Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2466 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.A., G.G., P.F., O.

A., V.A., L.C., S.L.,

G.S., G.D., F.D., C.

S., S.C., B.M., G.

M., F.A., D.L., V.B.,

V.E., B.M., A.P., P.

F., M.G., V.T., M.V.,

L.R., O.M., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

TALLADIRA, rappresentati e difesi dall’avvocato SODANI TIZIANA,

giusta delega in atti; CALAMITA MARCO, giusta procura speciale atto

notar ANDREA TAVASSI di Lecce del 16/07/09, rep. 19365;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 9366/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2009 r.g.n. 4979/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato SODANI TIZIANA;

udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi poi riuniti D.M.A. e gli altri qui indicati in epigrafe, appartenenti al personale non docente dell’Università di Roma – Tor Vergata, esponevano di aver partecipato con esito positivo alla procedura per l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti alle mansioni di fatto svolte, ai sensi della L. 21 giugno 1995, n. 236, art. 11 e chiedevano al Tribunale di Roma di essere inquadrati con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della L. 21 febbraio 1989, n. 63, che aveva previsto le suddette procedure, ovvero dal superamento del periodo di prova, per coloro che fossero stati assunti dopo detta Legge del 1989, e non, come aveva fatto l’Università, a partire dal decreto rettoriale di inquadramento.

Essi chiedevano, oltre alla dichiarazione di effetto retroattivo di questo decreto, la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate ed al risarcimento del danno.

Costituitasi la datrice di lavoro, il Tribunale rigettava le domande e la decisione veniva confermata con sentenza del 16 marzo 2009 dalla Corte di appello, la quale osservava che il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 11, aveva esteso l’inquadramento per mansioni di fatto svolte, già previsto dalla L. n. 63 del 1989, art. 1, al personale assunto fino al 31 agosto 1992 con “decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge medesima (del 1989)”. Il testo contenuto nella Legge Di Conversione n. 326 del 1995, però, aveva sostituito la disposizione ora detta, concernente la decorrenza, dicendo: “gli inquadramenti “possono avere decorrenza economica e giuridica dalla data di entrata in vigore della legge medesima (del 1989) ovvero dalla data di superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente a detta data”. La copertura finanziaria sarebbe stata assunta, sempre a norma dell’art. 11 cit., dalle università con i finanziamenti ordinali e senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Questa modifica dell’art. 11 in sede di conversione del decreto legge aveva comportato, ad avviso della Corte d’appello, che per esigenze di bilancio le Università avrebbero potuto spostare la decorrenza dell’inquadramento dalla data di entrata in vigore della Legge del 1989 a quella del provvedimento amministrativo riguardante i singoli lavoratori, ciò che era avvenuto nel caso di specie.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione il D.M. e litisconsorti mentre l’Università degli studi di Roma – Tor Vergata resiste con controricorso ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 12 preleggi, negando che l’espressione “possono avere decorrenza giuridica ed economica”, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 120 del 1995, nel quale l’art. 11 imponeva senza attenuazioni o distinzioni la decorrenza dall’entrata in vigore della L. n. 63 del 1989, abbia attribuito all’autorità amministrativa il potere discrezionale di posticipare la decorrenza degli effetti giuridici del nuovo inquadramento dei pubblici impiegati, dipendenti delle università degli studi, alla data di superamento della prova di idoneità.

Più precisamente i ricorrenti sostengono che la L. n. 236 del 1995, art. 11, di conversione del D.L. cit. stabilì gli effetti del nuovo inquadramento dalla entrata in vigore della L. n. 63 del 1989 per i dipendenti all’epoca già in servizio, ed eventualmente da data successiva per i dipendenti assunti dal 1989 al 1992.

Questa tesi viene sostenuta anche nel secondo motivo di ricorso attraverso il richiamo al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, che impone il trattamento economico superiore in caso di esercizio effettivo di mansioni proprie della qualità superiore, ed all’art. 45 del citato D.Lgs, che stabilisce la parità di trattamento tra pubblici impiegati.

