Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24656 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24656 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 10957-2012 proposto da:
RANUCCI IRENE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LANCIANI, presso lo studio dell’avvocato PIROZZI LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI MONTE COMPATRI in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NUMIDIA 1,
presso lo studio dell’avvocato CHINAPPI CAROLA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICARDI ROBERTO,
giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 3.5.2012 e giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –

P163

g-

)3

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso la sentenza n. 4776/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22.6.2011, depositata il 14/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Roberto Picardi che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 10957 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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udito per la ricorrente l’Avvocato Luigi Pirozzi che si riporta ai motivi

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha concluso nel senso della inammissibilità del ricorso
per la mancanza delle pagine XXX e XXXI dello stesso nella copia
notificata al Comune, avendo tale mancanza impedito la piena

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio – all’esito della discussione in Camera di consiglio — ritiene
il ricorso ammissibile e fondato;
che, in fatto, va premesso:
che Irene Ranucci ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la
sentenza della Corte di appello di Roma, con la quale è stata rigettata
l’impugnazione proposta nei confronti della sentenza del Tribunale di
Velletri, di rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesioni,
subite cadendo in una voragine apertasi su una strada del Comune di
Monte Compatti (sentenza del 14 novembre 2011);
che il Comune si difende con controricorso e prospetta due preliminari
eccezioni di inammissibilità;
che è applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69;
che, in diritto deve rilevarsi:
che, con la prima eccezione, logicamente preliminare, il controricorrente
deduce la mancanza di una idonea procura ad litem. Sostiene che il potere
non sarebbe stato idoneamente conferito, non comparendo il nome
dell’avvocato nella procura apposta a margine del ricorso, pur essendoci
l’autentica della firma della parte, e mancando il riferimento allo ira

postulandi nell’intestazione del ricorso, dove il nome dell’avvocato risulta
indicato solo ai fini dell’elezione del domicilio;
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comprensione dei motivi di ricorso;

che concordando su tale profilo con la relazione, l’eccezione non ha
pregio;
che infatti, dalla procura speciale a margine del ricorso emerge
inequivocabilmente il conferimento del potere all’Avv. Luigi Pirozzi, che
firma per autenticare la firma di seguito all’indicazione del suo nome
come avvocato domiciliatario; mentre è evidente che la mancata

materiale. D’altra parte, la circostanza che la procura è posta a margine
della prima pagina del ricorso esclude ogni rilievo alla mancanza di
riferimento alla stessa nella intestazione del ricorso;
che, con la seconda eccezione, il controricorrente sostiene la
inammissibilità del ricorso per la mancanza, nella copia notificata del
ricorso, delle pagine XXX e XXXI;
che, il Collegio non condivide la relazione nel senso dell’accoglimento
della eccezione per avere tale mancanza impedito la piena comprensione
dei motivi di ricorso e pregiudicato la difesa;
che, infatti, mentre corrisponde al vero — secondo quanto risulta dagli
atti – che tali pagine del ricorso contengono la conclusione delle
argomentazioni del primo motivo di ricorso e l’inizio del secondo
motivo di ricorso, la cui esplicazione prosegue nelle pagine successive,
tuttavia, non ritiene il Collegio che il controricorrente non sia stato posto
nella condizione di difendersi;
che, infatti, l’ultimo periodo che conclude il primo motivo è del tutto
ininfluente rispetto alla comprensione della censura, relativa alla mancata
applicazione dell’art. 2051 cod. civ.; mentre, la mancanza della prima
parte del secondo motivo non rende difficile la comprensione della
censura, concernente l’avvenuta applicazione dell’art. 2043 cod. civ. alla
specie;

4

riproduzione dello stesso nome nel corpo della procura è un mero errore

che in definitiva, l’incompletezza del ricorso non è tale da
compromettere, in concreto, le garanzie della difesa e del
contraddittorio;
che, quanto al merito, va rilevato:
la Corte di appello, nel rigettare l’impugnazione nella quale si lamentava sulla base dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in tema di

giudice, dell’art. 2043 in luogo dell’2051 cod. civ., ha ritenuto che non
avendo la danneggiata richiamato in primo grado, neanche in via
subordinata, l’art 2051 cod. civ., l’inquadramento della domanda in una
azione con diversi presupposti e contenuti costituisse domanda nuova;
quindi, esaminando la domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’ha
rigettata per mancato raggiungimento della prova in ordine all’elemento
soggettivo della colpa in capo all’amministrazione comunale;
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza (denunciando la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2051 cod. dv., unitamente
a vizi motivazionali) per aver ritenuto il mutamento della domanda in
secondo grado nonostante l’identità degli elementi fattuali dedotti con
l’atto introduttivo, nel quale si denunciava l’improvvisa apertura della
voragine nella pubblica via;
che il Collegio ritiene la censura fondata;
che, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità <>
(Cass. 22 febbraio 2008, n. 4591;
che, nella specie, la danneggiata aveva denunciato una voragine apertasi
improvvisamente nella pubblica via, che aveva determinato la caduta,

2043 cod. civ., incentrata sulla oggettiva non visibilità e sulla soggettiva
non prevedibilità;
che, nell’appello, chiedendo l’applicazione dell’art 2051 cod. civ.,
secondo le linee evolutive della giurisprudenza di legittimità, non aveva
introdotto nuovi elementi di fatto e nuovi temi di indagine;
che pertanto, la Corte di appello si è discostata dal principio di diritto
suddetto, con conseguente accoglimento del motivo;
che resta assorbito il secondo motivo, logicamente subordinato,
censurando quella parte della sentenza che aveva ritenuto non provato
l’elemento soggettivo in riferimento all’art. 2043 cod. civ.;
che in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la
sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese processuali del giudizio
di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,
che deciderà la controversia applicando l’art. 2051 cod. civ.

P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio
di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 9 ottobre 2012.

richiamando l’allora giurisprudenza dominante, in riferimento all’art.

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