Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24654 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.19/10/2017),  n. 24654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15420/2016 proposto da:

C.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA DEDONI;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVA N. 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO RANCHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO PANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 250 del 2016 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. C.M.C. e in conseguente parziale riforma della pronunzia del Trib. Cagliari n. 2732 del 2014, ha escluso la debenza di quanto a suo carico ex art. 96 c.p.c. posto dal giudice di prime cure, rigettando per il resto il gravame interposto avverso la declaratoria di responsabilità del medesimo in ordine ai danni riscontrati nell’immobile pignorato rilasciato al sig. B.M., acquirente del medesimo all’incanto.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il B., che ha presentato anche memoria.

E’ stata notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^° motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697,2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 111 Cost., art. 101 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a suo fondamento atti e documenti del giudizio di merito (in particolare il “comodato alla società Laboratorio Analisi s.a.s.”, le “produzioni documentali”, la “prova testimoniale”, “la perizia espletata dal geom. P. nell’anno 2006”, la “fattura (OMISSIS)… (doc. n. 13 allegato nel fascicolo di parte attrice)”), limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche)dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e del se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157); la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve ulteriormente porsi in rilievo, con particolare riferimento al 1^ e al 3^ motivo, che il ricorrente inammissibilmente prospetta (anche) doglianze di vizi motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’erroneità, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione o l’omesso e a fortiori erroneo esame di determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Il primo motivo, inoltre, deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez. Un. n. 16598 del 2016.

Senza infine sottacersi, avuto in Particolare riguardo al 2^ motivo, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e non anche come nella specie dal ricorrente viceversa prospettato in termini di violazione di legge -, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente, nella qualità, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 2.900,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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