Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24657 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24419-2012 proposto da:

DIOCESI DI FABRIANO E MATELICA (P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIACINTO CARINI 32, presso l’avvocato CLAUDIO

COPPACCHIOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO GALASSI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SERFINA BANCA S.P.A., già Società SERFINA S.P.A. Finanziaria

Abruzzese per l’Artigianato e la Piccola Impresa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 2/B, presso l’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE NATARELLA, giusta

procura a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la

sentenza n. 895/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata

il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2004, la Diocesi di Fabriano e Matelica proponeva, dinanzi al Tribunale di Chieti, opposizione avverso il D.I. n. 903 del 2004, emesso dallo stesso Tribunale, con il quale le era stato intimato il pagamento di quanto dovuto a Serfina Banca s.p.a., quale factor cessionario del credito vantato dall’impresa Bozzi Restauri s.a.s. a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo degli edifici di culto, danneggiati dal sisma del 26 settembre 1997, eseguiti da detta impresa in forza del contratto di appalto in data 12 novembre 1999. Il Tribunale adito, con sentenza n. 29/2007, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso tale decisione proponeva appello Serfina Banca s.p.a., che veniva accolto dalla Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza n. 895/2012, depositata il 22 giugno 2011 e notificata l’11 luglio 2012. Con tale pronuncia il giudice del gravame affermava che l’eccezione di inesigibilità della posta creditoria, conseguente alla determinazione in data 3 maggio 2005 del Comune di Sassoferrato – che aveva detratto dalla somma ancora dovuta alla Diocesi a titolo di finanziamento gli importi a loro volta dovuti dall’impresa Bozzi Restauri agli enti previdenziali, per accertate irregolarità contributive -, fosse inopponibile al factor cessionario, poichè il fatto estintivo del credito (la predetta determinazione comunale) era successivo sia al contratto di cessione, stipulato in data (OMISSIS), che alla sua accettazione da parte della Diocesi, avvenuta con comunicazione del 20 novembre 2002.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso la Diocesi di Fabriano e Matelica nei confronti della Serfina Banca s.p.a. affidato ad un unico motivo.

4. La resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Diocesi di Fabriano e Matelica denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1248 e 1263 c.c., nonchè della L. della Regione Marche del 14 settembre 1998, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. La ricorrente espone che, in data 12 novembre 1999, la Diocesi di Fabriano e Matelica aveva affidato alla ditta Bozzi Restauri s.a.s. i lavori di restauro e risanamento conservativo degli edifici di culto, danneggiati dal sisma del 26 settembre 1997. Nel contratto di appalto si stabiliva tra le parti (art. 5) che i pagamenti in acconto sarebbero stati effettuati dalla stazione appaltante all’impresa appaltatrice in conformità a quanto disposto dall’art. 12 dell’allegato disciplinare di gara, a norma del quale i pagamenti sarebbero stati “modulati” dalla committente in ragione delle modalità di erogazione del finanziamento da parte degli enti pubblici competenti.

Il (OMISSIS) veniva comunicata, peraltro, alla Diocesi l’avvenuta cessione – in forza di un’operazione di factoring ex L. n. 52 del 1991 – del credito dell’impresa in favore di Serfina Banca s.p.a., cessione che veniva accettata dalla debitrice ceduta in data 20 novembre 2002. Senonchè il credito in parola non veniva soddisfatto, atteso che il Comune di Sassoferrato, ente preposto all’erogazione del saldo del contributo, con determinazione del 3 maggio 2005, detraeva dalla somma ancora dovuta alla Diocesi a titolo di finanziamento gli importi a loro volta dovuti dall’impresa Bozzi Restauri agli enti previdenziali per accertate irregolarità contributive, corrispondendoli direttamente a tali enti. Siffatti importi venivano, pertanto, defalcati dal compenso dovuto dalla committente Diocesi all’appaltatrice, con la conseguenza che il credito del factor Serfina Banca s.p.a. non veniva soddisfatto. Il creditore cessionario otteneva, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 903/2004, avverso il quale la Diocesi aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Chieti, ma poi disattesa dalla Corte di Appello dell’Aquila, avverso la cui pronuncia la Diocesi insorge, pertanto, con ricorso per cassazione affidato all’unica censura in esame.

1.2. La ricorrente si duole, invero, del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’eccezione di inesigibilità della posta creditoria, conseguente alla determinazione in data 3 maggio 2005 del Comune di Sassoferrato, fosse inopponibile al factor cessionario, poichè il fatto estintivo del credito (la predetta determinazione comunale) era successivo sia al contratto di cessione che alla sua accettazione da parte della Diocesi. Il giudice di seconde cure avrebbe, invero, omesso di rilevare come tale fatto estintivo, peraltro imputabile esclusivamente al cedente, sebbene posteriore alla cessione era comunque correlato alla fonte negoziale del credito, ossia al contratto di appalto del (OMISSIS), che modulava i pagamenti in conformità all’andamento dei finanziamenti pubblici. Per il che l’eccezione di inesigibilità del credito – a parere della deducente avrebbe potuto essere proposta dal debitore ceduto (la Diocesi) senza limite di tempo.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Va osservato, invero, che il contratto di “factoring”, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica – la cui disciplina, integrativa dell’autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti c.c., – attuata mediante la cessione, “pro solvendo” o “pro soluto”, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall’esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (“factor”), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all’obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario (“factor”), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. 1510/2001; 2746/2007; 15797/2009).

2.2. Orbene, questa Corte ha già avuto modo di precisare, quanto al regime delle eccezioni proponibili, che, in tema di contratto atipico di “factoring”, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al “factor” cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al “factor” cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass. 10833/2007). E del pari, in tema di cessione del credito, la cui disciplina – come dianzi detto – è applicabile al factoring, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell’originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull’entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass. 8373/2009).

2.3. Da tutto quanto esposto in via di principio deriva, pertanto, in relazione al caso concreto, che essendo il fatto estintivo del credito (la determinazione in data 3 maggio 2005 del Comune di Sassoferrato) ampiamento successivo sia alla cessione del credito vantato dall’impesa appaltatrice nei confronti della Diocesi ((OMISSIS)), sia all’accettazione da parte del debitore ceduto (20 novembre 2002, secondo la prospettazione della stessa ricorrente), l’eccezione di inesigibilità del credito in parola non poteva essere opposta al factor cessionario, come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello.

2.4. Il mezzo non può, pertanto, che essere disatteso.

3. Il ricorso proposto dalla Diocesi di Fabriano e Matelica deve essere, di conseguenza, rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA