Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2466 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. III, 04/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 04/02/2020), n.2466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29276-2016 proposto da:

M.G., M.V., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLA LOCONTE;

– ricorrenti –

contro

P.P., P.C., A.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LIBERIANA, 17, presso lo studio

dell’avvocato FABIO VERILE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

COOPERATIVA EDILIZIA FIAMME ORO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 694/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato LOCONTE NICOLA;

udito l’Avvocato VERILE FABIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002, P.P., P.C. ed A.E., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, M.G., M.V. e la Cooperativa Edilizia Fiamme Oro a r.l. per sentirli condannare, per quel che qui ancora rileva, alla restituzione della somma di Euro 15.493,71 (Lire 30.000.000) indebitamente percepita.

Esposero gli attori che P.P. ed A.E., genitori di P.C., fidanzata nel 1997 con M.G., avevano effettuato versamenti per la somma di Lire 30.000.000 nelle mani del futuro suocero M.V., all’epoca socio unico della cooperativa, avente ad oggetto la costruzione di immobili per civile abitazione da destinare ai soci; che tale pagamento era stato effettuato in ragione della destinazione del costruendo immobile a casa coniugale dei nubendi G. e C.; che, medio tempore P.C. era subentrata nella cooperativa edilizia al futuro marito, già socio, versando complessivamente Lire 23.776.945; che, celebrato nel 2000, il matrimonio tra la P. e il M. era cessato nel 2001; che, nel 2002, la cooperativa aveva chiesto alla P. il versamento di Lire 35.173.055, così come previsto dallo statuto, nonostante la quota d’ingresso fosse da considerarsi interamente versata, poichè la restante somma era già stata pagata in precedenza dei suoi genitori; che, al rifiuto della P. di pagare l’importo richiesto, la cooperativa aveva dichiarato la nullità del recesso di M.G., in ragione del mancato subentro della di lui moglie.

Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepirono l’infondatezza della domanda, in quanto il versamento da parte degli attori, per espressa ammissione di questi ultimi, configurava una donazione obnuziale.

Con un nuovo atto di citazione notificato nel 2004 i medesimi attori convennero nuovamente in giudizio i convenuti dinanzi al Tribunale di Trani per ivi sentir accertare l’avvenuta donazione della somma di Euro 30.445,13 da parte di M.G. in favore della nubenda P.C., attuata attraverso il subentro della stessa nella quota della cooperativa; accertarsi l’avvenuta estromissione da parte della cooperativa di P.C. con il reintegro di M.G., condannare quest’ultimo alla restituzione della somma di Euro 30.445,13 indebitamente percepita; in via subordinata, condannare i M. in solido al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 15.493,71 indebitamente percepita.

Riuniti i giudizi, il Tribunale adito, con sentenza n. 952/2011, rigettò le domande attoree. In particolare, quanto alla domanda di accertamento dell’avvenuta donazione, da parte di M.G. in favore di P.C. della somma di Euro 30.445,13, il Tribunale osservò che la donazione obnuziale, essendo un negozio formale tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c..

Il Tribunale ritenne invece che i versamenti per complessivi Lire 30 milioni effettuati da P.P. e A.E. ai M., in favore del futuro genero ed in vista del futuro matrimonio costituissero valida donazione obnuziale, pure in mancanza di un negozio formale.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 5694/2016, depositata il 13 luglio 2016.

In particolare, la Corte d’appello dopo aver confermato che i versamenti effettuati dai coniugi P.- A. in favore dei M. fossero da qualificare quale donazione obnuziale, ha tuttavia ritenuto che anche tale donazione fosse nulla per mancanza della forma prescritta, accogliendo di conseguenza la richiesta restitutoria formulata dagli appellanti.

Il giudice di secondo grado ha poi ritenuto infondata l’eccezione con cui i M. contestavano l’appartenenza delle somme versate ai P., evidenziando come la prova di tale appartenenza emergesse dalla produzione documentale relativa ai singoli pagamenti e che comunque era rafforzata dalla mancata contestazione, da parte dei convenuti, dell’ammontare complessivo dei versamenti per un totale di Lire 30 milioni.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, M.G. e V..

3.1. P.P., A.E. e P.C. resistono con controricorso. Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

La sentenza impugnata sarebbe viziata perchè, con essa, la Corte d’appello ha accolto la domanda di ripetizione di indebito oggettivo “proposta dagli attori con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”, condannando però i M. alla restituzione della somma pagata indebitamente solo in favore di P.P. e A.E., e non anche di P.C., nonostante pure quest’ultima avesse formulato la predetta domanda in primo grado.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Si rileva, innanzitutto, che poichè la soccombenza determinata dalla ipotetica omessa pronuncia era riferibile solo a P.C., esclusivamente essa avrebbe potuto lamentarsene. Nè i ricorrenti indicano un qualche loro interesse ad ottenere il riconoscimento del loro obbligo di pagamento in restituzione di indebito nei confronti di tutti coloro nei cui confronti sarebbero stati coobbligati.

