Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24650 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14015-2012 proposto da:

PROVINCIA DI FIRENZE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102,

presso l’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LINA CARDONA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., M.R., M.E.;

– intimati –

Nonchè da:

M.M., M.R., in proprio e nella qualità di

amministratore di sostegno di M.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l’avvocato

MARIO E. VERINO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCO BRUNO CAMPAGNI, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PROVINCIA DI FIRENZE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102,

presso l’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LINA CARDONA, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 516/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il

rigetto dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

FRANCO BRUNO CAMPAGNI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, per l’accoglimento del primo motivo dell’incidentale e

rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto, assorbimento del quinto

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2009 alla Provincia di Firenze, M., R. ed M.E., comproprietari pro indivisa di un complesso immobiliare in (OMISSIS), adivano la Corte di appello di Firenze. sia proponendo opposizione alla stima in Euro 04.248,00 dell’indennità definitiva per l’ablazione di una porzione di terreno estesa mq 5.544, facente parte del loro più vasto compendio e destinata a viabilità locale, e sia per ottenere un equo indennizzo per la perdita di valore subita dalla proprietà residua. La Provincia convenuta si costituiva in giudizio affermando l’adeguatezza dell’indennizzo offerto Euro 72.072,00. pari ad Euro 13.00 al mq). e concludendo per il rigetto integrale delle domande avverse. All’esito dell’istruttoria, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, l’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 15.02-19.04.2011, respingeva l’opposizione (avverso l’indennità definita “principale”), mentre determinava in Euro 133.000,00 l’ulteriore indennità dovuta ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 per la perdita di valore della proprietà residua.

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

secondo la descrizione dei beni espropriati offerta dal CTU “al terreno di proprietà Maranghi, vi accede attualmente da una strada sterrata ubicata sulla destra di via degli Olmi, per chi la percorre da (OMISSIS) verso (OMISSIS), e risulta (il terreno) pressochè pianeggiante, totalmente incolto e solo in minima parte recintato, Su di esso insiste un rudere di fabbricato colonico denominato (OMISSIS) avente sia la copertura che la quasi totalità degli degli orizzontamenti diruti… tra detto edificio e alcuni capannoni destinati ad uso conunerciale/produttivo insiste la sede del futuro asse stradale. Il complesso dei capannoni è delimitato sul lato prospiciente la proprietà Maranghi da una recinzione …è esistente una strada che in futuro dovrà essere collegata al sottopasso carrabile e pedonale atto a mettere in comunicazione la proprietà M. con via degli Olmi…

la procedura espropriativa aveva preso avvio, come da comunicazione del 2 ottobre 2006, per la realizzazione dell’asse stradale (OMISSIS), di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta Provinciale di Firenze con Deliub. 27 dicembre 2006, implicante declaratoria di P.U.. Con atto dirigenziale del 4 settembre 2008 l’indennità provvisoria di espropriazione veniva determinata in Euro 72.072,00, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 20, comma 4, considerando la natura conformativa del preesistente vincolo di viabilità. Il progetto esecutivo dell’opera pubblica, approvato il 16 ottobre 2008 dalla Provincia di Firenze prevedeva la realizzazione di un sottopasso in corrispondenza della proprietà M., idoneo a consentire il raggiungimento della proprietà da via degli Olmi:

con Atto Dirigenziale n. 296 del 27 gennaio 2009, regolarmente notificato agli interessati, veniva decretato, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 23 l’esproprio dei terreni necessari per l’intervento in oggetto;

l’ente espropriante richiedeva la determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri, che con decisione del 30 gennaio 2009, determinava l’indennità definitiva di esproprio in 17 E/mq., corrispondente a complessivi Euro 94.248,00;

l’opposizione alla stima proposta dagli attori si concentrava su due aspetti: a) l’inadeguatezza dell’indennizzo, perchè calcolato a valore agricolo, mentre l’esproprio avrebbe inciso su terreni edificabili e b) il mancato indennizzo del deprezzamento cagionato alla proprietà residua dall’esproprio parziale;

sul primo tema, la tesi propugnata dalla difesa M. veniva nettamente smentita dagli accertamenti del c.t.u.. Il vincolo preordinato all’esproprio era individuabile nella destinazione imposta dallo strumento urbanistico e poichè trattavasi di viabilità che attraversava due Province e cinque Comuni e quindi di viabilità principale, il vincolo in questione risultava essere di natura “conformativa pertanto, in ossequio al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 4, per i terreni oggetto di esproprio non sussistevano le possibilità legali di edificazione:

