Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24653 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13175-2011 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (C.F./P.I.

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE 6, presso l’avvocato

GIORGIO LUCERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO ZAMBELLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di titolare

dell’omonima farmacia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso l’avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAVALLARO

FRANCESCO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2011 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ZAMBELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CAVALLARO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo,

rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C., titolare di una farmacia, chiese l’emissione di un decreto ingiuntivo in danno della ASL di Bergamo per l’importo di Euro 1.495,61 oltre interessi, allegando che, nell’ambito del rapporto di convenzionamento col SSN, ed a compensazione di un asserito pagamento indebito effettuato negli anni 1993 e 1994, il predetto importo era stato trattenuto dall’Azienda dai corrispettivi del 2007, dopo il decorso del termine decennale di prescrizione dalla consegna delle ricette.

Il giudice di Pace di Bergamo emise il decreto e rigettò l’opposizione dell’ASL, e la relativa decisione fu confermata dal Tribunale di Bergamo, con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui: a) l’eccezione di difetto di giurisdizione era infondata per essere in discussione il pagamento di corrispettivi e non anche il rapporto concessorio, ciò al lume della sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, che aveva dichiarato illegittimo il D.Lgs. n. 80 del 1982, art. 33, comma 2 e dovendo escludersi che le Commissioni Provinciali di Vigilanza esplicassero poteri autoritativi nei confronti del farmacista, dato che operavano “alla stregua di un ufficio contabile interno”; b) il diritto dell’Azienda di ripetere corrispettivi asseritamente indebiti era prescritto, dato che il dies a quo del termine decennale doveva farsi decorrere dal momento del pagamento alla farmacia e non anche dal termine dello svolgimento dell’esame da parte della Commissione Provinciale.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria con tre motivi, ai quali S.C. ha resistito con controricorso. E’ stata depositata una relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ed, all’esito della fissata adunanza, le parti sono state rimesse alla pubblica udienza. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia, anche sotto il profilo del vizio motivazionale e della violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, quale sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a), ed interpolato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, e del D.Lgs. n. 94 del 1989, art. 13, la statuizione sub a) della narrativa. Il Tribunale, afferma la ricorrente, doveva negare la propria giurisdizione, venendo in rilievo la legittimità del potere autoritativo di autotutela contabile, ed in particolare, il potere di controllo tecnico appartente alla Commissione tecnica provinciale di vigilanza farmaceutica, organismo distinto ed esterno all’Azienda cui sono demandati poteri pubblicistici, idonei ad incidere, con poteri anche sanzionatori e disciplinari, sul rapporto convenzionale.

2. I motivi, da valutarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, anche se va, in parte corretta la motivazione 3. Occorre premettere che l’odierna controricorrente ha chiesto il pagamento delle somme trattenute dall’Azienda e pagate a corrispettivo di ricette irregolari, evidenziando che la detrazione in compensazione non poteva essere operata ex adverso, perchè effettuata oltre il termine decennale dalla spedizione delle ricette, e, dunque che il relativo credito era prescritto, senza, in alcun modo, porre in discussione nè contestare l’esercizio del potere di controllo e vigilanza da parte della Commissione provinciale, che costituisce un organo amministrativo a composizione mista (3 farmacisti della parte pubblica e 3 farmacisti designati dalla Federfarma), con poteri, anche, sanzionatori, tra l’altro di annullamento totale o parziale delle ricette, in funzione di garanzia per il regolare funzionamento del servizio di somministrazione di specialità medicinali in favore degli assistiti del S.S.N e di salvaguardia della spesa pubblica. 4. Se, a tale, stregua l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui la Commissione sarebbe equiparabile ad un ufficio contabile interno all’azienda è in effetti erronea, tanto non interferisce, tuttavia, al contrario di quanto suppone la ricorrente, col petitum sostanziale, che non dà per presupposta l’illegittimità dell’annullamento delle ricette operato dalla Commissione provinciale, ma si fonda sulla prescrizione del credito restitutorio.

5. Così convenendo, trattandosi di partite di dare ed avere, la statuizione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario è corretta, avendo le SSUU di questa Corte (cfr. Cass. SSUU 22119 del 2004) già affermato che il rapporto intercorrente tra le ASL e le farmacie per l’erogazione dell’assistenza sanitaria sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della L. n. 833 del 1978 si inquadra nello schema della concessione di pubblico servizio, con la conseguenza che, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2) le controversie aventi ad oggetto le pretesa del farmacista al pagamento dei compensi dovutigli per il servizio svolto, costituenti il corrispettivo dei medicinali forniti, in forza della concessione, agli utenti del servizio sanitario nazionale.

6. Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 94 del 1989, artt. 9 e 13 e art. 2035 c.c., oltre che vizio di motivazione in relazione alla statuizione sub b) è fondato.

7. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24628 del 2015 e giurisprudenza richiamata), in tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito occorre distingure i casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo (poichè solo da questo momento diviene attuale l’interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto). 8. La fattispecie in esame ricade nella seconda delle menzionate ipotesi, tenuto conto che il pagamento non era ab initio privo di causa, dato che il corrispettivo era stato pagato in conformità del procedimento previsto dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con D.P,R. n. 94 del 1989, secondo cui il credito del farmacista relativo al rimborso delle ricette farmaceutiche nasce con la scadenza del venticinquesimo giorno del mese che segue la presentazione delle distinte riepilogative. La prestazione è divenuta priva di causa a seguito dell’esame e del successivo annullamento delle ricette irregolari ad opera della commissione (intervenuto, come riferisce la ricorrente nel 1999) conclusione che è confermata dal fatto che, a norma del menzionato D.P.R. n. 94 del 1989, art. 13 comma 8, (con previsione conforme a quella di cui al D.P.R. n. 371 del 1998, art. 10, comma 8), la Commissione poteva anche convalidare definitivamente il pagamento.

9. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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