Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2465 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2465 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 19693-2016 proposto da:
MATERAZZO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE ACACIE n.13 , presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI
GENIO (CENTRO CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE
AMATO;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE
DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– resistente avverso la sentenza n. 158/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 07/03/2016;

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Data pubblicazione: 31/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che il Tribunale di Salerno aveva dichiarò la cessazione della materia

del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto la
reiscrizione negli elenchi agricoli per l’anno 2012, avanzata da
Materazzo Patrizia nei confronti dell’Inps, liquidando in base alla
soccombenza virtuale le spese di lite in favore della ricorrente nella
misura di C 1.775,00;

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno, in
riforma della sentenza di primo grado, rideterminò il detto importo,
ritenuto inferiore ai minimi tabellari, nella misura di C 3.902,00, oltre
spese generali e accessori di legge, nel contempo liquidando nella
misura di C 915,00 le spese del giudizio di secondo grado in favore
della ricorrente;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la
Materazzo sulla base di unico motivo;

che l’Istituto non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

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Ric. 2016 n. 19693 sez. ML – ud. 08-11-2017
-2-

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/14 (art. 2 e 4 c. 1 e c. 5
lettera c) e della tabella 12 colonna 2 allegata al detto DM in

liquidate per il giudizio d’appello, che afferma essere inferiori al
minimo contemplato dalle tabelle;

che la ricorrente rileva che, in base all’art. 4 del citato DM, i
parametri generali di cui alle tabelle possono essere aumentati o
diminuiti tenuto conto di determinati parametri, tra i quali le
caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata,
dell’importanza della natura e delle difficoltà e del valore dell’affare
oltre che delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti del numero e complessità delle questioni giuridiche
trattate e che il motivo addotto nella specie dalla Corte (ipotetica
compensabilità delle spese) non si inscriveva nei parametri previsti
dalla norma ai fini della riduzione del valore medio di liquidazione;

che, di conseguenza, la liquidazione doveva essere quantificata in C
2.775,00, tenuto conto anche della effettuazione dell’attività
istruttoria, o in C 1.830,00, ove non si tenesse conto della fase di
istruttoria – trattazione, da intendersi in ogni caso compiuta;

che dalla motivazione della sentenza si evince che la Corte
territoriale, con statuizione non specificamente censurata, ha
determinato l’importo relativo alle spese legali della fase d’appello in
ragione del principio, ampiamente motivato, della parziale
compensazione delle spese tra le parti (come, peraltro, è reso
evidente al punto 19 della sentenza, ove si legge: );

che, inoltre, in mancanza di prova dell’espletamento di attività
istruttoria (peraltro non richiesta dalla natura della controversia,
vertente in materia di determinazione delle spese), l’importo

55 del 2014, che per le controversie riferibili allo scaglione di valore
da 1.101 a 5.200 (tra le quali rientra quella in esame, vertente sulla
liquidazione delle spese di lite per un importo di C 3.902,00) prevede
come compensi C 255,00 per studio, C 255,00 per la fase
introduttiva ed C 405,00 per la fase decisionale, così da pervenire
complessivamente proprio all’importo liquidato di C 915,00;

che sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso deve essere
rigettato;

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità in
mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte
intimata;

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma 1’8/11/2017

liquidato dalla Corte corrisponde ai minimi di valore di cui al D.M. n.

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