Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24654 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23916-2012 proposto da:

N.O., in persona del tutore B.D., domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE

PODENZANA-BONVINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DAVID CHIOSSONE ONLUS, A.U.S.L. N. (OMISSIS) GENOVESE;

– intimati –

Nonchè da:

ISTITUTO DAVID CHIOSSONE ONLUS, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso

l’avvocato MARINA CARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI SCARPA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.O., A.U.S.L. N. (OMISSIS) GENOVESE;

– intimati –

Nonchè da:

A.U.S.L. N. (OMISSIS) GENOVESE, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,

presso l’avvocato GIANFRANCO TOBIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIER GIORGIO PIZZORNI, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.O., ISTITUTO DAVID CHIOSSONE ONLUS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 860/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale ISTITUTO

CHIOSSONE, l’Avvocato SCARPA che si riporta agli atti;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale A.U.S.L. N.

(OMISSIS) GENOVESE, l’Avvocato DE BONIS MARCO, con delega, che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale

dell’ISTITUTO, rigetto del ricorso incidentale dell’A.U.S.L..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova ingiunse all’Ausl (OMISSIS) “Genovese” e ad N.O., paziente dimesso dall’ospedale psichiatrico e degente presso l’Istituto David Chiossone, di pagare a detto Istituto la c.d. quota alberghiera della retta di degenza per il periodo maggio 2002 – aprile 2005, pari ad Euro 13.572,48.

Riunite le opposizioni degli intimati, Tribunale adito dichiarò, per quanto d’interessa, che tenuta al pagamento era l’Ausl, in forza della convenzione stipulata con l’Istituto. Ma la decisione fu ribaltata dalla Corte d’Appello di Genova, che, con sentenza del 9.8.2011, condannò il N. al pagamento del dovuto. Ritenne la corte territoriale che le delibere attuative del 1997 e 1998 intervenute a disciplinare il trasferimento dei soggetti ricoverati dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici, ponevano le prestazioni sanitarie a carico della AUSL e la quota di prestazione alberghiera a carico dello stesso ricoverato in ragione del suo reddito, da calcolare mediante computo della pensione d’invalidità goduta, e senza tener conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 1998, relative al calcolo del reddito ai fini del godimento di prestazioni sociali agevolate.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il N., affidato a due motivi. L’Istituto Chiossone e l’Ausl (OMISSIS) hanno resistito con controricorso con cui hanno, rispettivamente, proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi, e ricorso incidentale condizionato, con quattro mezzi. I predetti ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente principale denuncia la violazione della Delibera n. 2092 del 1998 della GR della Liguria e la conseguente violazione del D.Lgs. n. 109 del 1998. Nelle premesse del provvedimento, afferma il ricorrente, il concorso alla spesa per la componente sociale ed alberghiera era sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 109 del 1998, alla cui stregua la quota delle spese di ricovero doveva esser contenuta in misura di gran lunga inferiore all’importo ingiunto.

2. Col secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione delle Delibere n. 1895 del 1997, 499 del 1998, 2092 del 1998 della GR della Liguria, nonchè dell’art. 1173 c.c., per avere la Corte, nell’interpretare tali delibere, errato nel ritenere che non esisteva nessuna disposizione che addossasse alla AUSL di anticipare l’esborso a carico del singolo utente della struttura convenzionata, con conseguente individuazione di una fonte, invero, inesistente di obbligazione a suo carico, e violazione del principio generale di cui all’art. 1173 c.c..

3. Col primo motivo del proposto ricorso incidentale, l’Istituto David Chiossone lamenta che, nell’assolvere l’AUSL (OMISSIS) dalla domanda) la Corte sia incorsa in violazione degli artt. 112 c.p.c.; art. 117 Cost, il R.D. n. 262 del 1942, artt. 1, 2, 3, e 4; la L. n. 833 del 1978, artt. 26, 44 e 69; del D.L. n. 502 del 1992; della L. n. 662 del 1996; della L. n. 449 del 1997; del D.Lgs. n. 109 del 1998; del DPCM 14 febbraio 2001; della L.R. Liguria n. 30 del 1998; e art. 1173 c.c., oltre che vizio di motivazione. Il costo della retta di degenza era stato fissato in seno alla convenzione nell’importo di Lire 185.000 pro die, e proprio tale onere si era assunta l’AUSL, senza che rilevasse l’individuazione della quota sanitaria e della quota alberghiera effettuata ai fini della determinazione, interna alla parte debitrice ma estranea ad esso Istituto, della quota di partecipazione alla spesa del paziente.

