Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24653 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26737-2018 proposto da:

AREPO SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata presso l’avvocato CLAUDIA ZENI dalla quale

è rappres. e difesa, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) SRL, in persona del curatore p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4237/2018 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata

11/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Arepo s.r.l. ricorre in cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Trento il 6.8.18 che aveva rigettato un ricorso per opposizione allo stato passivo, con unico motivo che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 5, e comma 3, e dell’art. 119 disp. att. c.p.c., commi 2 e 3, e dell’art. 276 c.p.c., u.c., per omessa sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice indicato in essa quale relatore-estensore. Al riguardo, la ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata – firmata dal solo Presidente del collegio – ha natura sostanziale di sentenza, avente carattere decisorio e definitivo, essendo dunque a essa equiparabile (ciò a seguito dell’abrogazione dell’art. 357 c.c.) e ricorribile in cassazione ex art. 360 c.p.c..

Non si è costituita la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso è inammissibile. Invero, il decreto emesso a norma dell’art. 98 L. Fall., che decide l’opposizione allo stato passivo, va firmato dal solo Presidente del collegio, a norma dell’art. 135 c.p.c.. Al riguardo, va osservato che la ricorrente erroneamente indica il provvedimento impugnato come ordinanza, trattandosi invece di decreto la cui natura decisoria e l’attitudine alla definitività non implica che ad esso si applichino le norme procedimentali sulle sentenze e sulla relativa sottoscrizione.

Sul punto, la ricorrente richiama principi giurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie, in quanto afferenti all’art. 276 c.p.c., in ordine a casi di sentenze per le quali è prescritta la sottoscrizione del Presidente e del giudice estensore.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

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