circa il pregiudizio cagionato dalresproprio parziale alla proprietà residua, le doglianze di parte attrice trovavano invece rispondenza negli accertamenti peritali, nei termini di cui appresso: “la porzione di terreno oggetto di esproprio, faceva parte di un più ampio appezzamento di terreno di proprietà, M. cliente superficie di mq 43.187 che si estendeva tra lo svincolo dell’autostrada A1 il torrente (OMISSIS) ed una zona in precedenza di proprietà M. edificata con piazzali ed edifici ad uso produttivo.. il terreno espropriato, avente una superficie complessiva di mq 5.544. è quasi interamente posizionato lungo il muro di recinzione degli edifici industriali esistenti ed è da considerarsi, per quanto sopra esposto, ubicato al margine dello residua proprietà Maranghi; quando l’asse stradale sarà realizzato l’accesso ad essa sarà garantito dal già citato sottopasso della sezione n. 60 che avrà dimensioni (interne) pari a m 3,50 di larghezza e m 4,35 di altezza e lunghezza di circa in 12,20. L’ex fabbricato rurale denominato (OMISSIS) oggi ridotto a rudere, si verrà a trovare, a lavori della strada conclusi, ad una distanza variabile da 9 a 15 mt dalla base del rilevato stradale e da 20 a 26 mt dal nastro stradale; la differenza fra la quota di imposta del piano stradale e quella (più bassa) di piano terra della (OMISSIS) da 5,30 a 6,69 mt. quella del tetto a lavori di ristrutturazione effettuati coinciderà più o meno con quella del piano stradale. Quanto sopra esposto comporterà unitamente all’accesso al manufatto tramite lungo tunnel ed all’inquinamento chimico ed acustico conseguente al transito veicolare, un pesante deprezzamento dell’immobile Il sottopasso ancorchè conforme alla vigente normativa (D.M. 14 gennaio 2008 cp. 5.1) dovendo servire sia la proprietà (OMISSIS) (od aventi titolo) sia la potenziale azienda ogricolo-agriturisfica ali proprietà M. od anche semplicemente un terreno da destinare a seminativo, risulta penalizzante rispetto al previsto accesso a cielo aperto di larghezza pari a m. 7 al netto dei marciapiedi anche in considerazione dell’uso promiscuo dello stesso, destinato sia al transito carrabile che a quello pedonale. La valutazione deprezzamento della proprietà residua sarà effettuata con abbattimento percentuale sia sul valore del rudere, tenendo conto della attuale poco felice collocazione a causa del suo inserimento tra capannoni, piloni elettrici, viabilità circostante, sia dei residui terreni a causa del mutato accesso. Il rudere della superficie complessiva di arrotondati mq 438 al netto dei locali che per motivi di altezza non potranno avere caratteristiche di abitabilità, è stato valutato considerandolo come completamente ristrutturato, basandosi su di un valore unitario – su cui lo scrivente è addivenuto a seguito di indagine di mercato effettuata presso agenzie immobiliari ed esperti del settore nonchè di consultazione di previsioni usuali quali il (OMISSIS) e della “banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio (all. 2) – di Euro/mq 2.900,00. Valore dell’immobile ristrutturato:

Euro/mq 2900xmq 438C Euro 1.270.200. Per quanto attiene il coefficiente di deprezzamento lo scrivente, in considerazione della situazione dello stato dei luoghi in cui si trova il manufatto, ritiene equo applicare un coefficiente pari a 0,15”;

