Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24657 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13163/2018 R.G. proposto da:

LE BERTOLE DI B.G. & C. – SOCIETA’ AGRICOLA S.S.,

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall’avv. Erika Schiavo, con domicilio in Treviso, al Viale della

Repubblica n. 193/B.

– ricorrente-

contro

F.R. E P.M., rappresentati e difesi dall’avv.

Stefano Arrigo e dall’avv. Fabrizio Proietti, con domicilio eletto

in Roma, alla Via Pavia n. 30.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2270/2017,

depositata in data 16.10.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.R. e P.M. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso D.B.P. e D.B.N., eredi di C.G.G., e Le Bertole di B. G. & C. per far dichiarare la natura agricola della servitù costituita con atto del 4.6.1974, gravante sull’immobile sito in (OMISSIS), in catasto al fl. (OMISSIS), mappali (OMISSIS), e per far dichiarare che la ricorrente non aveva titolo ad esercitare il passaggio.

Il Tribunale ha respinto le domande con pronuncia integralmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Venezia, rilevato che sulla natura agricola della servitù si era formato il giudicato, ha dichiarato l’insussistenza di “qualsivoglia servitù di passaggio, con qualsiasi mezzo”, a favore dei fondi della società ricorrente, osservando che gli appellanti non avevano inteso impedire l’esercizio del passaggio per raggiungere l’immobile condotto in affitto dalla Le Bertole, ma per evitare che quest’ultima esercitasse il transito anche per giungere agli immobili di cui era esclusiva titolare e a favore dei quali non era stata costituita alcuna servitù.

Ha osservato che la ricorrente coltivava a vigna sia i terreni condotti in affitto, sia quelli di sua esclusiva proprietà e che aveva realizzato un impianto di filari che attraversava senza soluzione di continuità e senza alcuna distinzione tutti i suddetti terreni.

Ha respinto la domanda di condanna al pagamento di una penale, ritenendo indimostrato l’aggravamento della servitù, nonchè l’azione volta a limitare l’esercizio del diritto di passaggio tra i diversi immobili, affermando che la società poteva “muoversi liberamente in tutti i fondi di cui avesse la disponibilità, senza rendere più oneroso il peso gravante sul fondo servente”.

Ha infine posto a carico della ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, liquidandone i relativi importi in dispositivo.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dalla società Le Bertole sulla base di un unico motivo di ricorso.

F.F. e P.M. hanno depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt.

91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, avendo il giudice distrettuale accolto la domanda di negatoria servitutis ma respinto quelle dirette ad ottenere il pagamento di una penale e ad inibire l’utilizzo del percorso asservito per giungere alla proprietà della ricorrente, le parti erano reciprocamente soccombenti e quindi, tenendo conto dell’esito complessivo della causa, le spese processuali dovevano essere compensate.

Il motivo è infondato.

La domanda è stata proposta in data 25.10.2012 ed è soggetta al disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, secondo cui se vi è soccombenza reciproca o ricorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicati in motivazione il giudice può compensare le spese processuali.

Benchè le domande dei resistenti, cumulativamente proposte nello stesso giudizio, siano state solo parzialmente accolte, non sussisteva alcun obbligo del giudice di compensare le spese.

La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e la relativa pronuncia è insindacabile nei termini prospettati in ricorso.

Il controllo della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è difatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa mentre vi esula la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 20.12.2017, n. 30592; Cass. 17.10.2017, n. 24502; Cass. 31.3.2017, n. 8421; Cass. 31.1.2014, n. 2149; Cass. 19.6.2013, n. 15317).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il giorno 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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