Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24656 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/10/2017),  n. 24656

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17069/2016 proposto da:

A.G., quale titolare dell’impresa individuale DITTA

TRASPORTI A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

NIAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANGELETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANINO CASTI;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA SPA ASSICURAZIONI, in persona del Dirigente e Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO IANNACCONE;

– controricorrente –

e contro

CONSERT SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 49,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ARNULFO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO VERGANI;

– controricorrente –

e contro

LAVAGGIO CERTOSA SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CESARE ALFREDO

MARCO CERIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1029/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 1029 del 2016 la Corte d’Appello di Milano, per quanto ancora d’interesse in questa sede, ha dichiarato inammissibile il gravame (in via incidentale) interposto dal sig. A.G. titolare dell’impresa individuale Ditta individuale autotrasporti A.G. – nonchè quello in via principale proposto dalla società Lavaggio Certosa s.r.l., e in parziale accoglimento di quello in via incidentale spiegato dalla società Consert s.r.l. con conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano n. 14947 del 2013, ha rideterminato in aumento l’ammontare a quest’ultima spettante, e a carico della società Lavaggio Certosa s.r.l. e dell’ A. – nella qualità – a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’infortunio a suoi dipendenti per scoppio di cisterna noleggiata presso l’impresa A., che aveva incaricato la società Lavaggio Certosa s.r.l. della relativa pulitura dopo trasporto di ciclopentano e prima della sua restituzione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ A., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con separati controricorsi le società Consert s.r.l., Lavaggio Certosa s.r.l. e Amissima Assicurazioni s.p.a..

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 331,334 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica ed erronea” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 654 c.p., art. 2087 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1218,1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato, con particolare riguardo al ricorso principale, che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza del 18.11.2015”, all’impugnata sentenza), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito – richiesto a pena di inammissibilità- ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v., da ultimo, Cass., 6/9/2017, n. 20852) nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al commissionato “lavaggio del container”, alla consegna “alla Consert s.r.l.” della “certificazione da quest’ultima richiesta, con la quale la Lavaggio Certosa s.r.l…. ha espressamente attestato l’avvenuto lavaggio della cisterna dopo il trasporto del ciclopentamo”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, mentre è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi, avuto in particolare riguardo al 4 motivo, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e non anche come nella specie dal ricorrente viceversa prospettato in termini di violazione di legge -, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente – nella qualità – oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente, nella qualità, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, nella qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA