Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24650 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24650

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11246/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1558/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di P.A.E. per la ripresa a tassazione relativa ad IVA per l’anno 2000.

Nessuna difesa ha depositato la parte intimata, ritualmente evocata in giudizio.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., è infondato, avendo la CTR non solo espresso il proprio giudizio sulle risultanze del processo penale, ma anche sull’assenza di elementi probatori che fossero idonei a sovvertire le prove in quella sede acquisite, anche per il tramite di una consulenza tecnica d’ufficio, in esito alle quali il reddito illecito era stato considerato riferibile esclusivamente alla condotta del padre del contribuente, titolare del conto e negoziatore degli assegni. Tanto impedisce di sussumere la decisione impugnata nello stigma della sentenza con motivazione apparente.

La CTR, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, ha riesaminato il contenuto degli elementi probatori acquisiti in sede penale sopra ricordati, rilevando che nessun’altro elemento acquisito nel giudizio tributario era idoneo a giustificare un contenuto diverso da quello espresso in sede penale di assoluzione del contribuente perchè il fatto non sussisteva.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, è infondato.

Questa Corte ha chiarito che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena (per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste), può essere ritenuto responsabile fiscalmente, qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. 6 ottobre 2010 n. 20740). Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, art. 116 c.p.c., deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare e del tutto legittimamente, nell’esercizio dei suoi poteri di valutazione del comportamento delle parti e degli elementi probatori desumibili dagli atti, valuta la rilevanza della sentenza penale assolutoria ai fini dell’accertamento materiale dei fatti riguardanti la fattispecie al suo esame, quale elemento di prova, ancorchè privo dell’efficacia del giudicato – cfr., ex plurimis, Cass. n. 8129/2012.

Nel caso di specie la CTR ha ricordato il superiore indirizzo e ne ha fatto corretta applicazione riesaminando il contenuto degli elementi raccolti in sede penale, dai quali ha tratto il convincimento che le movimentazioni ed i redditi accertati dall’Ufficio risalivano al padre del contribuente, anche in relazione alla richiamata consulenza tecnica d’ufficio. In tal modo il giudice di merito non ha fondato la decisione sul giudicato penale, ma ha semmai considerato gli elementi ivi acquisiti idonei a confutare la pretesa fiscale azionata, superando la presunzione legale connessa alle movimentazioni bancarie che l’ufficio aveva attribuito al contribuente e disconoscendo che gli elementi raccolti in sede di giudizio tributario potessero giustificare l’accertamento.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 e dell’art. 2727 c.c., in relazione alla valenza di presunzione legale in ordine alle movimentazioni bancarie rispetto al maggior reddito non dichiarato, è invece fondato.

Occorre rammentare che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili – cfr. Cass. n. 15877/2016, Cass. n. 4829 del 11/03/2015.

Inoltre, è fermo presso questa Corte l’indirizzo interpretativo a tenore del quale allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod plerumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale – cfr., da ultimo, Cass. n. 12002/2017.

Orbene, a tali principi non si è conformato il giudice di merito il quale, limitandosi all’esame degli elementi raccolti nel giudizio penale, ha totalmente tralasciato di considerare le dichiarazioni rilasciate dal padre del contribuente ( P.S.), a tenore delle quali le movimentazioni risultanti dal conto non erano allo stesso imputabili, ma trovavano giustificazione nell’attività di impresa del figlio P.A.. Orbene, la valutazione parcellizzata degli elementi indiziari posti a base della pretesa fiscale operata dalla CTR non è conforme a legge.

Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, disattesi i primi due, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettando i primi due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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