Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2465 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 09/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23141/2011 R.G. proposto da:

B.D., M.C., B.O.A., quali soci

della “YAMAHA STORE di B.D. e C. Sas”, rappresentato e

difeso dall’Avv. Giorgio Maria SALVATORI, con domicilio eletto

presso il cui studio in Roma, via Padova, n. 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE di Foggia, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sez. distaccata di Foggia n. 207/26/10, depositata il 26

luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2017

dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Barbara Empler per delega dell’Avv. Salvatori per i

ricorrenti che si riporta al ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di verifica fiscale per l’anno 1999 l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Foggia notificava quattro avvisi di accertamento alla società Yamaha Store Sas ed ai soci di essa, sigg.ri B.D., M.C. e B.O.A., con cui imputava alla società di aver svolto, accanto al commercio di veicoli nuovi a marchio “Yamaha”, anche l’attività di commercio di moto usate, di accessori e ricambi, nonchè di prestazioni di officina, contestando altresì l’omessa tenuta dei registri IVA delle cose usate e della relativa documentazione di movimentazione e vendita.

L’Ufficio, ritenuta l’inattendibilità dell’intero impianto contabile della società, determinava induttivamente i maggiori ricavi da vendita di ricambi ed accessori, da officina e da commercio di moto usate, l’IVA sulle operazioni attive, nonchè la mancata dichiarazione di valore della produzione netta ai fini IRAP 1999, con irrogazione delle sanzioni di legge, tenuto conto, quanto ai costi non inerenti e non documentati, anche delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8. Contestava, infine, il maggior ricavo derivante dalla vendita di due moto nuove, di cui era stata omessa la fatturazione.

2. La Commissione tributaria provinciale di Foggia in parziale accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti, annullava gli avvisi di accertamento, che venivano confermati solo quanto al recupero per i costi non inerenti e non documentati.

Sull’appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale delle Puglie, sez. staccata di Foggia, riformava la decisione e confermava gli avvisi di accertamento alla stregua delle risultanze del processo verbale di constatazione e dai documenti ad esso allegati.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti con un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. I ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

5. Con un unico articolato motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione a punti decisivi della controversia, sottolineando, specificamente, l’omessa indicazione nella sentenza di ogni approfondita disamina logica degli elementi posti a proprio fondamento, così da integrare il difetto assoluto di motivazione e di motivazione apparente.

In particolare:

– al punto 1.a) del ricorso i ricorrenti deducono che, a differenza di quanto affermato nella decisione, da nessun atto risulterebbe documentalmente che la società abbia svolto attività di vendita di moto usate; essa si sarebbe limitata a detenere i veicoli di terzi in deposito ai fini di una futura vendita da operarsi direttamente da parte del proprietario del mezzo e non a cura della società; in tal senso, le registrazioni contabili delle operazioni di vendita “con ritiro dell’usato” rappresentano solo la contabilizzazione del credito verso il cliente acquirente del mezzo nuovo per la parte del prezzo non pagata a pronti e da pagare dilazionatamente al momento della vendita, da parte del cliente, del mezzo usato, assolvendo il precipuo scopo di separare i clienti di rapidissima esigibilità dagli altri; priva di rilevanza è poi la presenza di descrizioni “palesemente errate” in alcune registrazioni contabili riportate a giornale in quanto in contrasto con il significato contabile delle registrazioni stesse;

– ai punti 1.b) e 1.c) del ricorso, concernenti profili connessi, i ricorrenti deducono che la decisione ha erroneamente ritenuto preclusa la produzione in giudizio degli scontrini di chiusura giornaliera del registratore di cassa, idonei a documentare l’avvenuta regolare vendita delle due moto nuove pur in assenza di fatturazione, non avendone la società rifiutato l’esibizione in sede di verifica; detti scontrini, comunque, sono stati inadeguatamente considerati dal giudice d’appello, per il quale i pochi dati in essi contenuti “non consentono, oggettivamente di individuare i beni venduti e il soggetto al quale sono stati venduti”, mentre debbono considerarsi sufficienti a dimostrare l’inclusione nella base imponibile delle imposte dirette e dell’IVA delle operazioni ivi rappresentate;

– al punto 1.d) i ricorrenti deducono che il giudice d’appello, nel disattendere la critica all’entità del ricarico (40 per cento) applicato dall’Agenzia delle entrate, si è limitato a rilevare che la contestazione era priva di adeguata motivazione, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui l’accertamento operato dall’Ufficio doveva considerarsi corretto, spettando a quest’ultimo dar conto della percentuale di ricarico applicata al contribuente;

