Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24656 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3170/2012 proposto da:

NOVARTIS FARMA S.P.A., (P.I. (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONATELLO 23, presso l’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO A. PIRIA,

CORRADO COCUZZA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO, in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso l’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MASSIMO CHIODA, MARIA TERESA COLLICO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1786/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIRIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CHIODA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SpA Novartis Farma chiese ed ottenne dal Tribunale di Monza l’emissione di un decreto con cui veniva ingiunto all’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Gerardo dei Tintori” il pagamento di corrispettivi di alcune fatture e di somme indebitamente trattenute dall’Azienda, che aveva applicato riduzioni sui prezzi di alcuni farmaci.

Il Tribunale adito in opposizione, nel contraddittorio con la Regione Lombardia intervenuta volontariamente, dopo aver dato atto che, a seguito di alcuni pagamenti, la controversia riguardava solo l’applicabilità dello sconto sulle specialità medicinali Glivec e Visudyne, accoglieva la tesi dell’intimata, ritenendo legittima la riduzione.

Il gravame della Società veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Milano, che, con la sentenza indicata in epigrafe, riteneva, per quanto d’interesse, che la riduzione, disposta dal D.L. n. 63 del 2002 e dalla L. n. 289 del 2002, del prezzo dei farmaci essenziali o per malattie croniche inclusi nella classe “A” si applicava anche a quelli, di pari valore terapeutico, inclusi in classe “H”, e cioè a quelli direttamente forniti dalle case farmaceutiche alle strutture ospedaliere, in ragione del fatto che anche i secondi erano a totale carico del SSN (salvo un piccolo contributo del cittadino), e che l’espressione “prezzo di vendita al pubblico” contenuta nella legge, a finalità di contenimento della spesa pubblica, stava ad indicare il prezzo finale, sia che fosse pagato dall’utente cittadino, sia che lo fosse dall’utente struttura ospedaliera.

Avverso tale sentenza, che sottolineva come l’interpretazione era confermata dal provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 30.12.1993 e dalla determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 25.7.2005, ha proposto ricorso la SpA Novartis Farma affidato a due motivi. L’Azienda ospedaliera San Gerardo si è difesa con controricorso. La Regione Lombardia non ha svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si denuncia la falsa applicazione degli artt. 1339, 1372, 1474 e 1498 c.c., in riferimento della L. n. 289 del 2002, art. 52, comma 11; D.L. n. 63 del 2002, art. 3, comma 1; della L. n. 662 del 1996, art. 1.41, oltre che vizio di motivazione. Posto che la domanda aveva ad oggetto l’adempimento contrattuale e che il prezzo delle specialità medicinali era stato determinato come da accordo, in seno al contratto ad evidenza pubblica e, mediante il rinvio al “prezzo massimo di cessione al SSN”, per il contratto stipulato in economia, la Corte territoriale – afferma la ricorrente – avrebbe dovuto, anzitutto, risolvere la seguente questione controversa: se, in riferimento ai due distinti rapporti, fosse o meno possibile sostituire l’accordo “con la volontà legale espressa nelle norme riduttive del prezzo al pubblico” ed indicare quindi, le ragioni dell’applicazione della norma al caso concreto “ed eventualmente il loro diverso atteggiarsi in ragione della diversa tipologia dei contratti”.

2. Il motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile. 3. Premesso che l’impugnata sentenza non dà conto dei due distinti rapporti contrattuali, e di quali forniture siano state effettuate in esecuzione dell’uno o dell’altro, sicchè la doglianza presenta in parte qua profili di novità, occorre evidenziare che la Corte ha, comunque, affrontato e risolto, in senso negativo per l’odierna ricorrente, la questione al suo esame, id est l’applicabilità della riduzione del 7% del prezzo di fornitura dei farmaci, disposta della L. n. 289 del 2002, art. 52, comma 11 e del D.L. n. 63 del 2002, art. 3, comma 1, ritenendo, come si è riassunto in narrativa, che la finalità di contenimento della spesa pubblica nel settore della sanità, avuta di mira dal legislatore, giustificasse il “sacrificio” della casa farmaceutica e non consentisse l’accoglimento della domanda (quale che fosse il contratto in adempimento del quale le prestazioni erano state rese) dalla stessa proposta in monitorio. 4. A tale stregua, risulta implicitamente applicata la disposizione di cui all’art. 1339 c.c., rispetto al quale il principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti sancito dall’art. 1372 c.c. è recessivo (l’art. 1454 c.c., non viene, invece, in rilievo), e, dunque, inserita automaticamente la clausola di riduzione del prezzo pattuito, introdotta con norma, a carattere cogente perchè prevista in funzione di tutela di superiori interessi pubblici economici di natura generale. 5. Il difetto di motivazione risulta inammissibile perchè relativo a profili di diritto, per di più su elementi aventi carattere di novità (compatibilità della riduzione alle tipologie contrattuali), laddove l’ipotizzata falsa applicazione delle disposizioni invocate non risulta per nulla sviluppata nell’ambito del presente motivo, ma costituisce oggetto del motivo successivo.

