Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24651 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11646/2016 proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA n. 135,

presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI,

che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1879/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che Equitalia Centro spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, con la quale, confermando la decisione di primo grado, è stata annullata l’iscrizione ipotecaria notificata a M.R. in quanto la notifica della cartella di pagamento propedeutica era affetta da inesistenza, mancando l’affissione all’abitazione del destinatario del deposito della copia dell’atto presso la casa comunale;

Rilevato che la parte resistente non si è costituita ma ha depositato tempestiva e rituale memoria, avuto anche riguardo a quanto concordato nel Protocollo siglato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del CNF nel dicembre 2016;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso per cassazione non è affetto da vizio inficiante la sua validità, non risultando che la pag. 10 del ricorso, non notificata al contribuente, abbia reso impossibile comprendere il contenuto della censura esposta compiutamente alla pag.9 e nelle successive ritualmente inoltrate con la notifica, non ravvisandosi pertanto alcuna concreta lesione del diritto di difesa – cfr. Cass. S.U. n. 4112/2007;

Considerato che entrambi i motivi di ricorso si incentrano sulla erronea applicazione, da parte della CTR, della sentenza n. 258/2012 resa dalla Corte costituzionalepriva, ad avviso della ricorrente, di efficacia rispetto al caso di specie, nel quale la notifica era stata effettuata in epoca anteriore al deposito della sentenza della Corte costituzionale anzidetta;

Considerato che siffatta prospettiva è palesemente errata, ove si consideri che il principio cardine in materia – stando a quanto previsto dall’art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 – è rappresentato dal fatto che gli effetti della sentenza che dichiara l’incostituzionalità di una norma giuridica decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione ma con efficacia ex tunc, estendendosi ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, con il solo limite costituito dai “rapporti esauriti”;

Considerato che tali principi sono stati specificamente riaffermati, proprio in relazione agli effetti della sentenza n. 258/2012 cit., da questa Corte con la sentenza 23 marzo 2016 n. 5700 e, più di recente, da Cass. n. 19960/2017, ove si è espressamente ritenuto che è la possibilità stessa, conferita dal diritto positivo e da quello vivente di questa Corte – cfr. Cass. n. 14361/2011 – di impugnare cumulativamente l’atto successivo e quello presupposto che si assume mai venuto a conoscenza del contribuente ad escludere in radice che il rapporto debitorio sottostante all’iscrizione ipotecaria notificata al contribuente possa ritenersi definitivamente ed irrefutabilmente esaurito;

Considerato che la sentenza impugnata, avendo correttamente ritenuto che per effetto della sentenza n. 258/2012, cit., fosse necessario il rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell’art. 140 c.p.c. – cfr., conf. Cass. 26 novembre 2014 n. 25079 – ha conseguentemente ritenuto l’invalidità della notifica dell’atto propedeutico, non incorrendo nei prospettati vizi;

Considerato che le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente che liquidai in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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