Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24657 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/10/2017),  n. 24657

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17387/2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO UGONIO

3, presso lo studio dell’avvocato BELARDO BOSCO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

FI.SI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA CASTALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1803/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1803 del 2016 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dal sig. F.M. in relazione alla pronunzia Trib. Velletri n. 1734 del 2012, di (parziale) accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla sig. Fi.Si. di risoluzione – per inadempimento del primo- del contratto di affitto dell’azienda di sala giochi con somministrazione di alimenti e bevande in (OMISSIS), nonchè di condanna al pagamento del canone di affitto dal gennaio al settembre 2009.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la Fi., che ha presentato anche memoria.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 345,347 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “Violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1453,1454,1455 e 1460 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “Violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1578,1579 e 1617 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l’atto di citazione, la “memoria integrativa ex artt. 426 e 447 c.p.c.”, le “note conclusive autorizzate”, la sentenza del giudice di prime cure, il “ricorso in appello”, la comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello della Fi., l’ordinanza del 22/5/2013, le “note autorizzate” del giudizio di gravame, l’impugnata sentenza), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito – richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v., da ultimo, Cass., 6/9/2017, n. 20852), nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “scrittura autenticata del 5 febbraio 2008, per atto Notar D.”, al “contratto del 2 ottobre 2008, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma (OMISSIS) il 7 ottobre 2008”, alla “lettera del 12 gennaio 2009”, alla “raccomandata del 14 febbraio 2009”, alla comunicazione del Comune di Nemi “di diniego con contestuale diffida a sospendere l’attività (doc. 2)”, alla “lettera raccomandata del 23.03-24.03.2009″, all'”atto di pignoramento”, alla “custodia giudiziaria”, alla “lettera raccomandata a/r del 12.01-13.01.2009”, al “contratto di affitto per dodici anni (già allegato come doc. 2 alla memoria integrativa di parte, nel fascicolo di primo grado, e che di nuovo si riallega in copia al presente atto come n. 15)”, alla “visura depositata come doc. n. 1 in atti unitamente alla memoria integrativa di parte, e che di nuovo si allega in copia come allegato n. 16)”, alla “testimonianza del sig. V.A.”, alla “lettera raccomandata a/r del 23.03-24.03.2009”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, mentre è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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