Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24651 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 14/09/2021), n.24651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25171/2010 R.G. proposto da:

M.L., rappresentata e difesa, giusta delega a margine

del ricorso, dall’avv. Paolo Speciale, con domicilio eletto presso

lo studio dell’avv. Raniero Valle, in Roma, via Poma, n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende come per legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 62/07/10 della Commissione Tributaria

regionale delle Marche depositata in data 28 aprile 2010

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2021

dal Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale, Dott. De Augustinis Umberto, che ha chiesto

dichiararsi cessata la materia del contendere e, in subordine, il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che ha confermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, nel giudizio promosso con l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale erano state recuperate a tassazione, per l’anno 2001, maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e I.V.A. in relazione al reddito non dichiarato derivante dall’attività di agente immobiliare.

2. In particolare, i giudici regionali hanno rilevato che era mancato il deposito del ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 non potendo considerarsi valido al fine di tale adempimento il deposito presso l’Ufficio impositore, e che era escluso ogni possibile ricorso, da parte del giudice tributario, al potere istruttorio suppletivo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 dettato in tema di prova, ed al potere fissato allo stesso art. 22, comma 5 esercitabile solo “ove sorgano contestazioni”, nel caso di specie non sollevate.

3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

4. Con atto depositato il 12 settembre 2017, in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente, dichiarando di volersi avvalere di quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, ha chiesto di rinviare la trattazione della controversia, previa sospensione del relativo procedimento.

Il Collegio, in accoglimento della istanza, con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 15 settembre 2017, ritenendo sussistenti le condizioni di legge, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017, ai sensi del D.L. 25 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

In prossimità dell’udienza pubblica del 2 dicembre 2020 la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale ha precisato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016) e di avere corrisposto integralmente la somma dovuta per il perfezionamento dell’agevolazione, allegando documentazione.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza interlocutoria resa in pari data, rilevato che dall’esame della documentazione allegata non era possibile evincere se la definizione agevolata ed i pagamenti effettuati si riferissero al debito tributario derivante dall’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito presso la Commissione tributaria regionale e sollecitando la ricorrente a depositare la documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento del debito tributario per cui è causa.

In data 25 gennaio 2021, con nota di deposito ex art. 372 c.p.c., la ricorrente ha prodotto copia delle cartelle di pagamento emesse per la riscossione provvisoria delle somme, la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata ed estratti di ruolo relativi alle iscrizioni effettuate con riferimento all’avviso di accertamento impugnato, sottolineando che dalla predetta documentazione si evinceva che le iscrizioni a ruolo erano state definite con l’integrale pagamento di quanto richiesto per la definizione agevolata dei carichi affidati al Concessionario.

In data 21 maggio 2021 la ricorrente ha depositato sul Desk del Magistrato altra memoria ex art. 378 c.p.c., sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione ai ruoli definiti in via agevolata e, nel caso in cui fossero risultate ulteriori somme da iscrivere a ruolo, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

In data 26 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate ha depositato sul Desk del Magistrato memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale, facendo presente che le due cartelle di pagamento oggetto di “rottamazione” non esauriscono il carico di imposte e sanzioni dovute in forza dell’atto impositivo impugnato, ha evidenziato che l’intervenuta definizione agevolata dei carichi provvisori non comporta l’integrale cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 sostiene che sia i giudici di primo grado che la Commissione regionale sono incorsi in errore laddove hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso sull’errato presupposto della mancata produzione, in sede di costituzione, dell’atto impugnato.

Sottolinea che le ipotesi al ricorrere delle quali scatta l’inammissibilità del ricorso sono esclusivamente quelle indicate al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 tra le quali non è ricompreso l’eventuale mancato deposito dei documenti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, stesso art. 22, comma 4 come peraltro ripetutamente precisato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. 5, 7/09/2007, n. 18872; Cass., sez. 5, 12/02/2009, n. 3456).

2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per omesso esame di documenti determinanti ai fini della decisione, per non avere la Commissione regionale tenuto conto della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio, nella quale era chiaramente richiamato l’atto impugnato; aveva notificato il ricorso presso l’Agenzia delle entrate in data 3 maggio 2006, provvedendo poi alla costituzione in giudizio ed al deposito di tutti i documenti in data 17 maggio 2006, e, dunque, nel termine di 30 giorni previsto dal citato art. 22, come risultava dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla competente Commissione in pari data.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la difesa erariale, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenzia di avere appreso che il ricorso in appello notificato a mezzo posta dalla contribuente in data 8 ottobre 2009 è stato depositato presso la segreteria della Commissione provinciale solo il 20 gennaio 2010, cosicché i giudici regionali hanno errato nel non rilevare l’inammissibilità del ricorso in appello in base al combinato disposto delle disposizioni richiamate in rubrica.

