Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24659 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8583-2012 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato ENNIO LUPONIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO GIORGIO

SILIMBANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA SAI S.P.A.;

– intimata –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO IODICE, giusta procura speciale per Notaio

dott. O.F. di ROMA – Rep. n. (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 175/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO che

si riporta;

udito, per la resistente, l’Avvocato IODICE che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del motivo primo, secondo e terzo, assorbito il motivo

quarto, inammissibile il motivo quinto se non assorbito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Fondiaria Sai S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino San Paolo Imi S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A. e ne ha chiesto condanna al pagamento della somma di Euro 3.960,00 con accessori e spese.

A fondamento della domanda la società attrice ha sostenuto di aver inviato per posta ordinaria un assegno non trasferibile del menzionato importo, in forza di convenzione intercorsa con Banca Sai S.p.A., ad un tale G.R., assegno che era stato però incassato presso un’agenzia San Paolo Imi S.p.A. da un soggetto spacciatosi per il G., diverso dal vero beneficiario, in favore del quale aveva dovuto pertanto essere emesso un nuovo assegno di pari importo.

La società convenuta ha resistito alla domanda, sostenendo in breve di aver correttamente proceduto all’identificazione della persona presentatasi come beneficiaria dell’assegno, mentre Fondiaria Sai S.p.A. era incorsa in responsabilità per aver spedito il titolo per posta ordinaria, ed ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a chiamare in causa Banca Sai S.p.A., a fini di manleva, addebitando anche a quest’ultima la responsabilità dell’occorso.

p. 2. – Il Tribunale adito, con sentenza del 31 marzo 2008, ha per quanto rileva accolto parzialmente la domanda attrice, ritenendo il concorso di colpa nella misura del 50% della attrice Fondiaria Sai S.p.A. e condannando Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento, in favore di Fondiaria Sai S.p.A., della somma di Euro 1.980,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, con totale compensazione delle spese di lite.

p. 3. – La sentenza, impugnata da Fondiaria Sai S.p.A. in via principale e da Intesa San Paolo S.p.A. e Banca Sai S.p.A. in via incidentale, stata confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 9 febbraio 2011, anche questa volta con totale compensazione di spese.

Nel rispondere ai motivi di impugnazione spiegati da Fondiaria Sai S.p.A., la Corte territoriale:

-) ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine alla sussistenza del concorso di colpa dell’originaria attrice, derivante da una sua condotta commissiva, quale quella consistita nella “poco prudente” spedizione dell’assegno a mezzo di posta ordinaria;

-) ha confermato la statuizione del Tribunale anche in ordine alla misura del concorso, stimato nel 50%;

-) ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente compensato le spese di lite in base alla riconosciuta paritaria concorrenza delle condotte nella determinazione del danno, senza incorrere in alcuna violazione del principio della soccombenza.

p. 4. – Contro la sentenza Fondiaria Sai S.p.A. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Intesa San Paolo S.p.A. e Banca Sai S.p.A. non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene cinque motivi preceduti da una premessa riassuntiva alle pagine 18-20.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 20 a pagina 32 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1. Omessa, inesistente, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia.

Travisamento del fatto ovvero della cronologia degli eventi. Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Si sostiene in breve per un verso che la spedizione dell’assegno a mezzo di posta ordinaria sarebbe stata, perfettamente lecita, e la condotta in questione, da qualificarsi condotta omissiva, non poteva rilevare per i dell’applicazione dell’art. 1227 c.c., e, per altro verso, che Intesa San Paolo S.p.A., avendo pagato male un assegno non trasferibile, rispondeva perciò stesso di quanto accaduto.

p. 5.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 32 a pagina 37 del ricorso sotto la rubrica: “La causalità: l’illecito commissivo, omissivo, e commissivo mediante omissione. Violazione dei principi regolanti la materia. Errata o falsa applicazione degli articoli 40/41 c.p. in ambito civilistico. Totale difetto di motivazione, o contraddittorietà ed inesistenza. Art. 360 c.p.c., n. 3/5”.