Il secondo motivo contiene anche un riferimento al D.Lgs. ult. cit., art. 8 e ad un preteso dovere, a carico dell’Università, di “prevedere e contabilizzare” la spesa necessaria a far fronte alle pretese avanzate dai dipendenti anche in questo processo, ma di tale riferimento normativo non è traccia nel quesito di diritto formalizzato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., onde esso è inammissibile.

Col terzo motivo i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 cit. in riferimento all’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti delle diverse università, i quali, a seconda del vario esercizio della discrezionalità da parte degli organi amministrativi, possono essere inquadrati con effetto immediato oppure con effetto retroattivo, pur esercitando le stesse mansioni.

Col quarto motivo i ricorrenti deducono omessa o insufficiente motivazione circa l’eccessiva durata del procedimento amministrativo d’inquadramento ed il conseguente diritto al risarcimento del danno per perdita di possibilità favorevoli (parte de chance).

Nessuno dei motivi, da esaminare insieme per connessione, può essere accolto.

Il D.L. n. 120 del 1995, art. 11, si inserisce in una complessa vicenda normativa, quale quella dell’attuazione, nell’ambito delle amministrazioni universitarie, del sistema delle qualifiche funzionali di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312 ossia dell’inquadramento per mansioni effettivamente svolte. Il nuovo inquadramento venne disposto dalla L. cit. ult. cit., art. 85 per il personale non docente assunto dopo il 1 luglio 1979.

La L. 21 febbraio 1989, n. 63, art. 1, estese il beneficio agli assunti dopo la data ora detta.

Il D.L. n. 120 del 1995, art. 11, provvedendo ad un’ulteriore estensione al personale assunto fino al 31 agosto 1992, stabilì che gli inquadramenti disposti ai sensi della L. n. 63 del 1989, art. 1, avessero “decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge medesima”.

Detto art. 11 fu però modificato in sede di conversione ad opera della L. n. 236 del 1995 poichè l’espressione “hanno decorrenza” fu sostituita con l’espressione “possono avere decorrenza”. Lo stesso art. 11 convertito aggiunse che alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione dovessero provvedere le università nell’ambito dei finanziamenti ordinali, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Dal solo contenuto letterale di queste disposizioni di livello legislativo risulta chiaro come la decorrenza dei nuovi inquadramenti fosse, in ciascuna università, affidata alla discrezionalità degli organi amministrativi, i quali avrebbero bilanciato gli interessi economici dei singoli lavoratori con la situazione finanziaria dell’istituto scolastico, senza potersi giovare di ulteriori sovvenzioni statali.

L’eventuale diversità di trattamento tra i dipendenti di diverse università non è arbitraria ma giustificata dalla diversa situazione economica di ciascuna di esse, stante il principio di autonomia finanziaria degli istituti di istruzione superiore.

Il provvedimento amministrativo di inquadramento non ha Solfe, efficacia meramente accertativa di un diritto sorto con l’esercizio di fatto delle mansioni e, al più presto, con l’entrata in vigore della L. n. 63 del 1989, ma dev’essere preceduto da domanda dell’interessato e dal superamento di prova d’idoneità ed ha perciò efficacia costitutiva (Cons. Stato, Sez. 6^, 6 marzo 2003 n. 1238).

Quanto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 che impone il trattamento economico superiore in caso di esercizio effettivo di mansioni proprie della qualifica superiore, esso vale pro futuro e non per le speciali situazioni di attribuzione legislativa di un beneficio, sia pure a scopo perequativo, in relazione a mansioni esercitate in passato, con esonero dal pubblico concorso, sostituito da una prova di idoneità (Corte Cost, 236 del 1992).

In questi casi la normativa speciale di favore può derogare alla prescrizione generale dell’art. 52 cit..

Infine, esattamente la sentenza impugnata ha escluso ogni diritto al risarcimento del danno, stante l’assenza di un comportamento illegittimo dell’Università nonchè la genericità della doglianza concernente l’eccessiva durata del procedimento amministrativo di inquadramento.

Rigettato il ricorso, le spese processuali possono essere compensate a causa delle difficoltà e divergenze interpretative a cui ha dato luogo la vicenda normativa in esame, e che sono state rilevate anche da Corte cost. n. 459 del 1994.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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