Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24658 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24658

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18348/2015 proposto da:

PAPILLON S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DI SANT’ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA PANZAROLA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERRUCCIO AULETTA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. (incorporante la TORO ASSICURAZIONI S.P.A.) –

C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO TROIANIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3659/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

nel 2004 la società Papillon s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione di Frattamaggiore, la società Toro Assicurazioni S.p.A. (che in seguito, per effetto di successive fusioni, muterà la propria ragione sociale in Generali Italia S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”), allegando di avere stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di danni da incendio; di avere patito ingenti danni in conseguenza di un incendio che distrusse un proprio immobile, avvenuto il (OMISSIS); che la società assicuratrice non aveva adempiuto l’obbligazione di pagamento dell’indennizzo assicurativo;

la società assicuratrice si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, la prescrizione del diritto azionato dall’assicurata;

con sentenza 23 dicembre 2008 numero 367, il Tribunale di Napoli accolse la domanda e condannò la Generali al pagamento in favore della Papillon della somma di Euro 103.306,04;

il Tribunale rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta ritenendo che:

(a) il termine di prescrizione applicabile al caso di specie fosse annuale;

(b) tale termine era stato validamente interrotto;

la sentenza di primo grado venne appellata dalla società assicuratrice, la quale lamentò che il termine di prescrizione non era stato validamente interrotto;

la società Papillon, costituendosi in grado di appello, replicò – senza proporre appello incidentale – che il termine da applicare doveva essere quello decennale;

la Corte di appello di Napoli, con sentenza 3 settembre 2014 numero 3659, in accoglimento del gravarne proposto dalla Generali, dichiarò prescritto il diritto al pagamento dell’indennizzo, e di conseguenza rigettò la domanda attorea;

la Corte d’appello ha motivato la propria decisione ritenendo che:

(a) sull’applicabilità nel caso di specie del termine di prescrizione annuale (invece che decennale) si fosse formato il giudicato, in quanto l’assicurato non aveva proposto appello incidentale avverso la relativa statuizione del giudice di primo grado;

(b) l’appello dell’assicuratore era fondato, perchè tra gli ultimi due atti interruttivi della prescrizione era decorso più d’un anno;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Papillon, con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria;

la Generali ha resistito con controricorso anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con tutti e quattro i motivi del proprio ricorso, pur formalmente denunciando vizi di natura diversa (la violazione di legge, la nullità della sentenza, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso), la società ricorrente denuncia in sostanza un solo error in procedendo: ovvero l’erroneità dell’affermazione compiuta dalla Corte d’appello, secondo cui per introdurre in appello la questione della durata del termine di prescrizione applicabile al caso di specie non era necessario l’appello incidentale, ma bastava la mera riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c.;

sostiene che non vi era necessità di proporre appello incidentale sul punto del termine di prescrizione applicabile, in quanto il giudice di primo grado non aveva affatto accertato con efficacia di giudicato che quel termine dovesse essere quello annuale; che la Papillon, totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva alcun interesse ad impugnare in via incidentale una statuizione a lei favorevole; che in ogni caso, anche se la Papillon fosse stata “virtualmente” soccombente sul punto del termine di prescrizione applicabile, l’art. 346 c.p.c., le consentiva di riproporre in appello le eccezioni non accolte, senza alcun onere di proporre appello incidentale; che sulla durata del termine di prescrizione applicabile non poteva essersi formato nemmeno alcun giudicato implicito, concepibile solo in materia di giurisdizione; che, infine, il tribunale aveva implicitamente escluso che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie fosse quello annuale, ritenendo che il diritto fatto valere in giudizio dalla società assicurata era sorto non dal contratto di assicurazione, ma dalla successiva perizia con la quale i due periti nominati dalle parti avevano stimato i danni causati dall’incendio;

i quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati;

il Tribunale di Napoli, infatti, in primo grado aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Toro Assicurazioni non già perchè il termine applicabile al caso di specie fosse quello decennale, ma perchè il termine (annuale) era stato ritenuto tempestivamente interrotto dalla Papillon: tanto si desume inequivocamente dalla p. 3 della sentenza di primo grado, ove il Tribunale, dopo aver affermato che il termine prescrizionale annuale ex art. 2952 c.c., comma 2, si applica ai diritti scaturenti dal contratto, e quindi anche al diritto all’indennizzo, ha soggiunto che nel caso di specie la richiesta di pagamento della quota di indennizzo ancora in contestazione era stata “tempestivamente inoltrata nel pieno rispetto del termine prescrizionale sancito dalla normativa sopra richiamata” (e dunque dall’art. 2952 c.c.); questa è l’unica interpretazione possibile della sentenza di primo grado, consentita dalla sintassi della lingua italiana;

correttamente, pertanto, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che nella sentenza di primo grado fosse contenuta l’affermazione della durata annuale del termine di prescrizione applicabile al caso di specie; ciò posto in punto di fatto, ne segue in diritto che la Papillon, ove avesse voluto introdurre in appello la questione del termine applicabile, avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato avverso la suddetta statuizione, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), ne sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Sez. U., Sentenza n. 11799 del 12/05/2017);

non paiono decisivi, in senso contrario, gli argomenti spesi dalla difesa della società ricorrente nella propria memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

la società ricorrente, in primo luogo, sostiene nella propria memoria che sulla questione oggi in esame non vi sarebbero precedenti, o comunque che non costituirebbe un precedente pertinente la decisione di Sez. 6-3, Ordinanza n. 6246 del 18/03/2014, richiamata nella proposta di rigetto del ricorso, secondo cui “affermata l’applicabilità, con riferimento a una determinata fattispecie, del termine di prescrizione quinquennale, la relativa statuizione, ove non impugnata, deve ritenersi coperta da giudicato”; ciò sul presupposto che nel caso deciso da Cass. 6246/14 l’appello era stato proposto dall’attore soccombente, mentre nel nostro caso l’appello era stato proposto dal convenuto soccombente;

tali rilievi non sono condivisibili, dal momento che su qualsiasi questione decisa dal giudice di primo grado, se non impugnata, si forma il giudicato, a nulla rilevando se la questione sia stata proposta dall’attore o dal convenuto, nè se sia stato l’uno o l’altro a restare soccombente;

la società soccombente, in secondo luogo, nella propria memoria ex art. 380 bis c.p.c., assume che la questione del termine di prescrizione applicabile era stata posta in appello dalla stessa Toro, e dunque per contrastarla essa non aveva alcun onere di proporre un appello incidentale;

anche tale rilievo non è corretto. La questione oggi in discussione è di una linearità estrema: il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione fosse annuale, ma che quel termine fosse stato validamente interrotto; la Toro ha appellato, negando che il termine fosse stato validamente interrotto; ergo, la Corte d’appello doveva occuparsi unicamente della tempestività e validità dell’interruzione della prescrizione; ove la Papillon avesse inteso dolersi della (implicita, ma inequivoca) affermazione dell’applicabilità del termine annuale, avrebbe dovuto proporre un appello incidentale condizionato;

le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate integramente tra le parti, in considerazione dell’esito alterno della lite nei gradi di merito;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Papillon s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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