Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2466 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2466 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 240-2009 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C. F. 01585570581 (già
FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Società di Trasporti e
Servizi per Azioni), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio
2013
3639

dell’avvocato CARINO PATRIZIA, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale notarile in atti;
– ricorrente contro

DOMOLO RAFFAELE;

Data pubblicazione: 04/02/2014

- intimato –

avverso la sentenza n. 1926/2007 del TRIBUNALE di
REGGIO CALABRIA, depositata il 21/12/2007 R.G.N.
292/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

RG n 240/2009

Rete Ferroviaria Italiana spa / Domolo Raffaele

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/06 Rete Ferroviaria esponeva che in data 19/5/06 Raffaele Domolo
le aveva notificato un precetto peri! pagamento di € 3.6011,42, dovuti in tbrza di titolo esecutivo ;
che la società aveva provveduto al pagamento con esclusione delle spese di precetto ritenute non
dovute ; che con un secondo precetto del 21/10/06 il Domolo aveva intimato il pagamento delle
differenze non corrisposte in base al precedente precetto.

dell’opposizione proposta da Rete Ferroviaria , ha ritenuto che , contrariamente a quanto affermato
dalla società, il precetto poteva contenere anche l’intimazione delle spese del precetto stesso e che,
pertanto, era legittima la notifica del secondo precetto non avendo Rete Ferroviaria pagato
integralmente le somme portate dal precedente precetto .
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Rete Ferroviaria formulando un unico motivo
successivamente illustrato con memoria ex art 378 cpc .
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rete Ferroviaria ha notificato il ricorso in Cassazione a mezzo del servizio postale al Domolo il
quale non si è costituito nel presente giudizio.
La società ricorrente ha omesso, tuttavia, di depositare la cartolina di ricevimento della
raccomandata impedendo in tal modo la verifica della regolarità della notifica ed il buon fine della
stessa .
Trova applicazione al caso di specie il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte,
secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.
149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso
non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal
comma I della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi
dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in
assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non

Con sentenza del 21/12/2007 il Tribunale di Reggio Calabria in parziale accoglimento

essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. Civ

” (Cass. S.U. n. 627/08) .

Nulla per spese stante la mancanza di attività difensiva del Domolo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso , nulla per spese.
Roma 11/12/2013

E

l

ca I ‘Antonio.

Il PresidentQ,
Lgnorgese

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Dona!

L’estensore

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