Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24655 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24655 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 10308-2012 proposto da:
CARNEVALI MARIO CRNMRA44D19F458M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il
dott. GARDIN MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
SPANO’ MAURIZIO, LUPO MARINA, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
TARQUINI LIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA
BIANCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO
VERDIANELLI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso
per cassazione;
– controficorrente –

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso la sentenza n. 327/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 25.1.2011, depositata F8/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

FRESA.

Ric. 2012 n. 10308 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Lido Tarquini (nel 1992) convenne in giudizio il collega di lavoro Mario Carnevali e chiese la condanna dello stesso al risarcimento dei Il Carnevali sostenne la simulazione dell'aggressione. Il Tribunale di Pisa (con sentenza del 2007) accolse la domanda e quantificò il danno in euro 764, 42, oltre accessori, riconoscendolo per l'invalidità temporanea. 2. Decidendo l'impugnazione principale del Carnevali e quella incidentale del Tarquini, la Corte di appello di Firenze: a) confermò l'accoglimento della domanda quanto all'accertamento della responsabilità del Carnevali, rilevando che era passata in giudicato la sentenza penale con la quale il Carnevali era stato condannato per calunnia in danno del Tarquini, per aver sostenuto che questi aveva organizzato una montatura dell'aggressione con testi compiacenti; che era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione proposta avverso la suddetta sentenza; che l'episodio era stato confermato direttamente e indirettamente da testimoni; b) respinse l'appello incidentale volto al riconoscimento del danno all'apparato dentario e del danno permanente; confermò solo l'invalidità temporanea e riconobbe il danno non patrimoniale, da paterna d'animo, quantificandolo in ulteriori euro 1.800,00 (sentenza dell'8 marzo 2011). 3. Avverso la suddetta sentenza, Carnevali propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso Tarquini. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 3 danni per le lesioni personali subite a causa di una aggressione con pugni. 1. Con il primo motivo di ricorso si deducono tutti i vizi motivazionali. In particolare, si denuncia che la Corte di merito: a) avrebbe ritenuto provato l'accadimento senza tener conto delle discrepanze emergenti nelle testimonianze (lett. d) del ric.); b) avrebbe riconosciuto l'invalidità temporanea in contrasto con i certificati medici e senza che vi fosse una patologia (lett. a) e b) del ric.); avrebbe riconosciuto il danno morale 1.1. Il motivo è inammissibile, per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. nella. parte in cui richiama testimonianze e certificati medici, senza indicarli esattamente rispetto agli atti processuali e senza riprodurli per la parte di interesse; con conseguente impossibilità della Corte di valutare la decisività della censura. 1.2. E' manifestamente infondato rispetto alla mancata motivazione riferita al riconoscimento del danno morale. Infatti, la Corte ha espressamente riferito tale danno alla configurabilità di una condotta integrante il reato di lesioni. 2. Con il secondo motivo deduce la nullità del procedimento per nullità derivante dalla consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio. Assume che dai <> risulterebbe che il periziato sia
stato visitato prima dell’inizio delle operazioni peritali e che il consulente
non avrebbe tenuto conto, rifiutandole, delle osservazioni del consulente
di parte.
Il motivo è inammissibile. A tal fine è sufficiente rilevare che il ricorrente
neanche deduce di aver tempestivamente sollevato eccezioni nella
doppia fase del giudizio di merito, con conseguente novità della
questione proposta. Né, l’asserzione che la ctu sarebbe stata
determinante “nel fondare… il danno da sofferenza psicologica” si
accompagna al richiamo delle parti della sentenza censurate per tale
profilo. Né, il riferimento ai verbali di causa si sostanzia nella precisa
indicazione degli stessi
4

senza motivazione (lett. c) del ric.).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;

inficiare le argomentazioni della relazione;
che, infatti, da un lato è del tutto irrilevante che il controricorrente non
abbia eccepito il mancato rispetto dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.,
spettando alla Corte tale verifica; dall’altro, che la presenza dei
documenti richiamati negli atti non è sufficiente per il rispetto
dell’articolo in argomento atteso che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, è necessario che nel ricorso sia indicata la loro precisa
collocazione negli atti processuali e che siano riprodotti nel corpo del
ricorso, per la parte di interesse;
che, prive di pregio sono anche le censure rispetto alla rilevata novità e
comunque genericità del ricorso rispetto albi consulenza tecnica, che

rinviano agli atti presenti in causa, ma non esattamente indicati (ed
eventualmente) riprodotti in ricorso, restando irrilevante la riproduzione
con memoria;
che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.
P. Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che
liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese
generali ed agli accessori di legge.
5

che i rilievi mossi dal ricorrente, con memoria, non sono idonei ad

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile

– 3, il 9 ottobre 201.

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