Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24657 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32504-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato presso l’avvocato

FRANCESCO NUCARA dal quale è rappres. e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA’ PER AZIONI, “UBI BANCA”, in

persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE, GRILLO che la rappresenta e difende, con

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza emessa il 22.9.07 il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda proposta da C.F. nei confronti della Banca Carime s.p.a., avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultima per la violazione del principio di buona fede, ex art. 1337 c.c., in relazione alla mancata erogazione di un prestito personale di Euro 13.000,00 in suo favore, quale ex-dipendente dell’istituto.

Al riguardo, l’attore dedusse che la richiesta di prestito rispondeva all’esigenza di far fronte ad ingenti spese mediche e che la mancata concessione lo aveva indotto a recuperare il denaro necessario da amici e parenti, rendendo altresì necessario anche un prestito a favore della moglie da parte della BNL.

Pertanto, l’attore chiese la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni, per Euro 25.000,00 di cui 13.000,00 per mancata erogazione del credito, Euro 7000,00 per danno biologico e Euro 5000,00 per danno all’immagine.

Si costituì la banca resistendo alla domanda.

Il Tribunale, a sostegno del rigetto, osservò che: la mancata concessione del credito era stata dovuta all’inserzione dell’istante negli elenchi della CRIF s.p.a. in relazione alla fideiussione prestata dall’attore in favore di S.D., circostanza comunicata all’istante come riconosciuto nella memoria difensiva; pertanto, non era riscontrabile una condotta scorretta della banca nella fase delle trattative negoziali, essendo stato l’attore informato della problematica che precludeva il credito e non emergendo che, prima dell’instaurazione del giudizio, l’istituto di credito avesse avuto contezza della quietanza liberatoria della GAPS s.p.a. e della doverosa cancellazione del C. dagli elenchi della CRIF s.p.a.; pur tuttavia ritenendo, in ipotesi, configurabile una forma di responsabilità precontrattuale della banca, l’attore non aveva allegato il danno risarcibile nei limiti dell’interesse negativo, lamentando danni collegati al credito non ottenuto, o genericamente all’immagine.

Con sentenza emessa il 29.8.18, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettò l’appello del C., rilevando che: l’appellante era stato consapevole delle ragioni ostative alla concessione del prestito richiesto; l’illegittima iscrizione negli elenchi del CRIF non appariva direttamente riconducibile alla condotta della banca che aveva ceduto il credito vantato verso il S. alla GAPS s.p.a., e alla data della cessione (9.12.03) non era certo che il credito fosse estinto; la banca non poteva dunque ritenersi responsabile di aver ceduto un credito inesistente, poichè la stessa aveva riscontrato, piuttosto, dalla raccomandata del 16.7.04 che il debito del S. risultava estinto per cessione e non per adempimento del debitore, tanto che la liberatoria in favore del S. fu rilasciata dalla cessionaria GAPS s.p.a. che ne aveva ricevuto il pagamento e, in quanto tale, unica legittimata a fornire le informazioni utili in tal senso alla CRIF s.p.a., nonchè a provvedere alle doverose iniziative per la cancellazione del nome del C. dagli elenchi dei debitori inadempienti.

Ricorre in cassazione il C. con due motivi.

Resiste con controricorso Ubi Banca s.p.a. (che si era fusa con incorporazione nella Banca Carime).

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 333,343 e 346, c.p.c.. Al riguardo, il ricorrente allega che: la Corte territoriale ha ritenuto non provata la circostanza che il credito dell’istituto fosse stato pagato prima della cessione, seppure in mancanza dell’appello incidentale della banca che, comunque, non aveva sollevato un’esplicita eccezione sul punto; tale pagamento, non contestato dalla banca, era altresì desumibile dalla compensazione delle spese in primo grado disposta dalla Corte d’appello.

Il secondo motivo denunzia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la banca, nella fase delle trattative relative alla concessione del credito al C., aveva violato le norme di buona fede e correttezza in ordine alla valutazione del merito creditizio del ricorrente, non avendo accertato un fatto incontestato tra le parti, quale l’avvenuta cessione del credito da parte della banca successivamente alla sua soluzione, come comprovato peraltro dalle cambiali prodotte che riportavano in calce i codici bancari. Il ricorrente si duole altresì della mancata ammissione di prova testimoniale sull’estinzione del credito attraverso le tre cambiali e del mancato riconoscimento dei danni conseguenti alle suddette violazioni arrecati all’onore e alla riservatezza.

Il primo motivo è inammissibile. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse implicitamente negato che il credito in questione fosse stato pagato prima della relativa cessione, e tale rilievo non può essere contrastato dalla statuizione sulla compensazione delle spese del primo grado, peraltro non certo inequivoca nell’affermare che la Carime avesse ceduto un credito già estinto (come assume invece il ricorrente).

D’altra parte, la doglianza è generica là dove invoca la non contestazione da parte della banca in ordine all’avvenuto pagamento del credito anteriormente alla cessione, senza trascrivere le argomentazioni difensive dalle quali ritiene di dedurre tale condotta, nè indicare il luogo del processo in cui esse sarebbero state espresse.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il fatto decisivo oggetto della doglianza, cioè il pagamento del credito verso la banca prima della cessione dello stesso, è stato invece esaminato dalla Corte d’appello, anche in ordine alla pretesa prova costituita dall’emissione delle cambiali, che però il giudice di secondo grado ha escluso con valutazioni delle quali il ricorrente chiede un riesame, inammissibile in questa sede. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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