Il motivo è volto a sostenere che la condotta consistita nell’inviare l’assegno a mezzo di posta ordinaria aveva natura omissiva, risolvendosi nell’omissione dell’invio a mezzo di posta raccomandata, e non commissiva, con la conseguenza che essa Fondiaria Sai S.p.A. non aveva violato alcun obbligo giuridico, avendo al contrario fatto legittimamente assegnamento sull’affidabilità del servizio postale.

p. 5.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 37 a pagina 59 sotto la rubrica: “L’ingiusta (violazione) e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2 legge assegni, degli artt. 1852 – 1857 della sezione quinta del c.c., in relazione al contenuto dell’obbligazione gravante sulla banca, la quale prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva della banca negoziatrice, secondo l’insegnamento della suprema corte 1098/99. L’identificazione della responsabilità della banca, e la mancanza di prova che essa si fondi sull’omissione di un’obbligazione di mero controllo. La violazione dell’art. 2669 c.c. e art. 1218 c.c. in caso di responsabilità fondata sulla colpa: mancanza di prova concernente l’irrilevabilità, con la specifica diligenza dell’esperto banchiere, della falsificazione dei documenti presentati dal falso G.R. da (OMISSIS). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La doglianza pone in breve l’accento sulla configurazione della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile come responsabilità oggettiva e sottolinea in ogni caso la circostanza che, anche a volerla considerare come responsabilità colposa, Intesa San Paolo S.p.A. versava in colpa.

p. 5.4. – Il quarto motivo è svolto a pagina 60 sotto la rubrica: “Le spese di lite. Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. Contraddittorietà della motivazione e sua inesistenza sul punto della disposta regolamentazione, in regime paritario, delle spese di lite. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Sostiene la ricorrente che la logica seguita dalla Corte di merito nell’operare la integrale compensazione delle spese di lite sarebbe stata del tutto incongrua e che sarebbe stato più giusto porre le spese di lite almeno in parte a carico della controparte.

p. 5.5. – Il quinto motivo è svolto alle pagine 60-61 del ricorso sotto la rubrica: “Gli interessi di legge. La mancata condanna al pagamento degli interessi di legge. Violazione di legge (1224 c.c.). art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa pronuncia. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il motivo si lamenta che la Corte territoriale nulla avrebbe disposto in ordine al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute non regolata dal Tribunale.

p. 6. – Il ricorso va respinto.

6.1. – I primi tre motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, attenendo tutti alla sussistenza, riconosciuta dai giudici di merito, di un concorso di colpa di Fondiaria Sai S.p.A., sono infondati.

La società ricorrente ha dedicato larga parte del proprio ricorso ad affermare che la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario ha carattere oggettivo, sicchè la responsabilità di San Paolo Imi S.p.A., per l’appunto oggettiva, escluderebbe la configurabilità di un concorso di colpa in capo a Fondiaria Sai S.p.A..

In effetti la giurisprudenza di questa Corte reputa in prevalenza che la banca negoziatrice sia oggettivamente responsabile del pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore (Cass. 31 marzo 2010, n. 7949; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3405; ma v. di recente Cass. 5 aprile 2016, n. 6560, secondo cui la speciale responsabilità prevista dall’art. 43 Legge Assegni trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra banca negoziatrice e intestatario effettivo del titolo: il contrasto sul punto, come pure quello connesso al meno recente indirizzo che qualifica quella della banca, in sede di pagamento dell’assegno non trasferibile, come responsabilità per colpa, non rileva per i fini di questa decisione).

Ciò, in ogni caso, non esclude la configurabilità del concorso di colpa (Cass. 15 marzo 2006, n. 5677; Cass. 21 marzo 2003, n. 4143). Basterà in proposito osservare che il R.D. n. 1736 del 1933, ART. 43, comma 2, nel regolare la responsabilità di “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso”, si riferisce sia alla banca trattaria sia alla banca girataria, analogamente all’art. 41 stesso decreto, “che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilità del banchiere presso il quale sia stato posto all’incasso un assegno sbarrato” (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712). Tale norma, in tal senso interpretata, riconosce dunque espressamente la possibile concorrente responsabilità anche di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo dell’identificazione del beneficiario dell’assegno.

Per il resto, con riguardo alla concreta ricorrenza del concorso di colpa di Fondiaria Sai S.p.A., ampiamente motivata dalla Corte d’appello, sulla scia del Tribunale, occorre limitarsi ad osservare che sono inammissibili le censure intese a sindacare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine all’esistenza di tale concorso (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3406). Difatti, “l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. 5 luglio 2007, n. 15231; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2007, n. 12348).

p. 6.2. – Il quarto motivo è inammissibile.

Ed infatti la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149).

p. 6.3. – Il quinto motivo è inammissibile.

La società ricorrente difatti incomprensibilmente si duole della mancata liquidazione degli interessi pur avendo riferito, a pagina 7 del ricorso, che il Tribunale – come in effetti è – ha condannato Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento della somma di “Euro 1980,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed oltre agli interessi al tasso legale sulla somma capitale predetta anno per anno rivalutata”.

Sicchè la doglianza riesce a spiegarsi soltanto con una svista.

5 7. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo l’intimata spiegato attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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