Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24655 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 34915-2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2,

presso lo studio dell’avvocato LAURA NISSOLINO, rappresentata e

difesa dagli avvocati COSTANZA BASILE, PIETRA TRISCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, ATS DI BERGAMO, REGIONE LOMBARDIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 22078/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza in data 30 maggio – 11 settembre 2018 nr 22078 questa Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza della Corte di Appello di Bresca n. 116/2013, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di B.M., rappresentato dalla madre in qualità di tutrice, a percepire l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, e alla L. n. 362 del 1999, art. 3, comma tre;

che ha proposto ricorso P.L., madre e tutrice di B.M., per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza quanto al proprio nome, indicato nella epigrafe, in motivazione e nel dispositivo della ordinanza come ” P.” in luogo di ” P.”

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che l’errore materiale denunciato risulta dagli atti di causa ed, in particolare, dal controricorso in cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza numero 22078/2018, nel senso che nella epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo là dove leggesi ” P.L.” deve leggersi ed

intendersi ” P.L.”.

Manda alla Cancelleria per la annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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