Infatti in materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata” (Cass. civ. Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 1029; Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass. 23 febbraio 2010 n. 4340).

Nella specie, i ricorrenti non hanno dedotto l’interesse che sarebbe stato in concreto leso, nè quale pronuncia per loro più favorevole potrebbero ottenere nell’eventuale giudizio di rinvio. Tanto si osserva non senza doversi rilevare che la sentenza impugnata riferisce l’obbligo restitutorio ad un pagamento fatto soltanto da P.P. ed A.E..

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c..

Sarebbe stata del tutto inammissibile, perchè nuova, la domanda formulata dalle controparti con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado, con la quale si chiedeva in via principale di dichiararsi “l’inapplicabilità dell’art. 785 c.c. ai pagamenti effettuati” dai signori P. ( P.) e A. e, “dichiaratane la nullità” di condannare i M. “alla restituzione della somma di Euro 15.493,71”.

Con il primo atto di citazione in primo grado, infatti, gli attori avevano fondato la loro domanda di pagamento della suddetta somma sul presupposto che la stessa fosse stata indebitamente percepita.

Allo stesso modo, con il secondo atto di citazione del 2004, gli attori avevano fondato tale domanda, proposta in via subordinata, sulla stessa causa petendi enunciata con il primo atto di citazione (l’indebita percezione da parte dei M.).

In via principale avevano invece chiesto l’accertamento (positivo) del fatto che i versamenti eseguiti a favore di ciascuno dei due nubendi (e quindi sia da parte di P.P.- A.E., sia dai M.) integravano donazione obnuziale ex art. 785 c.c. e la conseguente condanna di M.G. alla restituzione a P.C. della somma di Euro 30.445,13, da lui donata nel 1999 e indebitamente percepita nel 2002.

Pertanto, sarebbe incompatibile con le difese svolte in primo grado la domanda formulata in via principale con l’atto di appello, intesa ad ottenere l’accertamento (negativo) che ai versamenti effettuati dal P. e dalla A. nei confronti di M.G. non fosse applicabile l’art. 785 c.c..

Il motivo è infondato.

Nell’esposizione del fatto (e come conferma la sentenza impugnata) risulta che con il secondo atto di citazione, quello del 2004 e conforme a quanto avevano fatto nella memoria ex art. 183 del primo giudizio, gli attori qui resistenti chiedevano espressamente accertarsi l’intervenuta donazione obnuziale ai sensi dell’art. 785 c.p.c., ma per la somma di lire 58.950.000 mentre per la somma di Lire 30.000.000 evocarono la figura dell’indebito (ciò si evince da pag. 9 di tale atto, laddove gli attori affermavano che, in seguito alla prospettazione difensiva dei M. “nasceva la necessità per gli attori di modificare la propria domanda al fine di ottenere l’accertamento da parte del tribunale della natura di donazione riguardo al matrimonio anche degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal M.G. e dal M.V. in favore della sig.ra P.C.”).

Allorquando in appello i predetti conclusero chiedendo accertarsi l’inapplicabilità dell’art. 785 c.p.c. con riferimento alla domanda subordinata lo fecero rilevando che quella applicabilità era stata eccepita dai convenuti qui ricorrenti e che per coerenza avrebbe dovuto giustificare la pretesa restitutoria. In pratica con l’appello i resistenti si limitarono a far prendere atto che proprio in base alla qualificazione data dai convenuti come donazione obnuziale l’assenza del requisito formale giustificava la loro domanda subordinata.

In pratica i resistenti appellanti si limitarono a prospettare che la stessa difesa dei convenuti giustificava la pretesa di indebito (cfr. controricorso a pagina 8).

Pertanto era inammissibile, in quanto nuova ed incompatibile con le difese di primo grado, la domanda di accertamento del fatto che i propri pagamenti non integravano la fattispecie di cui all’art. 785 c.c..

Peraltro, si osserva che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la domanda di nullità del contratto, sollevata per la prima volta in appello, si converte in eccezione di nullità legittimamente proposta. Pertanto il giudice, in conseguenza della conversione dell’inammissibile domanda nell’ammissibile eccezione deve esaminare il merito della questione ed accertare la sussistenza o meno della nullità del contratto (Cass. civ. Sez. Unite, 12/12/2014, n. 26243).

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello, confermato che, come ritenuto dal Tribunale, i pagamenti effettuati dai coniugi P.- A. in favore del M. fossero da qualificarsi, in astratto, come donazione obnuziale, ha esaminato la validità di tale atto, rilevandone la nullità per difetto di forma.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, degli artt. 2727 e 2729 c.c. e per vizio di motivazione.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da due profili di irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Innanzitutto, là dove la Corte d’appello, dopo aver affermato che i pagamenti effettuati da P.P. e A.E. si giustificavano in vista del futuro matrimonio tra la figlia e M.G., individuando così una causa solvendi di detti pagamenti programmata e poi effettivamente attuata, subito dopo sostiene che sono sussistenti i presupposti di cui all’art. 2033 c.c., in quanto quei versamenti, essendo “nullo il negozio per difetto di causa”, erano privi di causa.

