Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24652 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 29/06/2011, dep. 22/11/2011), n.24652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2500-2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS), quale Agente della Riscossione in

persona del suo rappresentante delegato, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUCCHI BRUNO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO UCCINI SILVANO SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 117/2009 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato

il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FUCCI Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 2500/10 proposto da Equitalia Cerit spa nei confronti del Fallimento Uccini Silvano srl il relatore ha depositato la motivazione che segue.

il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati: considerato:

che Equitalia Cerit spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo avverso il decreto n. 117/09 del Tribunale di Pistola con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3 per il credito tributario per IRAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.

che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.

Osserva:

Con il motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito fiscale per Irap fosse attribuibile il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1.

Lo stesso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. (Cass 4861/10).

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 20.12.10.

Il Cons. relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, il ricorso va accolto. Il decreto impugnato va di conseguenza cassato e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1.

La novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,ammette con il privilegio ex art. 2752 c.c., n. 1 il credito della ricorrente al passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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