4. Col secondo motivo, l’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione della delibere della Giunta della Regione Liguria nn. 1895/1997, 499/98, 2092/98 11 Prel. e art. 1173 c.c., per avere la Corte territoriale applicato la Delibera n. 2092, senza dare rilievo, come avrebbe dovuto, a quella n. 499, vigente al momento del perfezionarsi del contratto, fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio, intervenuta con l’autorizzazione al ricovero del paziente intervenuta il 17.4.1998.

5. I motivi, che essendo attinenti all’unica questione relativa all’individuazione del soggetto obbligato al pagamento della quota alberghiera della retta di degenza del N., vanno congiuntamente esaminati, sono, in parte, infondati ed, in parte, inammissibili.

6. Anzitutto, le parti ricorrenti non riproducono il testo delle invocate delibere della giunta regionale – che avendo forza e valore di atti amministrativi sono sottratte, contrariamente a quanto postula il N., al principio iura novit curia – nè della convenzione che ha regolato il rapporto inter partes, in violazione del principio di autosufficienza che caratterizza il ricorso per cassazione (ed i cui requisiti non possono essere integrati in sede di memoria), sicchè la Corte, che non può accedere agli atti di causa, non è posta in grado di comprendere i necessari dati fattuali della vicenda a base delle doglianze. Inoltre, dall’accertata valenza non normativa delle delibere denunciate consegue che la relativa violazione non può essere direttamente censurata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8293 del 2005), l’accertamento del contenuto dei provvedimenti amministrativi soggiace, ai fini del ricorso per cassazione, alle stesse regole elaborate per l’interpretazione degli atti negoziali: in entrambi i casi la ricostruzione del relativo oggetto costituisce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che per motivazione inadeguata, anche per violazione delle norme ermeneutiche, essendo, dunque, inammissibile la critica della ricostruzione dei provvedimenti della Giunta regionale, operata dal giudice di merito con argomenti del tutto congrui, che si risolve nella proposta di un’interpretazione diversa.

7. La genericità dei ricorsi si riflette, ovviamente, sull’assetto normativo da applicare, tenuto conto che, secondo la prospettazione del ricorrente principale dovrebbe venire in rilievo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 109 del 1998, relativa ai criteri di valutazione della situazione economica di coloro i quali richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 51, mentre, secondo la tesi dell’istituto, il caso sarebbe da sussumere nell’ambito della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 50, come prestazione sociosanitaria (come da DPCM 14.2.2001); dovendo, ad ogni modo, aggiungersi che: a) la disciplina in tema di servizi sociali esclude, bensì, che i criteri di valutazione della situazione economica dei richiedenti possa applicarsi ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche, ma non anche che di esse possa tenersi conto ai fini del conseguimento di quelle agevolate (ed infatti, la LR Liguria n. 30 del 1998) art. 5, comma 2, assicura per le prestazioni dei servizi sociali all’assistito titolare di pensione inserito in strutture residenziali la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti); b) la disciplina in tema di prestazioni socio sanitarie non pone, affatto, a totale carico del SSN l’intero costo di degenza che, come nella specie, sia stato reso, in strutture private, e del resto, significativamente, l’Istituto censura la sentenza in riferimento all’intera disciplina senza indicare le norme asseritamente violate.

8. Il rigetto dei ricorsi rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato col quale la AUSL ha lamentato: l’omessa pronuncia ed il vizio di motivazione sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, per non essere essa ricorrente l’Azienda territorialmente competente, e la violazione della L. n. 833 del 1978, art. 26, della L. n. 730 del 1983, art. 30, del DPCM 8/8/1985, per essere legittimato passivo il Comune (trattandosi in tesi di prestazione socio – assistenziale).

9. Le spese del giudizio vanno compensate tra i ricorrenti principale ed incidentale, i quali vanno condannati solido al pagamento di quelle sopportate dalla Ausl.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale della Onlus l’Istituto David Chiossone, assorbito quello della all’Ausl (OMISSIS) “genovese”. Compensa le spese tra ricorrente principale ed incidentale, che condanna solido al pagamento di quelle sopportate dalla Ausl, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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