Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2466 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2466
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Martino Pisoni s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te
pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 123/2007/65 depositata il 26/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Martino Pisoni s.r.l. in liquidazione, contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Bergamo n. 88/08/2004 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS) Registro 2002. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi; nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la nullita’ della sentenza per vizio di motivazione.
La censura e’ infondata in quanto nella decisione non e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento: la CTR ha motivato la decisione dando rilevanza all’avvenuto perfezionamento del piano di urbanizzazione ad iniziativa pubblica.
Con secondo motivo la ricorrente assume la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 e della L. n. 1150 del 1942, artt. 14, 16 e 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’agevolazione in parola non spetterebbe in quanto la convenzione con il Comune sarebbe stata stipulata successivamente alla compravendita.
La censura e’ infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (18/12/2008 n. 29648; 20/6/2008 n. 16835) secondo il quale, in tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010