– la diversa opinione manifestata della Provincia, secondo cui “il deprezzamento lamentato è assolutamente inesistente, sia nell’attualità che in prospettiva -, appariva ingiustificata priva consistenza, in quanto non v’era dubbio che dopo l’espropriazione dell’area destinata alla nuova sede stradale, il fabbricato rurale si sarebbe avvicinato sensibilmente al confine della proprietà residua in prossimità della edificanda opera pubblica, il che, unitamente all’inquinamento chimico ed acustico conseguente alla circolazione veicolare avrebbe reso il fondo sicuramente meno attraente dal punto di vista commerciale, compromettendone di conseguenza il valore. Il fatto che si trattasse di un rudere agricolo bisognoso d’interventi di ristrutturazione radicali, o addirittura di demolizione e rifacimento, non ostava di per sè al riconoscimento di un valore economico, che ovviamente scontava nel presente le opportunità di utilizzo futuro. In questo senso, non si poteva affatto dire che il c.t.u. avesse calcolato “il deprezzamento su ciò che non esiste”: l’immobile esisteva ed era suscettibile di un intervento edilizio volto a ripristinarne la funzionalità, che tuttavia sarebbe diventata meno appetibile dopo l’espropriazione parziale della fascia di terreno antistante. D’altra parte, l’inserimento della casa colonica pressochè diruta in un ambiente già degradato dalla presenta di capannoni industriali circostanti taceva ritenere infondate le critiche di segno opposto sollevate dalla difesa attrice, la quale a torto lamentava l’esiguità del deprezzamento riconosciuto dai c.t.u. e avrebbe voluto avere un indennizzo addirittura maggiore, di cui non si ravvisavano per niente i presupposti;

la proposta estimativa proveniente dal c.t.u. parametrata sul prezzo al metro quadro di beni con caratteristiche omogenee, era esageratamente ottimistica, in quanto il fabbricato in questione, vuoi per la fisionomia totalmente derelitta che lo affliggeva, vuoi per la poco accattivante ubicazione a prescindere dall’esproprio, veniva a porsi nella fascia più infima della categoria, tale da giustificare un’ulteriore riduzione della valutazione peritale dell’indennizzo di almeno il 30% fino all’importo arrotondato di Euro 133.000,00, inteso a valore attuale:

non poteva essere accolta la domanda concernente la rivalutazione monetaria degli indennizzi. Quanto all’espropriazione principale, non era infatti configurrabile ai sensi dell’art. 1224 c.c. alcun ritardo colpevole della Pubblica Amministrazione che potesse innescare una responsabilità risarcitoria, giacchè le somme riconosciute congrue erano state tempestivamente messe a disposizione degli espropriati, i quali le avevano ingiustificatamente rifiutate. Quanto alla perdita di valore della proprietà residua, la somma spettante era stata liquidata a valore attuale e non necessitava quindi di rivalutazione.

In ordine alla regolazione delle spese processuali, il rigetto integrale dell’opposizione relativa all’indennità principale d’esproprio e l’accoglimento molto parziale della domanda d’indennizzo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 33 (in misura di Euro 133.000.00 su Euro 578.840,00 pretesi). facevano ritenere conforme a giustizia la compensazione integrale delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dalle parti, nonchè la suddivisione paritaria degli oneri di consulenza tecnica d’ufficio come liquidati in istruttoria. Ogni altra questione restava assorbita o superata.

Avverso questa sentenza la Provincia di Firenze ora Città metropolitana di Firenze ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato ai M. il 30.05.2012. M. e M.R., quest’ultima anche quale amministratrice di sostegno di M.E., hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per cinque motivi, cui la ricorrente ha replicato. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso l’Amministrazione provinciale denunzia:

“Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia – in riferimento alla ras virata ipotesi di espropriazione parziale, nonostante in tesi l’assenza di unitarietà economico-funzionale tra le due porzioni e di pregiudizio dovuto al loro distacco.

“Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 sotto ulteriore profilo.”.

Si censura il criterio applicato per la determinazione dell’indennità da esproprio parziale e segnatamente che per la valutazione del valore del rudere di una casa colonica sito nella porzione residua del fondo, non sia stato considerato lo stato fatiscente del manufatto in questione, ma ipotizzata la sua possibile ristrutturazione, nonostante anche l’assenza di iniziativa di tale genere degli espropriati.

Col ricorso incidentale i M. deducono:

1. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 3 Cost., art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost. con riferimento al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 4, e alla L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 5). Errata e/o carente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Consulta n. 181 del 10 giugno 2011, implicante la declaratoria d’incostituzionalità (in via consequenziale) del TU n. 327 del 2001, art. 40, commi 1 e 2 i M. si dolgono che l’indennità per l’espropriazione parziale sia stata determinata col criterio dei VAM e non commisurata al pieno valore di mercato dei terreni non edificabili involti nel procedimento.

