Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24654 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 147-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato RITA GRAZIA DELLA

LENA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

RIVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3208/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto da B.O. avverso la sentenza resa dalla CTP di Bergamo con la quale era stato rigettato il ricorso contro l’avviso di liquidazione relativo alla decadenza del beneficio dell’agevolazione prima casa per un immobile acquistato il 31 marzo 2011 con riguardo all’IVA; cespite ritenuto di lusso dall’Ufficio.

Secondo la CTR il D.Lgs. n. 175 del 2014 aveva modificato il criterio di classificazione per beneficiare dell’agevolazione in esame e risultando l’immobile in questione accatastato in Cat. A 7, il contribuente aveva diritto all’agevolazione ora impedita per i soli immobili inseriti nelle cat. A 1, A 8 e A 9.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Con l’unico motivo proposto si deduce la violazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33 che non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie in quanto ius superveniens.

Il motivo è fondato.

Ed invero, questa Corte ha ritenuto che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, in vigore dal 13.12.2014, pur riferendosi all’allineamento della disciplina agevolata sulla prima casa in materia di IVA a quella dell’imposta di registro, non può trovare applicazione quanto alla debenza del tributo con riferimento ad atti negoziali anteriori alla data di entrata in vigore della disposizione anzidetta, avendo l’innovazione legislativa efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2014-cfr. D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014. In particolare, Cass. n. 12471/2015 ha chiarito che “il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, modificato dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 26, comma 1, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, intervenendo sull’art. 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha effettivamente modificato l’art. 1 introducendo una diversa definizione dei requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire – in presenza delle condizioni di cui alla nota 2^-bis – di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro, ancorandola solo alla categoria catastale. Ora, detta modifica, in forza alla quale l’aliquota ridotta è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2^-bis per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9″ non può trovare applicazione rispetto al caso qui all’esame della Corte compravendita conclusa l’1.10.2007 – avendo l’innovazione legislativa efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2014 – cfr. D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014” – conf. Cass. 13235/2016, Cass. 18421/2017-.

A tale principio non si è attenuto il giudice di appello che, nell’esaminare i presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione, ha ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta.

La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va per l’effetto annullata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia che, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità valuterà la questione, non oggetto di specifico esame da parte della CTR, concernente il regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie.

PQM

La Corte visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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