6. Col secondo mezzo, si deduce la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 52, comma 11 e del D.L. n. 63 del 2002, art. 3, comma 1, convertito con L. n. 112 del 2002. La ricorrente sostiene che il prezzo ex fabbrica dei farmaci, che si stabilisce tramite la procedura di contrattazione col Ministero, indica, per ospedali e ASL, il prezzo massimo di cessione al SSN, al quale vanno aggiunte imposte e quote di spettanza per la distribuzione, per la definizione del prezzo al pubblico. Per i farmaci Visudyne e Glivec, che possono essere utilizzati, solo, in ambiente ospedaliero, e sono, perciò stati inseriti nella classe ad hoc “H” (diversa dalla classe A e dalla classe C), il “prezzo al pubblico” è solo teorico, dato che un pubblico non c’è, sicchè l’impugnata sentenza, nell’affermare cosa diversa, ha violato il canone letterale, non ha tenuto conto della ratio legis, che era quella di ridurre la spesa farmaceutica “convenzionata”, ed ha esteso in via analogica, oltre ai limiti consentiti, le disposizioni riduttive dei prezzi.

7. Il motivo è infondato. 8. A norma del D.L. n. 63 del 2002, art. 3, comma 1, convertito con L. n. 112 del 2002 “Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 10 (…) è ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell’IVA”, percentuale che è stata rideterminata nella misura del 7% con l’art. 52, comma 11, della L. n. 289 del 2002. La richiamata disposizione di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 10, demandava alla Commissione unica del farmaco di riclassificare specialità medicinali e preparati galenici mediante collocazione “in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)” (la classe “B” è stata soppressa con della L. n. 388 del 2000, art. 85). I medicinali di classe “H”, non previsti dalla norma, furono in tal modo individuati, come accertato in sede di merito e riferiscono le parti, nel primo provvedimento di classificazione, quali farmaci aventi le medesime caratteristiche terapeutiche farmacologiche di quelli della classe “A”, ma da dispensare, esclusivamente, in ambito ospedaliero.

8. Da tanto, consegue che i farmaci di classe “H” costituiscono una sottospecie di quelli contrassegnati in classe “A”, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, sia per l’omogeneità di caratteristiche farmacologiche e terapeutiche, sia sotto il profilo economico, tenuto conto che, nonostante le diverse modalità di fornitura, il relativo costo, è, in entrambi i casi, a carico del SSN. Così convenendo, la violazione del canone letterale, in riferimento alla mancata enunciazione espressa nella disposizione in esame della lettera “H” ai fini della riduzione del prezzo di vendita, è infondata, perchè muove dal presupposto della totale autonomia d’inquadramento dei farmaci in essa indicati rispetto a quelli inclusi nella classe “A”, che si è visto insussistente. 9. Parimenti infondato è il profilo secondo cui la locuzione “il prezzo di vendita al pubblico” starebbe ad indicare solo la spesa farmaceutica convenzionata ed escluderebbe il prezzo ex fabrica, oggetto di diretta contrattazione con il Ministero della Sanità, dovendo, invece, ritenersi che l’espressione sia genericamente usata per indicare il costo sopportato dal soggetto acquirente. In favore di tale conclusione milita anzitutto, la disposizione di cui del D.L. n. 63 del 2002, art. 3, comma 2, in commento, che, nell’escludere dalla riduzione solo tipi di farmaci nominativamente indicati, fonda la regola secondo cui la riduzione stessa va operata per la generalità dei farmaci essenziali e per malattie croniche di classe “A” ed “H” (che ne costituisce sottospecie), tanto che, come rilevato dalla Corte territoriale e rammentato dalla controricorrente, l’Agenzia del farmaco, con determinazione del 2005, ha incluso il Glivec ed il Visudyne, pacificamente forniti solo da strutture ospedaliere e del cui compenso qui si discute, tra quelli soggetti alla riduzione del 7%. Ma ciò che è troncante è la considerazione della ratio della disposizione che, in quanto volta, all’evidenza, al contenimento della spesa farmaceutica pubblica, non può che riguardare sia quella c.d. convenzionata, sia quella effettuata mediante acquisti diretti da parte delle Aziende Ospedaliere, tenuto conto che il diverso regime di erogazione non è idoneo ad eludere l’unico dato significativo: l’essere il relativo onere sopportato dal SSN, restando, in tal modo esclusa l’asserita interpretazione estensiva o analogica.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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