Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24651 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 22/11/2011), n.24651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

La Nuova Edilfer s.r.l. Unipersonale in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Deledda 53,

presso l’Avv. Carducci Roberto, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Gasparini s.p.a. Costruzioni Meccaniche in liquidazione in

persona del curatore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 8 del 30.3.2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal

Relatore Cons. Dott. PICCININNI Carlo;

E’ presente l’Avv. Fabio Agazzi;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso riportandosi alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: “La Nuova Edilfer Unipersonale s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale il Tribunale di Treviso aveva respinto l’opposizione contro il provvedimento del giudice delegato che, in sede di verifica, aveva ammesso al passivo il credito di Euro 62.284,86 in chirografo, escludendo inoltre quanto richiesto a titolo di IVA sulle spese legali.

Il tribunale aveva confermato la decisione del primo giudice essenzialmente in ragione del fatto che il riconoscimento del privilegio sarebbe stato riconducibile alla più penetrante tutela riconosciuta ai crediti “da lavoro”, la cui natura non sarebbe stata viceversa ravvisabile in quelli oggetto di giudizio, e la censura della ricorrente era stata prospettata (oltre che per l’asserita omessa pronuncia sulla natura privilegiata dei crediti IVA, per interessi e spese quarto e quinto motivo -) per violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5 (primo e secondo motivo), nonchè per vizio di motivazione (terzo motivo), essenzialmente sotto il profilo che il mancato riconoscimento del privilegio era stato collegato alla qualità di imprenditore collettivo -e non individuale – del creditore.

Osserva il relatore che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di credito di impresa artigiana il privilegio può essere riconosciuto solo quelli derivanti da prestazione di servizi o da vendita di prodotti, in quanto correlati alla prestazione di attività lavorativa (C. 97/2984, C. 95/3592). Nella specie tale collegamento è stato escluso e la censura, che non contiene alcun riferimento in ordine all’effettiva esistenza della detta relazione (in particolare non è stata neppure indicata la causale del credito), risulta generica e pertanto priva di pregio. Quanto agli altri due motivi, il tribunale ha focalizzato la richiesta del ricorrente nell’indicazione del credito di Euro 62.284,86 oltre IVA su spese legali e su queste ultime vi è stata pronuncia del giudice del merito (punto 6, p. 3). Per le altre voci il ricorso risulta dunque viziato sul piano dell’autosufficienza.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato”.

Tali rilievi, cui ha aderito il Procuratore Generale, sono stati contrastati dalla ricorrente, che in particolare ha sostenuto con memoria l’erroneità della decisione, nella parte in cui era stato escluso il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5 per “il solo fatto di essere impresa artigiana costituita in forma di società di capitali”.

Tale ultimo rilievo è senz’altro corretto alla luce della modifica apportata alla L. n. 443 del 1985, art. 3 dalla L. n. 133 del 1997, atteso che per effetto della detta modifica può ritenersi artigiana anche l’impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla citata L. n. 443, sia esercitata in forma di s.r.l.

unipersonale o di società in accomandita, sempre tuttavia che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dalla L. n. 443, art. 2 e non sia unico socio di altra s.r.l. Tuttavia ritiene il Collegio che debbano essere condivise le conclusioni del relatore, e ciò sotto il duplice profilo che la ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti normativamente che avrebbero legittimato il riconoscimento del privilegio e non ha neppure indicato le motivazioni addotte a sostegno della richiesta ed i documenti depositati a riprova della relativa fondatezza, sicchè il ricorso risulta anche viziato sul piano dell’autosufficienza. Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi con riferimento alla mancata espressa considerazione del credito IVA, di cui non è stata indicata la specifica causale e che se (come sembrerebbe) riconducibile alle spese legali, sarebbe stata correttamente escluso non essendo stato riconosciuto il credito a tale titolo (p. 3, punto 6).

Ne consegue conclusivamente che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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