Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24653 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 10243-2019 proposto da:

LA ROSA ROSARIO difensore di M.V. e MO.MA.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 6207/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

L’avvocato La Rosa Rosario e i coniugi M.V. e Mo.Ma. hanno proposto istanza di correzione dell’ordinanza n. 6207/2019, depositata il 4 marzo 2019, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566).

Ritenuto che:

per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 6207/2019, statuendo che nel dispositivo, dopo le parole “oltre accessori come per legge”, debba aggiungersi “spese da distrarsi, per i resistenti, in favore dell’avvocato L.R.R. dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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