Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24650 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35077-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

DUE SCALE SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4528/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nell’ottobre 2017 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS), a seguito di istanza presentata dalla s.r.l. Due Scale, credito munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

G.A., in qualità di ex-legale rappresentante della società (OMISSIS), ha presentato ex art. 18 legge fall. reclamo avanti alla Corte di Appello di Milano. Che lo ha respinto con sentenza depositata in data 17 ottobre 2018.

2.- In proposito, la Corte milanese ha prima di tutto rilevato che la contestazione relativa alla individuazione del tribunale competente alla dichiarazione è stata sollevata tardivamente, posto che ciò è stato fatto solo in sede di reclamo e non già “entro la prima udienza come prescrive inderogabilmente l’art. 38 c.p.c.”.

Passando poi al merito, la pronuncia ha ritenuto la sussistenza dei requisiti occorrenti per la dichiarazione, sottolineando in particolare che il progetto dello stato passivo depositato dal curatore rappresenta l’esistenza di debiti per oltre un milione di Euro.

Ha anche aggiunto che il credito dell’istante s.r.l. Due Scale presenta tutti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, per essere considerato un credito scaduto e impagato”.

3.- Avverso questo provvedimento, G.A., nella qualità di ex-legale rappresentante della s.r.l. (OMISSIS), ha proposto ricorso, svolgendo cinque motivi di cassazione.

Non hanno svolto difese, nel presente grado del giudizio, nè il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), nè il creditore Due Scale s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza e dell’intero procedimento per illeggibilità del provvedimento impugnato”.

Secondo motivo: “sulla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per vizio di motivazione (art. 111 Cost., artt. 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.) e contestuale violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 9 L. Fall.”.

Terzo motivo: “sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 9 L. Fall.”. Quarto motivo: “sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 474 c.p.c. e art. 1 L. Fall.”.

Quinto motivo: “sulla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c.”.

5.- Il primo motivo assume che la “sentenza è indecifrabile: tale impossibilità di lettura non è limitata solo ad alcune parole, ma si riferisce alla pag. 3; tale grave limite si traduce nell’impossibilità di individuare per parte ricorrente i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione del giudice di secondo cure”.

6.- Il motivo non merita di essere accolto.

Come ha rilevato, da ultimo, la pronuncia di Cass., 23 settembre 2016, n. 18663, la “legge non prevede quale causa di nullità della sentenza l’illeggibilità della stessa”, l’eventualità di una simile circostanza abilitando piuttosto “ogni interessato a richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta ai sensi dell’art. 742 c.p.c., 2 e art. 746 c.p.c.”.

Peraltro, nel caso in analisi una simile situazione non viene a ricorrere, posto che l’esame del provvedimento rende certi che ne è oggettivamente possibile la lettura, sia pur con qualche difficoltà dovuta alla cattiva qualità della fotocopia.

7.- Il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato la reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale, che ha dichiarato il fallimento, che era stata sollevata dall’attuale ricorrente.

8.- Il motivo non può essere accolto.

In effetti, la sentenza impugnata ha in modo espresso rilevato che l’eccezione in discorso era stata sollevata solo tardivamente, perchè mossa unicamente in sede di reclamo. D’altro canto, il ricorrente – che pure ha riportato nel corpo del motivo il rilievo della Corte di Appello – non muove alcun ordine di censura ai contenuti e al significato del rilievo medesimo.

9.- Col terzo motivo, il ricorrente assume che la sede effettiva della società dichiarata fallita non era sita nel Comune di (OMISSIS), bensì in (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS). In quel luogo, si assume, la società svolgeva effettivamente la propria attività.

10.- Il motivo non merita di essere accolto.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la “presunzione iuris tantum di coincidenza della sede affettiva con la sede legale”, come risultante dai registri camerali, “è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio” (Cass., 14 giugno 2019, n. 16116).

Nel caso di specie, lo stesso ricorso conferma che a Milano si trova la sede legale si trova in Milano (cfr. p. 6). Nè segnala di avere portato ai giudici del merito indicazioni atte a fare orientare le stesse nel senso della competenza del tribunale di Varese. Nei fatti, invero, il ricorso appare del tutto muto.

11.- Col quarto motivo, il ricorrente evidenzia che la s.r.l. Due Scale ha fondato l’istanza di fallimento formulata nei confronti della s.r.l. “su un debito contestato”, che “si basa su decreto ingiuntivo che è oggetto di impugnazione per revocazione”.

12.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 L. Fall., nel riconoscere la legittimazione del singolo creditore, “non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente a tale fine un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass., 28 novembre 2018, n. 30827).

13.- Col quinto motivo, il ricorrente domanda, in ragione di motivi esposti, la “consequenziale riforma della sentenza impugnata in punto spese di giudizio”.

14.- Il mancato accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso comporta assorbimento del quinto motivo.

15.- In definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

16.- Non vi è luogo di provvedere alle determinazioni relative alle spese di giudizio, data la mancata costituzione dei soggetti intimati.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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