4. Come esposto in premessa, non è in contestazione che la ricorrente abbia aderito, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 alla cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento derivanti dalla riscossione provvisoria, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 in pendenza del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, ed in particolare della cartella di pagamento n. (OMISSIS) (emessa in pendenza del giudizio di primo grado) e della cartella di pagamento n. (OMISSIS) (emessa in esecuzione della sentenza di primo grado).

Tuttavia, le suddette cartelle di pagamento, come rilevato dall’Agenzia delle entrate, non esauriscono il carico di imposte e sanzioni dovute per effetto dell’avviso di accertamento impugnato e, pertanto, il perfezionamento dell’intervenuta definizione agevolata dei carichi pendenti non può comportare l’integrale estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

5. Dovendosi, dunque, procedere allo scrutinio dei motivi, il ricorso incidentale, che va esaminato con priorità perché assorbente, è fondato e va accolto.

5.1. Occorre premettere che il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36 che, nel modificare del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’art. 53, comma 2, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore della novella, per cui, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, gli atti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore restano regolati dalla norma sotto il cui imperio essi sono stati posti in essere (Cass., sez. 6-5, 30/01/2017, n. 2276; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3633; lo stesso orientamento risulta confermato da Cass., sez. 5, 21/12/2011, n. 27971, che, in relazione alla novella processuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ad opera del D.L. n. 203 del 2005, art. 3-bis, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005, in relazione a ricorso in appello proposto anteriormente all’entrata in vigore della citata norma, anch’essa priva di disposizione transitoria, ne aveva escluso l’applicabilità ad atto perfezionatosi prima della sua entrata in vigore).

5.2. Questa Corte ha chiarito che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 in tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata deve aver luogo, a pena d’inammissibilità, entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all’art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione ad quem, trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame, e che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio (Cass., sez. 6-5, 6/06/2014, n. 12861; Cass., sez. 5, 22/07/2015, n. 15432; Cass., sez. 6-5, 2/02/2016, n. 3442).

5.3. La ratio della disposizione è stata identificata dalla Corte costituzionale e da questa Corte nella finalità di rendere nota alla Commissione tributaria provinciale l’impugnazione della sentenza ed impedire in tal modo il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo grado impugnata (Cass., sez. 5, 4/10/2018, n. 24289).

Al riguardo, la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 321 del 2009, 43 del 2010 e 141 del 2011, ha rilevato che la finalità di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario non può ritenersi soddisfatta dall’obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3 di richiedere alla segreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale con la copia autentica della sentenza impugnata “subito dopo il deposito del ricorso in appello”, perché tale richiesta viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo “dopo” la costituzione in giudizio dell’appellante e, pertanto, non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell’appello, considerando anche il tempo necessario a che essa pervenga alla segreteria della Commissione tributaria provinciale e, di conseguenza, tale richiesta non è idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado di ottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causa in appello.

Ha, inoltre, posto in rilievo che l’applicabilità della disposizione ai soli casi in cui l’appello non venga notificato per il tramite dell’ufficiale giudiziario trova giustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia, invece, effettuata mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), secondo cui “l’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto di impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

La legittimità costituzionale della norma in esame è stata, peraltro, ribadita dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 121 del 2016.

5.4. Questa Corte ha pure chiarito che il deposito di copia dell’appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di una esplicita disposizione in tal senso (Cass., sez. 6-5, 3/12/2015, n. 24669; Cass., sez. 6-5, 6/07/ 2016, n. 13797; Cass., sez. 6-5, 30/05/2016, n. 11166; Cass., sez. 6-5, 20/04/2016, n. 8004).

E ciò perché del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’art. 53 nel testo all’epoca vigente, non impediva di procedere al “deposito” presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria di primo grado, non con la consegna “diretta e personale”, ma con la spedizione a mezzo posta (Cass., sez. 5, 14/02/2019, n. 4423).

Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5160 del 4 marzo 2009, hanno affermato che l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva del requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c., comma 3, con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione.

6. Nella specie, come risulta dall’esame del fascicolo dei gradi di merito, di cui è stata disposta l’acquisizione con ordinanza interlocutoria, la notifica a mezzo posta dell’appello è avvenuta in data 8 ottobre 2009 e l’atto di impugnazione è stato depositato presso la segreteria della C.T.P. solo in data 20 gennaio 2010, e, quindi, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, con conseguente sua inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass., sez. 5, 10/06/2010, n. 13963).

La sentenza d’appello deve quindi essere cassata senza rinvio, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’improseguibilità del processo.

L’accoglimento del ricorso incidentale consente di dichiarare assorbito il ricorso principale della ricorrente.

7. In conclusione, va accolto il ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale, e va cassata senza rinvio la sentenza impugnata.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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