Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24656 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17811-2015 proposto da:

D.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO N. 7, presso lo studio dell’avvocato LO CONTE MASSIMINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIANO PAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Equitalia Sud S.p.a. in data 26 maggio 2010 notificava a D.R.G. l’avviso di mora n. (OMISSIS) del 4 giugno 2009 con il quale, si richiedeva il pagamento dell’imposta di Registro ed Invim risalente all’anno 1982.

1.1. Il contribuente impugnava l’atto sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli eccependo la prescrizione del credito tributario preteso. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso per intempestività della sua proposizione stante la rilevata regolare notifica della cartella presupposta.

1.2. Il contribuente proponeva appello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Campania per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 21, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e L. 212 del 2000, art. 7, rinnovando l’eccezione di prescrizione del credito. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 96/07/15, dichiaravano l’ammissibilità del ricorso rigettandolo nel merito, ritenendo che la pretesa tributaria – fondata su una presupposta cartella di pagamento – fosse già stata contestata vanamente dal contribuente e quindi non potesse considerarsi prescritto il relativo credito; rigettavano anche la dedotta incomprensibilità della base imponibile e degli ulteriori elementi posti alla base della pretesa tributaria, ritenendo che l’avviso di mora – “innestato su precedente cartella di pagamento” – fosse esauriente sul punto, contenendo l’elenco analitico dei tributi dovuti, il periodo di riferimento e le somme richieste.

1.3. Avverso questa ultima decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con memoria.

1.4. L’Agenzia delle entrate ha presentato controricorso. 1.5. Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. D.R.G., con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia, lamentando che i Giudici di secondo grado non si siano pronunciati sull’eccezione di prescrizione basata sull’omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all’avviso di mora impugnato.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, senza considerare che l’Ufficio non ha depositato la cartella presupposta, né tantomeno la prova della sua notifica limitandosi a produrre l’estratto di ruolo (il quale riporta un’annotazione che indica il 12 gennaio 1996 quale data di notifica), la Commissione tributaria regionale avrebbe verificato la regolarità della notifica e l’intelligibilità degli elementi riportati nell’avviso di mora, così ritenendolo adeguatamente motivato.

2.1. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i Giudici d’appello non accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendo erroneamente che il contribuente avesse già impugnato la cartella presupposta, senza rilevare che non vi era prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento la quale non poteva così essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione.

3. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni d’inammissibilità formulate dal controricorrente; in particolare, con riferimento al primo motivo, il ricorrente denuncia chiaramente il difetto di attività del giudice rispetto all’omessa pronuncia sulla mancata prova della notifica della cartella di pagamento presupposta all’avviso di mora, mentre, rispetto al secondo motivo, il ricorrente, nel formularlo, non si riferisce alla motivazione dell’avviso di mora, bensì al mancato deposito della cartella presupposta ed alla prova della sua notifica, senza necessità quindi di riportare il contenuto dell’avviso di mora.

3.1. Il primo motivo ed il terzo motivo sono fondato, assorbito il secondo.

3.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata e’, infatti, possibile rilevare che i giudici d’appello hanno ritenuto, senza indicare la relativa prova, che, poiché era stato impugnato un avviso di mora, il relativo credito tributario rappresentato dalla cartella di pagamento presupposta fosse già stato contestato al contribuente, sicché l’avviso di mora poteva essere considerato legittimo e tempestivo.

3.3. In realtà, il contribuente, sin dal primo grado, assume di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta all’avviso di mora impugnato, invocando la prescrizione del relativo credito tributario preteso. Invero, la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, essendo consentito al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (Cass. Sez. Un., n. 16412 del 2007 e Sez. 5, n. 23046 del 2016 in tema di intimazione di pagamento), anche per intervenuta prescrizione, come nel caso in esame.

3.4. Agli atti, peraltro, non risulta depositata la prova dell’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento presupposta all’avviso di mora impugnato, se non con un generico riferimento all’indicazione contenuta sull’estratto di ruolo il quale, essendo un atto interno all’Amministrazione, non può sostituire la relata di notifica necessaria a provare, sino a querela di falso, l’avvenuta comunicazione della pretesa tributaria al contribuente.

3.5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso per omessa pronuncia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame e l’assenza di necessità di ulteriori accertamenti in fatto, consente a questa Corte di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e di decidere la causa nel merito (Cass. nn. 21257 del 2014 e 16171 del 2017). In assenza della prova della regolare notifica della cartella di pagamento presupposta all’avviso di mora e di altri atti interruttivi, è fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito tributario richiesto con l’originario atto impositivo impugnato dal contribuente, trattandosi di Invim risalente al 1982, maturatasi con termine decennale nel 1992.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto cassando senza rinvio la sentenza impugnata, considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione in solido.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in 2.000 Euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA