Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24656 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 22/11/2011), n.24656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20073-2010 proposto da:

SKY ITALIA SRL ((OMISSIS)) (di seguito Sky) in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASQUALE

S. MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato SINISI VINCENZO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENEDETTA UBERTAZZI,

TOMMASO UBERTAZZI, UBERTAZZI LUIGI CARLO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RAISAT SPA (OMISSIS), (di seguito RaiSat) in persona del

Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N.

18, presso lo studio dell’avvocato LENER RAFFAELE, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CASSANO RAFFAELE, ULISSI LUCA,

CIPRIANI CARLO giusta procura a margine della comparsa di

costituzione e risposta;

– resistente –

e contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del

Vice Direttore degli Affari Legali e Societari e suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN

TOMMASO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 271/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 15/07/2010,

depositata il 22/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

è solo presente l’Avvocato Ubertazzi Luigi Carlo;

è solo presente l’Avvocato Lener Raffaele difensore della resistente

Raisat;

è presente il P.G. in persona del Dott. FUCCI Costantino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 18 dicembre 2009, Sky Italia srl ha convenuto in giudizio Raisat spa e la sua controllante Rai Radiotelevisione italiana spa dinanzi alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma.

La società attrice ha allegato di aver stipulato con Rai e RaiSat un accordo di licenza di alcuni canali televisivi (l'”Accordo Canali”) in ordine al quale le stesse Rai e RaiSat si sarebbero rese inadempienti (rifiutandosi di fornire un canale a Sky); ciò che avrebbe costituito un illecito contrattuale da parte di Rai e RaiSat ed extracontrattuale da parte della sola RaiSat (che avrebbe comunque concorso all’inadempimento contrattuale di Rai).

Su questi presupposti Sky Italia spa ha chiesto al Tribunale di Roma l’accoglimento delle seguenti domande di merito: (1) l’accertamento dell’intervenuta compensazione legale sino a concorrenza dei crediti di RaiSat con i crediti di Sky; (2) la condanna di RaiSat e di Rai al risarcimento dei danni in favore di Sky; (3) la compensazione giudiziale sino a concorrenza di ogni residuo credito di RaiSat con i crediti azionati da Sky con ulteriore condanna di RaiSat e Rai al pagamento a Sky dei crediti che fossero residuati a favore di quest’ultima dopo la compensazione giudiziale.

La Rai e Rai Sat si sono costituite in giudizio con separate comparse. Entrambe hanno eccepito l’incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma, indicando quale giudice competente la sezione ordinaria del Tribunale medesimo ai sensi dell’art. 19 c.p.c., ed hanno chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice.

Rai Sat, in via riconvenzionale, ha chiesto l’accertamento del diritto ad ottenere da Sky il pagamento di canoni di licenza risalenti al mese di luglio 2009 e la condanna al pagamento di tali canoni con pronuncia di un ordinanza anticipatoria.

La Rai, a sua volta, ha chiesto,sempre in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per una pubblicità ritenuta ingannevole.

Sky ha chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 22.7.10, dichiarava l’incompetenza della Sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale per essere competente la sezione ordinaria del medesimo tribunale di Roma sulla scorta della considerazione che la causa avesse ad oggetto una mera controversia contrattuale estranea all’ambito di competenza della sezione specializzata, ancorchè il contratto dedotto in causa riguardasse diritti di proprietà industriale o intellettuale.

Avverso detto provvedimento Sky Italia ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato con memoria, cui hanno resistito con memorie Rai Sat spa e la Rai spa.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

E’ pacifico che nel caso di specie, si controverte se competente a decidere fosse la sezione ordinaria o quella specializzata in materia di proprietà intellettuale del medesimo tribunale di Roma.

In siffatta circostanza deve ritenersi che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio,ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’indicata pronuncia, poichè in siffatti casi trattasi di questione che concerne la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio.

Tale principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte per quanto riguarda le controversie all’interno del medesimo ufficio giudiziario ripartite tra la sezione lavoro e quella ordinaria (v da ultimo Cass 20494/09 v. anche Cass., 19 febbraio 1979 n. 1084;Cass 1 dicembre 1981 n. 6379; Cass S.U., 7 febbraio 1994 n. 1238Cass. ord. 9.8.2004 n. 15391; Cass. ord. 9.11.2006 n. 23981; Cass S.U., ord. 31.10.2008 n. 26926), ovvero tra la sezione competente in materia societaria e la sezione ordinaria (Cass 23891/06).

Analogamente è stato ritenuto in materia fallimentare laddove è stato affermato che quando il Tribunale, in sede ordinaria, ed il Tribunale fallimentare individuato nell’apposita sezione dello stesso, espressione dell’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario e non già ufficio autonomo monito di propria competenza, non siano territorialmente diversi, l’adizione del primo;in luogo del secondo, non fa sorgere una questione di competenza suscettibile di essere fatta valere con il corrispondente regolamento, ma integra piuttosto un’ipotesi di improcedibilità della domanda denunziabile mediante gravame ordinario. (Cass 8025/01). Nel caso di specie non vi è ragione alcuna per non applicare gli evidenziati principi anche alle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale non potendosi ad esse applicare il diverso principio affermato in riferimento alle sezioni agrarie in ordine alle quali si è ritenuto sussistere una questione di competenza ove si discuta se la causa debba essere decisa da dette sezioni o da quelle ordinarie (Cass 19984/04; Cass 5829/07; Cass sez un 19512/08; Cass 17502/10). Questa Corte, infatti, ha a più riprese chiarito che i presupposti su cui si basa la competenza delle sezioni agrarie si fondano su una normativa del tutto peculiare in base alla quale il rapporto di dette sezioni con le altre del medesimo tribunale si connota “nel senso di suggerire che tale rapporto si iscrive nell’ambito della nozione di competenza, in quanto all’unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilità alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall’essere la Sezione incardinata nell’ambito del Tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell’Ufficio del Tribunale, se ne contrappongono tre favorevoli, costituiti il primo dall’uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle Sezioni, il secondo dall’espresso riferimento della competenza proprio alla Sezione, il terzo dall’essere la composizione della sezione del tutto peculiare, in quanto scaturente dall’apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il Tribunale e di magistrati onorari, i cd. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale.” (Cass 189984/04).

“Questi ultimi tre dati, in sostanza, mostrano che, nelle intenzioni del legislatore, seppure ai fini burocratici la Sezione risultasse incardinata nell’ambito dell’ufficio del tribunale (o della Corte) e, quindi, istituita “presso” il Tribunale (o la Corte d’Appello), in ossequio, del resto, al dettato dell’art. 102 Cost., comma 2, secondo inciso, tuttavia, ai fini della disciplina della competenza costituiva il punto di riferimento di una vera e propria competenza anche nei riguardi dell’ordinaria articolazione di tale ufficio e, quindi, se del caso, delle altre sezioni” (Cass 19984/04).

Tali presupposti non ricorrono nel caso delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale. Infatti non può ritenersi che queste ultime dispongano di una propria autonoma competenza nei riguardi dell’articolazione dell’ufficio giudiziario cui appartengono.

L’elemento decisivo per pervenire a tale conclusione è contenuto nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2 che stabilisce che “I giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale”.

In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non da luogo ad una competenza separata.

Un ulteriore argomento lo si deduce dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 che espressamente qualifica come competenza per materia quella in tema di proprietà intellettuale,alla stessa stregua dell’art. 413 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere sui rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro nonchè della L. Fall., art. 24 che stabilisce “la competenza del tribunale fallimentare” a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento.

Anche il fatto che in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”, l’organo giudicante non sia integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario, dall’art. 50 bis c.p.c… costituisce elemento che induce a ritenere la non assimilabilità della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale a quelle agrarie. (cfr. Cass 23891/06).

Il ricorso non risulta quindi scrutinabile in questa sede di legittimità.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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