In secondo luogo, là dove afferma che sarebbe provato che l’importo di lire 30.000.000 reclamato in restituzione dal P. e dalla A. era di appartenenza di questi ultimi, traendo tale convincimento dal fatto che i convenuti non avessero contestato il fatto che fossero stati effettuati versamenti alla cooperativa per lo stesso ammontare.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello non vi sarebbe alcuna prova documentale suffragante la circostanza dell’appartenenza agli attori della somma reclamata in restituzione.

Il giudice di secondo grado avrebbe fondato il proprio giudizio sulla base di mere supposizioni, ritenendo che fosse provato il versamento da parte degli attori di un importo di Lire 15.000.000 in contanti in data contestuale all’emissione di un assegno di Lire 5.000.000.

Non vi sarebbe nemmeno alcuna prova secondo cui l’assegno circolare di Lire 5.000 sarebbe stato effettivamente tratto a favore della cooperativa da parte dei P.- A..

Il motivo si articola in due censure.

La prima è quella di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e non sussiste, perchè la motivazione c’è e non è affatto apparente, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 8053 e 8054 del 2014) secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

La seconda, quella relativa alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è anch’essa infondata ai sensi di Cass. S.U. 1785/2018.

Il motivo, infatti, non risulta articolato in modo idoneo ad evidenziare il vizio di violazione dell’art. 2727 c.c. La denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 c.c. si può prospettare (come altrove venne sostenuto: Cass. n. 17457 del 2007; successivamente. Cass. n. 17535 del 2008; di recente: Cass. n. 19485 del 2017) sotto i seguenti aspetti: per come risulta dalla motivazione della citata sentenza delle S.U. aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacchè dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”). La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto 13 e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime almeno secondo l’opinione preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicchè il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perchè quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio fatti. Terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria. Ebbene, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1 nei termini su indicati, ma si risolve talora solo nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell’elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.. Così appunto, Cass. sez. un. n. 1785/18, i cui principi appaiono adeguati al motivo.

Pertanto la seconda censura è inammissibile sulla base dell’evocazione di tali principi.

Nel caso di specie, peraltro, in disparte la rilevata inammissibilità, correttamente la Corte d’appello, una volta accertata la nullità della donazione obnuziale effettuata dai coniugi P.- A. nei confronti di M.G., ha ritenuto che i pagamenti eseguiti dai primi fossero privi di causa e quindi che sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito dagli stessi formulata.

In ogni caso, si evidenzia che i signori P.- A. avevano correttamente adempiuto all’onere della prova, avendo gli stessi dimostrato sia gli avvenuti pagamenti sia la mancanza di una causa che li giustificassero, per l’invalidità del titolo.

Sarebbero stati pertanto i M. a dover provare, semmai, che le somme con le quali erano stati effettuati i versamenti da parte dei signori P.P. e A.E. (per stessa ammissione dei ricorrenti, cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione del 7.3.2003) non erano riferibili alle controparti ma ad altri soggetti.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che P.C. e M.G. sono ancora oggi legati tra di loro da vincolo coniugale.

Se il giudice dell’appello avesse tenuto conto di tale circostanza, nonchè del fatto che non era mai stato dedotto in giudizio che l’appartamento acquistato dalla cooperativa non fosse più adibito a casa coniugale, avrebbe dovuto concludere che la vicenda si inserisce nell’ambito dei rapporti familiari dove è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specifici obblighi di restituzione.

La difesa degli attori, peraltro, non avrebbe mai contestato l’eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione formulata da P.C. per presenza del regime di comunione legale tra i coniugi che i ricorrenti avevano sollevato tempestivamente a seguito della riunione dei giudizi introdotti con i due atti di citazione in primo grado.

11 motivo è inammissibile perchè il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non indica in quale sede avrebbe dedotto e dimostrato il regime di comunione legale dei coniugi P.- M.. Risulta al contrario provato che gli stessi fossero in regime di separazione dei beni (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado dei signori P.- A.).

In ogni caso, è inammissibile anche perchè fuori dai limiti posti dalle sentenze delle SS.UU. 8953-8054/2014.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella fattispecie poichè la condanna è stata fatta a favore dei genitori della P.C. non viene spiegato in alcun modo come e perchè, specie una volta giustificata la restituzione con la negazione per difetto di forma della validità dell’erogazione come donazione obnuziale, la considerazione della persistenza del matrimonio avrebbe avuto un valore decisivo per impedire l’accoglimento della domanda a favore dei genitori. Nel motivo risulta del tutto impiegato il profilo della decisività.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La complessità della vicenda e la sua origine da un rapporto interpersonale familiare induce a giustificare la compensazione delle spese, stante l’applicabilità del regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2 imperniato sui c.d. giusti motivi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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