– al punto 1.e), infine, i ricorrenti deducono che la sentenza d’appello non ha tenuto in adeguata considerazione le operazioni di assemblaggio dei veicoli nuovi, tali da giustificare i maggiori ricavi da officina per riparazione di veicoli usati, determinati in 4938,5 ore, attese le operazioni di scarico e successivo smontaggio delle scatole nonchè quelle previste dal “manuale di assemblaggio” fornito dalla YAMAHA (assemblaggio ruote, manubri, cupolini, forcelle anteriori,…, prova su strada), che porterebbero ad un impiego di 5000 ore di manodopera; in altri termini, assumono che l’attività di officina per le riparazioni fosse stata tutta regolarmente dichiarata e fatturata, dovendosi derivare quella asseritamente maggiore solo dalla lavorazione sulle moto nuove.

6. Con memoria ex art. 378 c.p.c., infine, i ricorrenti, oltre ad eccepire la tardività del controricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate, hanno dedotto la nullità dell’accertamento per essere stato notificato l’avviso di accertamento senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

7. E’ fondata, preliminarmente, l’eccezione di tardività del controricorso, che è stato notificato in data 15 novembre 2011 e, quindi, oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, attesa l’avvenuta notifica del ricorso in data 30 settembre 2011.

E’ inammissibile, invece, la doglianza formulata con la memoria ex art. 378 c.p.c.: con tale atto non si possono nè integrare i motivi del ricorso per cassazione, nè, tantomeno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni da sottoporre al dibattito (Sez. U, n. 11097 del 2006, Rv. 588613; Cass. n. 3471 del 2016, Rv. 638962).

La dedotta violazione, del resto, ove realizzata, è astrattamente idonea a determinare un vizio dell’atto di accertamento, la cui censura presuppone, nel rispetto delle forme e dei termini del processo, la tempestiva e specifica deduzione in un motivo d’impugnazione, ma non si traduce in una lesione del principio del contraddittorio nel processo.

8. Venendo al contenuto del ricorso, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

E’ noto, infatti, come questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (Cass. n. 14784 del 2015, Rv. 636120; n. 2928 del 2015, Rv. 634343; 26489 del 2014), che a seguito della novellazione dell’art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, in forza del quale “il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità … la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, codificando in tal modo il principio di autosufficienza, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Tale norma impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione”.

Ed invero, proprio perchè la parte adduce che documentalmente (e, in primis, dallo stesso verbale di constatazione) risulterebbe assente lo svolgimento di una attività di vendita di veicoli usati, era necessaria la trascrizione di tale documentazione, sì da consentire la diretta conoscenza e fruibilità da parte della Corte, onere invece non adempiuto, neppure con riguardo allo stesso avviso di accertamento.

Analogamente con riferimento ai maggiori imponibili derivanti dalla cessione senza fatturazione di due moto nuove, asseritamente operata con scontrini fiscali, il cui esame, in ogni caso (restando pertanto superata la questione sulla legittimità o meno della relativa produzione), è stato compiuto dalla CTR, che ne ha valutato l’oggettiva inidoneità anche per l’individuazione dei beni venduti. Nè ad diversa conclusione è possibile pervenire rispetto ai contestati maggiori ricavi di officina prodotti, restando le deduzioni dei ricorrenti, oltre che prive di riferimenti oggettivi validamente utilizzabili, disancorate dallo stesso contesto di operatività della società.

Del resto, va pure evidenziato che mentre la motivazione della decisione impugnata si articola, sia pure in termini sintetici (ma non irrelati atteso il costante riferimento alle risultanze documentali), su tutti gli elementi salienti dell’accertamento e dei suoi esiti per come contestati, l’insieme delle doglianze appare invece più diretto a fornire una interpretazione contrapposta a quella del giudice di merito, a volte in termini suggestivi (definendo alcune indicazioni presenti nella propria contabilità come “descrizioni palesemente errate”), in vista di una nuova autonoma inammissibile valutazione dei fatti (e, in particolare, sulla adeguatezza della contabilità della società) da parte della Corte.

9. Giova comunque precisare, quanto alla percentuale di ricarico del 40 per cento, che, ove la rettifica si fondi su irregolarità contabili, è legittima la rideterminazione induttiva con ricorso a metodi presuntivi, la prova della cui inidoneità incombe sul contribuente (v. Cass. n. 6937 del 2011, Rv. 617448), sicchè questi non può limitarsi ad una generica contestazione.

La doglianza dei ricorrenti per tale profilo, pertanto, oltre che sfornita del requisito dell’autosufficienza, assume un rilievo meramente astratto e privo di decisività.

10. Il ricorso, pertanto, è inammissibile. Nulla per le spese attesa la tardiva costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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