Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24653 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24653 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 3645-2012 proposto da:
DI GENNARO SABINA DGNSBN42S45B619M, DI SIBIO ALBA
DSBLBA69P59F205I, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
FLAMINIA 213 – int. 14, presso lo studio dell’avvocato D’UBALDO
CRISTIANO, rappresentate e difese dall’avvocato PRINCIGALLI
VINCENZO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti Contro
FORNELLO DAMIANO;
– intimato avverso la sentenza n. 94/2011 del TRIBUNALE di TRANI – Sezione
Distaccata di CANOSA DI PUGLIA del 13.6.2011, depositata il
14/06/2011;

Data pubblicazione: 31/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 03645 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. dv., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Di Gennaro e Di Sibio convennero dinanzi al Giudice di Pace di Canosa di Puglia i genitori di Damiano Fornello per sentirli condannare, causato dal figlio mediante l'imbrattamento, con lancio di uova, dei muri perimetrali dell'appartamento di loro proprietà. La domanda fu rigettata. Il Tribunale di Trani — sezione distaccata di Canosa di Puglia respinse l'impugnazione (sentenza del 1° giugno 2011). 2. Avverso la suddetta sentenza, Di Gennaro e Di Sibio propongono ricorso per cassazione con tre motivi. Damiano Fornello, divenuto maggiorenne nelle more del processo di appello, ritualmente intimato, non svolge difese. E' applicabile Tallone temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha preliminarmente ritenuto ammissibile l'appello, avverso la sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità, perché concernente nonne processuali, con conseguente rispetto dei limiti di cui all'art. 339 cod. proc. civ., novellato dal d.1 . n. 40 del 2006. Quindi, esaminando la violazione processuale dedotta alla luce dell'esame dei verbali del giudizio, ha rilevato che le attrici, all'esito della comparizione delle parti e della ispezione dei luoghi, non avevano insistito sull'istanza di ammissione della prova testimoniale richiesta con l'atto di citazione, con la conseguenza che la stessa doveva ritenersi rinunciata. Con conseguente conferma del rigetto della domanda per essere priva del supporto probatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. 3 nella qualità, al risarcimento del danno (quantificato in curo 480,00) Tutti e tre i motivi di ricorso hanno come filo conduttore il mancato espletamento della prova testimoniale articolata con l'atto di citazione. Ai fini della loro inammissibilità, prescindendo dall'esposizione confusa, dal richiamo della sentenza di primo grado alla quale in qualche parte sembrano riferite le censure, dalla prospettata violazione — nella parte esplicativa — dell'art. 339 cod. proc. civ. a fronte di una decisione che ha procedimento, dal richiamo alla produzione di fotografie come documenti precostituiti senza che sia chiaro se erano state prodotte in primo grado o in appello, è assorbente rilevare che: a) a fronte dell'affermazione in sentenza che le attrici non avevano insistito per l'ammissione della prova testimoniale dopo la comparizione delle parti e l'ispezione dei luoghi, le ricorrenti non indicano in quale atto processuale hanno insistito nella richiesta; anzi, pur dopo aver precisato che il Giudice di pace aveva prima ammesso la prova e poi si era riservato di decidere all'esito dell'istruttoria espletata, si limitano a dire che nella precisazione delle conclusioni avevano richiamato l'atto introduttivo, laddove è evidente che, in presenza di una riserva all'esito dell'istruttoria, se avessero voluto insistere avrebbero dovuto reiterare la richiesta, dovendosi altrimenti intendersi la richiesta rinunciata, come ritenuto dal Tribunale; b) è non rilevante la censura di contraddittorietà della motivazione di cui al secondo motivo (qualificato come b) in ricorso) riferita al merito della decisione in ordine alla mancanza di prova della domanda, atteso che — secondo la stessa prospettazione delle ricorrenti l'appello concerneva soltanto la violazione di norme processuali; e) è preliminarmente inammissibile la censura prospettata per vizi motivazionali di cui al terzo motivo (sub b) da leggersi come e) nel ricorso) atteso che le violazioni process1 -121i non possono essere 4 ritenuto ammissibile l'appello per violazione delle norme sul dedotte come vizi di motivazione per la diversità del sindacato cui è chiamata la Corte nel loro esame.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO

conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi mossi dai ricorrenti, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che in particolare, non è trascritto il verbale di precisazione della
conclusioni in cui si sarebbe insistito stilla richiesta di prova testimoniale;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P. Q .M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 9 ottobre 2012.

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le

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