Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24652 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23557-2018 proposto da:

SOCIETA’ IMPREGICA COSTRUZIONI s.r.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENRICO FERMI N 80, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PESCE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA TUCCILLO, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato

ANNA PERTOSA, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2627/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza emessa nel 2012 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda del fallimento della (OMISSIS) – società consortile a r.l., in liquidazione, nei confronti della Impregica Costruzioni s.r.l., rimasta contumace, dichiarò l’inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società convenuta per la complessiva somma di Euro 189.224,78, ex art. 67 L. Fall., e del pagamento di Euro 9662,90 ex art. 44 L. Fall., condannando la Impregica Costruzioni s.r.l. al pagamento delle suddette somme in favore della curatela fallimentare.

L’appello proposto dalla Impregica Costruzioni s.r.l. è stato rigettato, con sentenza emessa il 21.4.18, dalla Corte d’appello di Roma che ha – per quanto qui rileva – ritenuto infondata la censura di nullità della notifica della citazione in primo grado e di conseguente nullità della sentenza gravata, in quanto dai relativi avvisi di ricevimento prodotti dalla curatela si desumeva che uno di essi era stato ricevuto il 24.6.08 dal legale rappresentante della società convenuta, mentre presso la sede legale di quest’ultima l’altro avviso risultava sottoscritto, in pari data, da un soggetto qualificatosi impiegato della società addetto alla ricezione. Al riguardo, peraltro, la Corte territoriale rilevava che, con ordinanza del 24.11.12 in corso di causa, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale dall’appellante in ordine alle suddette relate di notifica della citazione.

Ricorre in cassazione la Impregica Costruzioni s.r.l. con unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste la curatela con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo del ricorso denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, preliminarmente all’esame del merito, non ha accolto l’istanza, formulata dal difensore della ricorrente alla udienza di rimessione della causa in decisione, di sospensione del giudizio d’appello in relazione alla pendenza, innanzi al Tribunale di Roma, di autonomo giudizio avente ad oggetto la proposizione di querela di falso in via principale avverso gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ed ha ritenuto tardiva la produzione documentale (relativa alla esistenza del giudizio di falso che assumeva così introdotto in quei giorni) della quale il difensore della appellante aveva chiesto in via telematica l’ammissione pochi giorni prima della udienza stessa.

La ricorrente si duole sia della statuizione di non ammissione della documentazione – sostenendo che, al contrario, la querela di falso può, a norma dell’art. 221 c.p.c., proporsi in qualunque stato e grado del giudizio, finchè la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato -, sia del rigetto della istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., stante la evidente pregiudizialità della querela di falso rispetto all’accertamento in ordine alla contestata validità della instaurazione del contraddittorio in primo grado. Lamenta anche la illegittimità della ordinanza emessa in corso di causa il 24.11.2012 in ordine alla inammissibilità della querela di falso in via incidentale.

Quest’ultima doglianza, tuttavia, si palesa inammissibile per carenza di autosufficienza in quanto nè la querela proposta, e neppure la ordinanza che l’ha dichiarata inammissibile, risultano trascritte nei loro esatti termini in ricorso, tantomeno allegate a norma dell’art. 369 c.p.c.. Tale carenza esime dal rilevare come non risulti – nè dalla sentenza impugnata, e neppure dalla illustrazione del motivo di ricorso – che la ricorrente abbia, dopo la ordinanza del 24.11.2012, manifestato in giudizio la volontà di insistere nella querela di falso in via incidentale, avendo piuttosto dichiarato di averla proposta in via principale.

Le altre due doglianze, esaminabili congiuntamente stante la connessione, sono manifestamente infondate.

Invero, la Corte territoriale ha rettamente ritenuto inammissibile la produzione documentale – che la ricorrente assume relativa alla pendenza del separato giudizio dinanzi al tribunale – avvenuta in via telematica pochi giorni prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni perchè tardiva, essendo ormai maturate le preclusioni processuali previste dal codice di rito. Nè può opporsi che tale preclusione non opererebbe in virtù della facoltà, prevista dall’art. 221 c.p.c., comma 1, di proporre la querela di falso “in qualunque stato e grado di giudizio”. Tale disposto normativo si mostra invero logicamente riferibile alla sola ipotesi della proponibilità della querela in un giudizio già instaurato, e non può quindi valere, per l’ipotesi di instaurazione di separato giudizio, a consentire nel distinto giudizio di merito, nonostante la preclusione maturata, la produzione di documentazione di un evento (la querela) la cui sopravvenienza è da ascrivere esclusivamente alla condotta della parte stessa. Ne deriva che, in difetto di prova della effettiva proposizione della querela in via principale, e del suo esatto contenuto, rettamente la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di sospensione del processo, essendo d’altra parte del tutto generica la deduzione in ricorso di una imprecisata condotta della controparte (che avrebbe “accettato il contraddittorio sulla proposta querela”) tale da rendere superflua la prova mancante.

Il rigetto del ricorso si impone dunque.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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