Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24658 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24658 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 1893-2012 proposto da:
WEHRLIN

CARLO

WHRCRL48M16F205,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 28, presso lo studio
dell’avvocato FRANCHI MANILIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura alle liti a margine della
seconda pagina del ricorso;
– ricorrente contro

2013
5110

MAYR SYLVIA in Wehrlin, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio
dell’avvocato RUSSO ANDREA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARUSO ENRICO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 31/10/2013

nonchè contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

intimato

avverso la sentenza n. 3314/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Enrico Caruso
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione
scritta.

di MILANO del 10.11.2010, depositata il 06/12/2010;

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,

“La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3314 del 2010 respingeva l’appello proposto da Wehrlin
Carlo, confermando integralmente la pronuncia del giudice di prime cure, nella quale era stata rigettata
la querela di falso, avanzata da Wehrlin Carlo, in ordine alla relazione di notificazione dell’atto di
citazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo introdotto da Mayr Sylvia, in quanto
l’Ufficiale giudiziario aveva certificato che il deposito presso la Casa Comunale ex art. 140 c.p.c. era
avvenuto il 12/11/04, anziché il 13.11.04, giorno dell’effettivo compimento della formalità. Il giudice di
secondo grado sottolineava l’assoluta irrilevanza per il notificatario della diversa collocazione
cronologica del deposito, atteso che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002
ritenuta applicabile anche alla fattispecie disciplinata dall’art. 140 cpc, per il destinatario il
procedimento di notificazione si perfeziona al momento della materiale ricezione dell’atto stesso. Le
spese di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, venivano poste a carico di Wehrlin.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Werhlin Carlo, affidandosi ai seguenti motivi
di ricorso:
nel primo ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli art. 2700 c.c., 479 c.p., 221 e 100
c.p.c., 112 e 113 cost., in quanto, contrariamente al principio di legalità degli atti predisposti a fede
pubblica, in forza del quale la falsità deve essere dichiarata indipendentemente dagli effetti più o meno
favorevoli per il denunciante, il giudice di secondo grado ha confermato l’enunciato del giudice di
prime cure in ordine alla carenza di interesse ad agire del querelante, non potendo derivare per
quest’ultimo alcuna conseguenza favorevole dalla pronuncia di falsità della relata in contestazione;
nel secondo ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140, 148 e 160 c.p.c. per non
aver ritenuto l’atto compiuto dall’ufficiale giudiziario inesistente o nullo per incertezza assoluta sulla
data del compimento delle formalità afferenti al deposito dell’atto presso la casa comunale;
nel terzo ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 cpc, 153 cpc, 2694 c.c. e 647
cpc, per avere la Corte d’Appello esteso il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 477 del 2002, in merito alla diversa data di perfezionamento della notifica a mezzo posta per il
notificante e per il destinatario, anche alla notifica avvenuta ex art. 140 cpc;
nel quarto ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cpc e del D.M. 127 del 2004, in
quanto la liquidazione delle spese di giudizio effettuata dal giudice di secondo grado a favore dei
difensori di Mayr Sylvia risulterebbe errata a causa della duplicazione di diverse voci (tra cui
consulenze per il cliente, discussione udienza, accesso ufficio) e della non corretta individuazione dello
scaglione tabellare.
Ha resistito con controricorso Mayr Sylvia.
Ritenuto che i primi tre motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente
infondati dal momento che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio della
scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio, alla luce delle
sentenze della Corte Costituzionale 69 del 1994, 477 del 2002 e 28 del 2004, ha valenza generale e
risulta applicabile a qualsiasi modalità di trasmissione dell’atto, compresa quella disciplinata dall’art.

nel procedimento civile iscritto al R.G. 1893 del 2012

che il quarto motivo è inammissibile, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del
ricorso, il ricorrente non allega i documenti, ed in particolare le notule di gravame degli avvocati della
Mayr richiamate ripetutamente nel presente ricorso, necessari per verificare la correttezza dell’operato
del giudice di secondo grado in punto di liquidazione delle spese di giudizio (ex multis Cass. 4220 del
2012);
che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve respinto”.
Il Collegio condivide integralmente la relazione depositata osservando in ordine alla memoria
depositata dalla parte ricorrente che i primi tre rilievi sono meramente riproduttivi dei motivi di ricorso
mentre il quarto deve essere disatteso perché il valore della causa, ai fini della determinazione dello
scaglione di riferimento, risulta o quello corrispondente all’ammontare del decreto ingiuntivo non
essendo stata fornita alcuna giustificazione del minor valore indicato dal ricorrente, o quello relativo
alle cause di valore indeterminabile, entrambi pienamente compatibili, nei minimi e massimi, con
l’importo liquidato, mentre per il resto permane il difetto di specificità derivante dalla mancata
indicazione delle duplicazioni lamentate;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che
liquida in € 2000 per compenso, € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

140 cpc (ex plurimis Cass. 4587 del 2009; 8447 e 16539 del 2004, S.U. 13970 del 2004). Gli effetti
della notificazione per il destinatario, Wehrlin, come precisato dalla stessa Corte Costituzionale con la
sentenza n. 3 del 2010, devono essere rapportati al momento in cui questi abbia ricevuto la
raccomandata o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, di guisa che a nulla rileva, ai
fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria, il fatto che l’ufficiale giudiziario abbia
erroneamente dichiarato di aver effettuato il deposito nella casa comunale in un giorno diverso da
quello effettivo, con evidente mancanza di interesse ad agire nell’azione di querela di falso;

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