Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24652 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 9321-2019 proposto da:

MARIANI SABRINA difensore della Società MG ADVERSITING SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 186, presso il

proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1357/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

MG Advertising srl, in persona del legale rappresentante pro tempore U.A. e l’avvocata Sabrina Mariani, hanno proposto istanza di correzione dell’ordinanza n. 1357/2019, depositata il 18 gennaio 2019, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore dell’avvocata, come espressamente richiesto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dai difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566);

per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 1357/2019, statuendo che nel dispositivo, dopo le parole “oltre accessori come per legge”, debba aggiungersi “spese da distrarsi, per i resistenti, in favore dell’avvocato Rosario La Rosa dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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