2. “Violazione e/o errata applicazione di legge (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Errata e/o carente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – in riferimento al duplice abbattimento apportato al valore venale attribuito al manufatto rurale ristrutturato.

3. “Ulteriore violazione e/o errata applicazione di legge (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Errata e/o carente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – in riferimento alla superficie commerciale considerata per la stima del manufatto rurale (mq 438 in luogo di mq 499).

4. “Violazione èo errata applicazione di legge (art. 112 c.p.c. e art. 1224 c.c., comma 2; D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Errata e/o carente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5 in riferimento al diniego di rivalutazione monetaria a titolo di maggiore danno.

5. “Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2 e ai D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e D.M. 8 aprile 2004, n. 127). Errata e/o carente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)” inerente allo statuito regime delle spese processuali.

Il primo motivo del ricorso principale non ha pregio. I giudici di merito hanno irreprensibilmente ravvisato la ricorrenza di un esproprio parziale nonchè puntualmente ed esaustivamente chiarito le ragioni di questa conclusione, essenzialmente e plausibilmente ricondotte alla indotta eliminazione della preesistente unica via di accesso alla porzione residua, che evidentemente aveva scisso la pregressa unità funzionale tra le due porzioni e diminuito il valore della non ablata, pure considerando la prevista realizzazione di un sottopasso.

Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.

Per le disposizioni generali di cui al T.U. n. 327 del 2001, art. 32 (e prima per la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis) l’indennità di esproprio (anche se parziale) avrebbe dovuto rispecchiare le obiettive caratteristiche che il compendio immobiliare presentava nel suo complesso al momento dell’adozione del decreto di esproprio, nel senso che la valutazione doveva compiersi tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui versava all’epoca del provvedimento ablativo.

Con specifico riferimento al manufatto sito nella parte non ablata, la sentenza impugnata ha disapplicato il T.U. n. 327 del 2001, art. 38, che le imponeva di valutare “la costruzione esistente nella “misura pari al valore venale -… “alla data della emanazione del decreto di espropriazione (art. 32, comma 1), ed ha confuso le regole di determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata” imposte dalla suddetta norma, con uno dei criteri ammessi dall’estimo (e dalla giurisprudenza) per la corretta valutazione delle aree edificatorie (ma non edificate): metodo denominato analitico-ricostruttivo, diretto a ricercare il valore di trasformazione del suolo edificabile attraverso l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area in base alla sua destinazione – legale -, nonchè agli indici territoriali della zona omogenea in cui è inclusa, come indicati (soltanto) dallo strumento urbanistico, peraltro depurando il valore dell’edificato in tal modo conseguito dal costo di costruzione (da ultimo: cfr Cass. n. 14187 del 2010). In definitiva, la Corte di merito nella determinazione del valore venale del manufatto presente nel soprassuolo avrebbe dovuto considerarne la fatiscenza, prescindendo dai mutamenti urbanistici e fattuali futuri (in tema cfr anche Cass. n. 2938 del 2008) e salvo, ovviamente, rimanendo, una volta realizzata l’opera pubblica, il diritto dei M. all’indennità di cui all’art. 44 T.U. nel ricorso dei relativi presupposti.

La sorte degli esaminati motivi del ricorso principale comporta anche l’assorbimento di tutti i motivi del ricorso incidentale ivi compreso il primo motivo; l’indennità per l’esproprio parziale è, infatti, unica e tale da ristorare l’intera diminuzione patrimoniale subita a causa del provvedimento ablativo, inclusa la perdita di valore della porzione residua (cfr., tra le altre. Cass. n. 7074 del 2016: n. 17789 del 2015; n 11504 del 2014; n. 24304 del 2011. In tema cfr anche Cass. SU n. 10502 del 2012). Pertanto, in sede di rinvio dovrà procedersi al ricalcolo dell’intero indennizzo, considerando ciascuna delle singole e distinte voci che lo compongono (fra cui per emani si è detto il valore in comune commercio del fabbricato rurale nelle condizioni in cui versava alla data del decreto di esproprio), e perciò tenendo pure conto della sopravvenuta espunzione dall’ordinamento del criterio dei VAM e della conseguente necessità ai fini indennitari di valutare a prezzo di mercato i terreni inedificabili involti nello procedura.

Conclusivamente si deve respingere il primo motivo e accogliere il secondo motivo del ricorso principale, dichiarare assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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