Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24656 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31194-2018 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIRSO 26, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO SCEITI, che la rappresenta e difende,

unitamente all’avvocato UMBERTO BALLABIO, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

C.F.; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI MONZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4308/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

GUAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza emessa il 31.1.18 il Tribunale di Monza, su istanza della Procura della Repubblica, dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. Avverso tale sentenza propose reclamo il socio C.F., lamentando che il provvedimento era stato emesso d’ufficio, in mancanza di una valida iniziativa a norma dell’art. 6 L. Fall.; si costituì il fallimento.

Con sentenza del 2.10.18 la Corte d’appello di Milano dichiarò la nullità della sentenza impugnata, osservando che: risultava dagli atti che, in data 4.8.17, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, aveva depositato un’istanza di fallimento della (OMISSIS) s.r.l.; era stato poi emesso un decreto presidenziale designando il giudice delegato con fissazione dell’udienza prefallimentare per il 26.9.17, decreto che, pur depositato in cancelleria il 22.8.17, dal timbro apposto prima della sottoscrizione risulta redatto in data anteriore al deposito dell’istanza di fallimento, per ragioni organizzative dell’ufficio; da quanto esposto si desumeva che effettivamente la procedura prefallimentare era stata promossa con atto predisposto prima del deposito dell’istanza di fallimento e, dunque, in violazione dell’art. 6 L. Fall.; pertanto, la discrepanza tra la data in cui il decreto presidenziale suddetto sembrava redatto (27.7.18) e la data del deposito in cancelleria (22.8.18) non poteva essere letta nel senso di dar valore alla seconda e di considerare la prima un mero errore materiale od un disguido giustificabile; non era fondata la difesa del fallimento secondo cui il decreto precompilato, datato e sottoscritto dal Presidente, fosse da considerare giuridicamente esistente solo una volta che il cancelliere vi avesse apposto il timbro di deposito, annotandolo sul ptc, in quanto l’attività del cancelliere era stata resa a fronte di un provvedimento emesso dal Presidente nell’assoluta mancanza dei presupposti di legge, non essendo peraltro utile ad integrare o sanare il provvedimento stesso.

Ricorre in cassazione la (OMISSIS) s.r.l. con unico motivo.

Non si sono costituiti gli intimati.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e ss. c.p.c., art. 2700 c.c., artt. 6 e 15, L. Fall., in quanto la Corte d’appello, nel ritenere che il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare fosse stato assunto prima del deposito dell’istanza di fallimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, non ha considerato rilevante il registro di cancelleria e il fascicolo telematico dai quali è dato evincere che: il 4.8.18 era stata presentata l’istanza di fallimento; il 22.8.18 era stato annotato il deposito del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 15 L. Fall..

Il motivo è fondato. Dagli atti emerge: che il procedimento prefallimentare fu promosso con istanza della Procura della Repubblica presentata il 4.8.17; il deposito in cancelleria, in data 22.8.17, di un decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti per l’udienza camerale del 26.9.17, ex art. 15 L. Fall., risultante però redatto il 27.7.17.

Ora, la Corte territoriale, ritenendo di attribuire rilevanza alla data della redazione del suddetto decreto, senza considerare la data di deposito del provvedimento, ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento in quanto emessa sulla base di un decreto di fissazione dell’udienza sottoscritto prima del deposito dell’istanza di fallimento.

Il collegio ritiene che il predetto decreto acquisisce rilevanza giuridica – secondo i principi generali – all’atto del deposito in cancelleria, a nulla rilevando che lo stesso risulti redatto graficamente e sottoscritto in precedenza con l’indicazione dell’udienza e del giudice designato.

Invero, esiste in proposito la norma generale dell’art. 133 c.p.c. che, sebbene relativa alle sentenze, assume valenza di principio generale, in tema di pubblicazione e comunicazione, secondo la quale “Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”.

Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (SU., n. 18569/16; n. 6384/17), il deposito e la pubblicazione del provvedimento coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento del provvedimento nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza del provvedimento a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.

Va rilevato che un principio di carattere generale in ordine alla disciplina del deposito dei provvedimenti giudiziari è altresì desumibile indirettamente dall’interpretazione, formulata da questa Cortei di specifiche norme; può per esempio essere citato l’orientamento (cfr. Cass., n. 29204/18) secondo il quale il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell’art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all’art. 375 c.p.c.. Il riferimento al deposito delle sentenze e delle ordinanze, quale termine iniziale della riassunzione, esprime certo un principio generale sulla data dell’esistenza giuridica del provvedimento giudiziario. Muovendo dai suddetti rilievi deve ritenersi che un qualunque provvedimento giudiziario esista dal momento del suo deposito in cancelleria, inteso in riferimento agli adempimenti amministrativi relativi alla sua pubblicazione, e che, di conseguenza, la data della decisione del giudicante assume una valenza puramente assertiva, quale indicazione del momento del concreto svolgimento della funzione giurisdizionale (che, a sua volta, può avere rilevanza giuridica sotto altri profili, quale, per esempio, quello disciplinare).

Ne consegue l’infondatezza della tesi in diritto esposta nella pronuncia impugnata che, invece, ha ritenuto di attribuire rilevanza alla data di sottoscrizione del decreto, in ordine alla sua anteriorità rispetto alla data del deposito del ricorso per fallimento presentato dalla Procura della Repubblica, quantunque, il decreto risulti depositato in cancelleria successivamente al ricorso stesso.

Invero, deve affermarsi che tale decreto, prima della sua pubblicazione, anche se firmato dal Presidente, non aveva alcuna efficacia – nè avrebbe potuto averla – poichè la relativa esistenza giuridica ne presupponeva il deposito in cancelleria, sicchè non può sostenersi che la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti abbia preceduto l’istanza di fallimento, determinando la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. per violazione dell’art. 6 L. Fall. Per quanto esposto, il decreto impugnato è cassato, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà conformarsi al suddetto principio, regolando anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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