Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24657 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24657 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ha pronunciato la seguente

C-Li

ORDINANZA
sul ricorso 26241-2011 proposto da:
FRANCO

PAOLA

FRNPLA57R65H501G,

FRANCO

LUIGI

FRNLGU55H19H501R, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato
BRIGUGLIO ANTONIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCO PAOLA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

VALENTINI WALTER, VALENTINI ROSA, TASSOTTI LUIGINA,
TASSOTTI MARIA RITA, quali eredi di Valentini
Giovilla, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BORMIDA 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
AMICI che li rappresenta e difende giuste procure in

C-771:

Data pubblicazione: 31/10/2013

atti,
– controricorrenti contro
FRANCO

LUIGI

FRNLGU55H19H501R,

FRANCO

PAOLA

FRNPLA57R65H501G, elettivamente domiciliati in ROMA,

BRIGUGLIO ANTONIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCO PAOLA giusta procura a
margine del ricorso principale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè contro
DI FANI MASSIMO, DI FANI NADIA, FAGGION DIANA,
DESSOLIS MARIA, PASSERINI PAOLO, DI FANI ALBERTO, DI
FANI DAVID, CASARINI BIANCA, FAGGION DANIELE, DI FANI
SERENA, CAPRIOLI ALESSANDRA, DI FANI FEDERIKA;
– intimati – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1163/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 21/12/2010, depositata il 18/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO;
uditi gli Avvocati Briguglio Antonio e Franco Paola
difensori dei ricorrenti che si riportano agli
scritti;
udito l’Avvocato Amici Francesco difensore dei

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso come da relazione.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis
cod. proc. civ.,

“Con sentenza n. 17900 del 1998 veniva dichiarato la nullità del
testamento olografo attribuito a Malvina Valentini. Sulla base di tale
atto, Paola e Luigi Franco avevano acquistato un immobile
dall’erede ivi nominata. Ritenendo che la menzionata pronunciata
fosse il frutto dì un piano fraudolento alloro danni, i predetti Paola
e Luigi Franco proponevano opposizione di terzo ex art. 404 cod.
proc. civ., respinta in primo grado dal Tribunale. La Corte d’appello,
su gravame proposto dagli opponenti dichiarava l’inammissibilità
dell’appello, per tardiva proposizione dell’impugnazione. A tale
riguardo veniva rilevato che la notifica della sentenza in forma
esecutiva, in viale Aventino, 36, presso il domicilio eletto per il
giudizio ed avente come destinatario anche l’avv. Paola Franco
costituita in rappresentanza processuale di sé stessa e del fratello,
fosse del tutto idonea a far decorrere il termine breve per l’
impugnazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Paola
e Luigi Franco, affidandosi ad un unico motivo, con il quale hanno
censurato la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 1 285, 326
e 327 cod. proc. civ. per avere ritenuto idonea la notifica a fini
esecutivi a far decorrere il termine breve per impugnare ed, in
particolare per non aver rilevato che tale notifica è stata eseguita
presso la residenza dei germani Paola e Luigi Franco in viale
Aventino, 36, interno 12 e non presso il domicilio eletto presso il
procuratore costituito (Avv. Paola Franco), ovvero nel suo studio
all’interno 11. La richiesta di notificazione risulta infatti diretta alle
parti personalmente ( si notifiche a Franco Luigi e Franco Paola,
entrambi residenti in viale Aventino, 36) e la relata, coerentemente
contiene la seguente indicazione” quanto al primo a mani proprie,
quanto alla seconda a meni del fratello , capace, convivente, che ne
cura la notifica”). In tale modo il procedimento di notificazione
seguito risulta privo del presupposto formale indispensabile stabilito
nell’art. 325 cod. proc. civ., ovvero la notificazione avvenuta presso
il procuratore costituito, risultando la stessa essere stata eseguita
alle parti personalmente. Tale mancanza non può, peraltro, secondo
i ricorrenti essere superata dalla circostanza che Paola Franco sia
anche costituita in rappresentanza di sé stessa e del fratello come

nel procedimento civile iscritto al R.G. 6029 del 2012

Le controparti hanno resistito con controricorso ed hanno proposto
ricorso incidentale, affidandosi ad un unico motivo, nel quale è
stata denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere il
giudice provveduto alla compensazione delle spese senza adeguata
motivazione. I resistenti hanno altresì proposto ricorso incidentale
condizionato in ordine alle ragioni di merito dell’opposizione di
terzo.
Il ricorso proposto da Paola e Luigi Franco è manifestamente
infondato. Due circostanze di fatto risultano incontestate : la
rappresentanza processuale di Paola Franco, oltre che per sé stessa
anche per il fratello Luigi, in primo ed in secondo grado e l’elezione
di domicilio, per entrambe le parti, presso l’indirizzo ove risulta
eseguita la notificazione. Quest’ultimo elemento di fatto risulta
ulteriormente comprovato, oltre che dall’accesso agli atti consentito
dalla natura del vizio denunciato, dalla riproduzione, (contenuta nel
controricorso) della comunicazione del proprio domicilio da parte
dell’Avv. Paola Franco al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma. Non può conseguentemente porsi in dubbio la legittimità
della notificazione della sentenza avvenuta ai sensi degli artt. 170 e
285 cod. proc. civ., presso il procuratore costituito per entrambe le
parti, ove peraltro era stato univocamente eletto domicilio.
L’ubicazione della casa di abitazione delle parti nello stesso stabile
ma ad un diverso interno, non incide sulla validità ed efficacia della
notifica eseguita con le modalità sopra riferite, dal momento che
l’atto è stato ricevuto da persona (una delle parti) capace di
riceverlo anche per il procuratore costituito, in quanto appartenente
ad una delle categorie indicate come equipollenti alla parte dall’art.
139 cod. proc. civ. Peraltro la validità ed efficacia della notificazione
eseguita si desume anche dal consolidato orientamento di
legittimità secondo il quale, la notificazione della sentenza eseguita
personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per
esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adìto,
sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro

invece ritenuto nella sentenza impugnata perché la notifica oltre ad
essere pervenuta ad un interno diverso rispetto a quello del
domicilio eletto, per come è stata richiesta ed eseguita risulta
eseguita alle parti personalmente. In conclusione la notificazione
eseguita non può svolgere effetti diversi dalla finalità esecutiva
perché non indirizzata ad alcuno dei difensori costituiti nel
precedente grado di giudizio né tantomeno al domicilio eletto.

Anche il motivo di ricorso incidentale è manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre premettere che risulta applicabile nel giudizio
in esame l’art. 92 cpc nel testo previgente all’entrata in vigore
dell’art. 45, comma 11, della I. 69 del 2009, il quale ha modificato il
suddetto articolo, sostituendo le parole “o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati in motivazione” con quelle”o
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate
in motivazione”. Nel caso di specie il giudice di secondo grado ha
ritenuto opportuno compensare le spese di lite e, in ossequio al
disposto dell’art. 92 cpc, ha specificamente indicato le ragioni
giustificative di tale scelta, la cui sindacabilità è preclusa a questa
“in tema di
Corte. Infatti, come costantemente affermato,
compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ.,
(nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello
introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), poiché il
sindacato della s. C. è limitato ad accertare che non risulti violato il
principio secondo il quale le spese non possono essere poste a
carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel
potere discrezionale del giudice di merito la valutazione
dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e
ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di
concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha

procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per
l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in
forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479
cod. proc. civ. (Cass. n. 13536 del 2011; 15176 del 2000). Nella
specie, di conseguenza, anche se si volesse ritenere la notifica in
questione eseguita alle parti personalmente, per la peculiare qualità
rappresentativa rivestita da una di esse (procuratrice ad litem per
sé stessa e per l’altra parte), dovrebbe pervenirsi alla medesima
conclusione, atteso che, da un lato, la ricezione dell’atto da uno dei
soggetti indicati dall’art. 139 cod. proc. civ. ne garantisce la
legittimità formale, dall’altro, la qualità di difensore di entrambe le
parti dell’avv. Paola Franco garantisce la piena protezione del diritto
fondamentale di difesa anche di Luigi Franco, in quanto lo pone
pienamente in grado di soddisfare l’esigenza di acquisire un parere
legale sull’eventualità dell’impugnazione nei ristretti termini di
legge. Nella specie in conclusione non si versa nelle ipotesi illustrate
nel ricorso di notificazione genericamente eseguita alla parte
personalmente, mancando la coincidenza della rappresentanza
processuale e della qualità rivestite dal medesimo soggetto.

obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia
censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti motivi” di
compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della
fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle
statuizioni relative ai punti della controversia (Cass. 20457 del
2011)”.

Il Collegio aderisce integralmente alla relazione, osservando che la
memoria depositata da parte ricorrente non ne scalfisce le
conclusioni, in quanto rimane dirimente la coincidenza tra il
domicilio eletto e quello presso il quale è stata notificata la
sentenza impugnata, attesa la piena idoneità di tale adempimento
anche quando vi sia una pluralità di codifensori ed essendo
irrilevante la finalità anche esecutiva della predetta notifica;

P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.
Rigetta il ricorso incidentale e, previa compensazione nella misura
di un terzo, liquida le spese del presente procedimento in favore
della parte controricorrente in € 6000 per compensi, € 3000 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

Il Funzionario Giudiziario

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve
essere respinto”.

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