Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24654 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15035-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONF, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA FRANCESCO MARIA BERTAZZI;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI

PERITI COMMERCIALI, in persona del Procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 788/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 788/2017 accogliendo l’appello della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali rigettava le domande proposte da S.A. nei confronti della stessa Cassa rivolte ad ottenere l’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione di anzianità, maturato il 27/12/2007, secondo il principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e quindi sulla base dei criteri vigenti anteriormente alle delibere del comitato dei delegati 22 giugno 2002 e 7 giugno 2003.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.A. con due motivi ai quali ha resistito la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali con controricorso, illustrato da memoria.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore ex art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta notificato oltre i termini di proposizione dettati dalla legge.

Ed infatti la sentenza impugnata della Corte d’appello di Milano risulta pubblicata in data 12 maggio 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo Pec il 14 maggio del 2018 e quindi, in ogni caso, oltre i termini previsti dagli artt. 325-327 c.p.c.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in complessivi Euro: 2700 di cui Euro: 2500 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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