Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24652 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24652 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 1471-2013 proposto da:
CONSORZIO STABILE PEDRON 04349510281, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRC.NE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato
PENNISI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

SCI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
BALDUINA,44, presso lo STUDIO LEGALE BENEDETTI-LO
RUSSO-BENEDETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato DI
BELLA DARIO giusta procura a margine del ricorso ex art. 633 c.p.c.;
– resistente –

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso l’ordinanza n. R.G. 6842/2011 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositata il 04/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
d’interesse.
PREMESSO IN FATTO
Il Consorzio Stabile Pedron ha proposto istanza di regolamento di
competenza avverso l’ordinanza in data 3 luglio 2012, notificata il 4
dicembre 2012, con la quale il giudice istruttore del Tribunale di Catania
(nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente
Consorzio contro la società S.C.I. S.r.l., che aveva notificato il decreto
per crediti relativi a prestazioni professionali effettuate in favore del
Consorzio) ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto avanzata dall’opposta, limitatamente ad una
parte della somma ingiunta, ed ha concesso alle parti i termini di cui
all’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha concluso chiedendo la dichiarazione del difetto di
competenza del Tribunale di Catania, con contestuale dichiarazione
della competenza del Tribunale di Padova.
Ha resistito la S.C.I. S.r.l. con memoria con la quale ha concluso,
in via preliminare, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
regolamento di competenza; in subordine, il rigetto del ricorso e la
dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania.

Ric. 2013 n. 01471 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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è solo presente l’Avvocato Pennisi Giuseppe difensore del ricorrente;

Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 26 marzo 2013,
conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un provvedimento
(ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto

di competenza.
Con dichiarazione di cessazione della materia del contendere
depositata dopo la notificaiione delle conclusioni del pubblico
ministero e del decreto di fissazione dell’adunanza del 9 ottobre 2013, il
ricorrente ha prodotto atto di rinuncia datato 20 settembre 2013,
sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto datato 20 settembre 2013,
non notificato alla controparte né da questa accettato.
La rinuncia pertanto non è formalmente idonea a determinare
l’estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
Peraltro, essa è stata prodotta anche oltre il termine di ammissibilità
della rinuncia: questo, infatti, a seguito dell’introduzione dell’art. 380
ter cod. proc. civ. , deve essere individuato nella data di notificazione
delle conclusioni del pubblico ministero e del decreto di fissazione
dell’adunanza della Corte ai sensi del secondo comma della norma
citata (cfr. Cass. ord. n. 30253/2011).
Essendo stato comunque manifestato il disinteresse del Consorzio ad
ottenere una decisione sull’istanza di regolamento di competenza, è
venuto meno il suo interesse all’impugnazione.
Va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza d’interesse.

Ric. 2013 n. 01471 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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ingiuntivo ex art. 648 cod. proc. civ.) non impugnabile col regolamento

Quanto detto sopra in punto di inammissibilità della rinuncia
comporta che le spese debbano essere regolate secondo il principio
della soccombenza virtuale.
Trattandosi di ricorso proposto avverso provvedimento non

ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente
giudizio, così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate
complessivamente in € 1.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013.

impugnabile col regolamento di competenza (cfr. Cass. 13765/06), il

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