Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24650 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. III, 03/10/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 03/10/2019), n.24650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28714-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18773/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato T.G. patrocinò un cliente in un giudizio contro l’INPS; vinse la causa; chiese ed ottenne dal giudice la distrazione delle spese di lite in proprio favore.

Per ottenere il pagamento del relativo credito agì in executivis nelle forme del pignoramento presso terzi, pignorando un credito dell’INPS nei confronti dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo s.p.a..

Il terzo pignorato rese dichiarazione positiva, ed il giudice dell’esecuzione assegnò (nella parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti non si indica quando) alla creditrice la somma di Euro di Euro 2.292,64, comprensiva delle spese della procedura esecutiva.

Deducendo di avere sì ricevuto in pagamento il suddetto importo (nella parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti non si dice quando), ma che esso non fosse tuttavia satisfattivo, T.G. iniziò una seconda esecuzione questa volta nei confronti della società Intesa Sanpaolo s.p.a., pignorando un credito di questa nei confronti di terzi (nella parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti non si dice chi fosse il terzo pignorato).

2. La Intesa Sanpaolo propose opposizione all’opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere già inviato alla creditrice un assegno a titolo di pagamento; che l’importo dell’assegno era corrispondente alla somma assegnata dal giudice e che aveva perciò adempiuto la propria obbligazione.

L’esecuzione venne sospesa dal giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2.

Introdotta la fase di merito dinanzi al Giudice di pace di Roma, questi accolse l’opposizione.

Il Tribunale di Roma, adito dalla soccombente, con sentenza 4.10.2017 n. 18773 rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da T.G. con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la Intesa Sanpaolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè non espone in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti.

Esso, infatti, nella parte riservata alla esposizione sommaria dei fatti di causa, non indica quando fu pronunciata l’ordinanza di assegnazione posta a fondamento dell’esecuzione oggetto dell’opposizione proposta dalla Intesa Sanpaolo; non indica quando ebbe a rifiutare il pagamento ritenuto parziale; soprattutto non espone in modo esaustivo le ragioni della decisione d’appello.

1.2. Le mende sopra indicate non sono sanate dalla lettura dei motivi, giacchè anche questa non consente una comprensione delle vicende processuali che possa dirsi chiara ed esaustiva, se non integrando la lettura del ricorso con quella della sentenza d’appello e del controricorso.

Nella illustrazione di tutti i motivi, infatti, la difesa della ricorrente ha adottato una tecnica scrittoria che non espone sillogisticamente, con chiarezza di morfologia e coerenza di sintassi, quale sia stata la decisione di merito; quale si assume che sarebbe dovuta essere; e quale regola o principio sia stato violato dal giudicante (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 25389 del 12.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

L’esposizione di tutti e quattro i motivi di ricorso, invece, è caratterizzata dalla pedissequa trascrizione di brani estratti dagli atti di causa, riportati in carattere corsivo virgolettato, giustapposti alla pedissequa trascrizione di massime di questa Corte, o passi motivazionali delle relative sentenze; gli uni e gli altri frammisti alla fotoriproduzione di atti di causa: precetti, pignoramenti, verbali di udienza, relate di notificazioni, corrispondenza.

1.3. L’intero ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto d’una chiara ed esaustiva esposizione tanto dei fatti di causa, quanto delle censure proposte, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, per le medesime ragioni già adottate, in fattispecie identica e tra le stesse parti, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28.11.2018; Sez. U, Sentenza n. 30755 del 28.11.2018).

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna T.G. alla rifusione in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 845, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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