Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24651 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10914-2012 proposto da:

COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 39, presso l’avvocato RAFFAELE

CARDILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA CAVALIERE,

MARIO FISCHETTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso l’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ADOLFO GIANFREDA, giusta procura speciale per

Notaio Comm. Dott. R.S. di TREVISO – Rep. n. 279.423 del

23.7.2014;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RAFFAELE CARDILLI, con delega

orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ADOLFO GIANFREDA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel luglio 1984, i germani A. ed L.E. stipularono col Comune di Brindisi un atto di cessione volontaria di un appezzamento di loro proprietà incluso in un PEEP, con indennità soggette a conguaglio in riferimento alla disciplina che sarebbe stata emanata a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità dei criteri di legge. Con citazione notificata il 26.7.1988, L.A., anche quale erede della sorella, adì il Tribunale di Brindisi per ottenere la condanna del Comune cessionario al pagamento del prezzo pari al valore venale del bene. Dopo l’espletamento di due CTU e l’emissione di una sentenza non definitiva, che aveva riconosciuto il diritto dell’attore a conseguire il saldo della L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, il Tribunale declinò la propria competenza, in favore di quella in unico grado della Corte d’Appello, ma su ricorso di L.T.P., erede dell’originario attore, questa Corte dichiarò la competenza del Tribunale. Con successiva sentenza del 24.6.2008, il Tribunale adito condannò il Comune al pagamento delle indennità di espropriazione ed occupazione, pari rispettivamente ad Euro 1.042.184,64 ed Euro 322.205,52, oltre ulteriori rivalutazione ed interessi.

Con sentenza del 13.2.2012, la Corte d’Appello di Lecce, dopo aver rilevato che il criterio di determinazione dell’indennità di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e la spettanza di rivalutazione ed interessi erano intangibili, perchè affermati in seno alla sentenza non definitiva di primo grado, passata in giudicato, determinò il dovuto sulla scorta della CTU acquisita in appello e dei relativi chiarimenti, in complessivi Euro 1.508.144,43 ed Euro 356.396,73, reputando inammissibile perchè tardivamente proposta la domanda di abbattimento del 50% delle somme; e, tenuto conto dell’intervenuto pagamento parziale, condannò il Comune a pagare il saldo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Brindisi, affidato a tre mezzi, ai quali l’intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte territoriale nell’accogliere le valutazioni del CTU, nel disattendere le censure sollevate da esso Comune e la valutazioni del CTP, reiterate in sede di conclusioni.

2. Col secondo motivo, si denuncia la “violazione e falsa applicazione della normativa in tema di esproprio, ovvero L. n. 167 del 1962 e L. n. 865 del 1975 (interventi di riforma economico sociale)”, oltre che vizio di motivazione. Il suolo, afferma il ricorrente, era inserito nell’ambito di un PEEP, ed utilizzato per soddisfare esigenze abitative a sostegno delle classi meno abbienti, sicchè andava operato l’abbattimento del relativo valore, per tale sua destinazione, di cui non aveva tenuto conto nè il consulente, nè la Corte che ne aveva recepito le conclusioni, omettendo di disporre la rinnovazione della CTU.

3. I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. SU n. 125 del 2001 -resa a sezioni unite, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza- successive conformi nn. 148/2001, 9062/2001, 17348/2002, 266/2004, 10555/2004, 11477/2006, 13958/2006, 25363/2006; 22421/2008; 14939/2010 10280/2104) il piano per l’edilizia economica e popolare rientra, a norma della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 2, fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8, ribadito dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 24); esso ha natura di variante dello stesso piano regolatore, e comporta per le aree in esso ricomprese l’acquisto del carattere di edificabilità (anche ove l’originaria zonizzazione del PRG lo qualificasse come agricolo), restando irrilevante che nel contesto del PEEP un’area sia in concreto destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di p.r.g.), giacchè in tale contesto l’edificabilità va commisurata ad indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi.

5. Nessuna disposizione delle invocate L. n. 167 del 62 e L. n. 865 del 1975, n. 3, impone che il valore così accertato debba subire una decurtazione del 50% (L. n. 865 del 1971, art. 12, prevede, al contrario, un incremento di pari misura, in ipotesi di cessione volontaria, ma su tutto ciò il ricorso tace, laddove consta che l’indennità era soggetta a conguaglio) nè del resto la indica il ricorrente, che, richiamando gli interi corpi normativi, inopinatamente confonde il profilo di diritto relativo al criterio di determinazione dell’indennità (nella specie individuato, con statuizione ormai irrevocabile, nella disposizione di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, che, con la sua formula mediana, già contiene un abbattimento del criterio del valore venale) con la questione di fatto, relativa al valore di un suolo destinato ad edilizia privata rispetto ad altro destinato ad edilizia residenziale pubblica, la cui soluzione è riservata al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

6. Il vizio motivazionale, che viene quindi in rilievo, è infondato. Questa Corte ha, infatti, più volte precisato che, qualora aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, il giudice del merito assolve all’onere di motivazione (Cass. n. 11482 del 2016; n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass. n. 3881 del 2006), principio che vale anche quando, ed il caso ricorre nella specie (cfr. pag. 10 primo periodo della sentenza), il consulente tecnico abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, non dovendo in tal caso il giudice del merito soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, implicitamente disattese, e ciò in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 1815 del 2015; n. 282 del 2009).

7. Nella specie, peraltro, il ricorrente non riporta neppure, in violazione del principio di autosufficienza, le censure all’elaborato peritale, svolte in sede di merito ed in tesi neglette, omissione che appare esiziale, tanto più che il controricorrente ha eccepito che le conclusioni dell’Ausiliare erano globalmente meno favorevoli rispetto a quelle del CTP.

8. Il profilo di doglianza relativa alla mancata rinnovazione delle indagini tecniche è inammissibile, dato che la valutazione dell’opportunità di disporla con la nomina di altri consulenti (così come di acquisire indagini tecniche integrative di quelle già espletate o di sentire a chiarimenti il CTU) rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 8355 del 2007).

9. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1282 e 1224 c.c., ed il vizio di motivazione per avere la Corte riconosciuto la rivalutazione ed interessi, nonostante si trattasse di un credito indennitario, avente natura di credito di valuta.

10. Il motivo è infondato. Come già rilevato dalla Corte d’Appello, il Tribunale con la menzionata sentenza non definitiva n. 510/02 (e non in seno all’ordinanza emessa coevamente) ebbe a riconoscere espressamente rivalutazione ed interessi alle pagine 8 e 9. Tale statuizione, passata in giudicato, non può quindi esser più posta in discussione.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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