Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24658 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13414/2018 R.G. proposto da:

IMPRESE IMMOBILIARI ASSOCIATE S.R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro

Mario Tavia, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza Cavour n. 95,

presso lo studio dell’avv. Marcello Zappia.

– ricorrente-

contro

P.M.M..

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Vicenza, depositata in data

5.4.20188.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M.M. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 989/2017, per il pagamento degli importi documentati dalle fatture prodotte in giudizio, quali corrispettivo delle attività di elaborazione dati.

La società ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio ad altri tre distinti procedimenti, contestando la valenza probatoria delle fatture, poichè corredate da una certificazione notarile di conformità alle scritture contabili priva dell’attestazione della loro regolare tenuta, lamentando inoltre che, non essendovi prova scritta di un accordo sul compenso, quest’ultimo fosse stato unilateralmente determinato dalla resistente.

Ha spiegato riconvenzionale per il risarcimento del danno derivante dal negligente svolgimento delle attività di consulenza.

Su istanza dell’opposta, il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c..

Avverso detta ordinanza la Imprese Immobiliari Associate s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

L’intimata non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso può essere dichiarato manifestamente inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 134,115, 633 e 648 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza erroneamente ritenuto che la sussistenza del contratto non fosse stata contestata e per aver concesso la provvisoria esecuzione sebbene l’ingiunzione fosse stata emessa sulla base di fatture pro forma e di un accordo solo verbale tra le parti, trascurando inoltre che la P. non aveva conseguito l’abilitazione per svolgere l’attività di commercialista e che, non potendo invocare le tariffe professionali, aveva richiesto un importo unilateralmente quantificato.

L’ordinanza sarebbe infine – incorsa nell’errore di ritenere l’opposizione non fondata su prova scritta senza considerare che la stessa domanda di pagamento non era munita di alcun supporto documentale.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il giudice istruttore, pronunciando sull’istanza ex art. 648 c.p.c., ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

E’ però principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento con il quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l’esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure se il giudice abbia conosciuto delle questioni di merito per valutare la sussistenza del “fumus”, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere di definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che definisce sulla opposizione (Cass. 13942/2014; Cass. 13596/2014; Cass. 14617/2011).

La ricorrente non coglie nel segno nel dolersi – anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. – della non impugnabilità del provvedimento pur quando sorretto da una motivazione apparente o gravemente carente.

In primo luogo, non è la non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c. a precludere la ricorribilità in cassazione, ma l’inidoneità del provvedimento ad assumere il carattere della definitività, che va riconosciuta esclusivamente alla sentenza che conclude il giudizio di opposizione e che non dipende dal fatto che la motivazione adottata risponda o meno ai requisiti minimi inderogabili, per come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. s.u. 8053/2014).

In ogni caso, la formazione anticipata del titolo esecutivo (ai danni del debitore) munito di stabilità fino alla sentenza trova bilanciamento nella natura (art. 633 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, artt. 635 e 636 c.p.c.) e nelle caratteristiche del credito (esigibilità e liquidità) oltre che nella particolare valenza della prova (scritta) necessaria per l’emissione dell’ingiunzione, tutti requisiti espressamente qualificati dal codice di rito come condizioni di ammissibilità del ricorso (art. 633 c.p.c.) che, dovendo coesistere sin dalla fase monitoria, giustificano che il giudice, nel rispetto del contraddittorio, possa rendere esecutivo il decreto sulla base di una mera prognosi di infondatezza delle ragioni dell’opposizione e, comunque, con piena discrezionalità nell’apprezzamento di tutte le risultanze processuali (Corte Cost. 65/1996; Corte Cost. 289/1985).

La previsione dell’art. 648 c.c. è – dunque – posta a presidio della potenziale definitività del decreto ingiuntivo concesso ante causam, onde scoraggiare opposizioni dilatorie e indurre l’opponente ad una immediata esauriente rappresentazione delle proprie ragioni, che nell’interesse dello stesso debitore ingiunto – deve assicurare la più ampia cognizione dei fatti di causa da parte del giudice (Corte Cost. 65/1996).

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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