Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2465 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, (ud. 13/06/2018, dep. 29/01/2019), n.2465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22278/2013 proposto da:

Sasol Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, presso

lo studio dell’avvocato Pontecorvi Paolo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Meroni Marisa Olga, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore Dott.

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Italo Carlo Falbo n.

22, presso lo studio dell’avvocato Colucci Angelo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Cizza Vincenzo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CROTONE, depositato il

17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2018 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Crotone ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., proposto da Sasol Italy S.p.a. contro il diniego di ammissione del credito insinuato al chirografo a titolo di regresso, L. Fall., ex art. 61,comma 2 e art. 62, comma 1, per le somme già corrisposte ai creditori del ramo d’azienda commerciale da essa ceduto alla (OMISSIS) in data 06/10/2009 (per Euro 1.056.490,62) nonchè a titolo di regresso condizionato, L. Fall., ex art. 61,comma 2 e art. 55, comma 3, per gli ulteriori debiti (per Euro 834.280,13) del cui pagamento era stata richiesta quale coobbligato della cessionaria.

2. Nel decreto impugnato si legge che, “in mancanza di riscontro circa l’iscrizione nelle scritture contabili della cedente “Sasol Italy S.p.a.” dei debiti inerenti l’esercizio del ramo d’azienda ceduto… non può dirsi sorta la responsabilità solidale della cessionaria” e, “data la natura eccezionale della disposizione ex art. 2560 c.c., comma 2, non sono ammessi equipollenti all’esibizione delle scritture contabili” della cedente – non prodotte nemmeno nel giudizio di opposizione donde la superfluità di diverse produzioni e l’inutilità dell’istanza di esibizione delle scritture contabili della cessionaria, poi fallita.

3. Avverso detto provvedimento la Sasol Italy ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso. La ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 95, commi 1, 2 e 3, legge fallimentare”, per avere il giudice delegato accolto un’eccezione sollevata dal curatore solo all’udienza di esame del progetto di stato passivo, e così “violato il diritto al contraddittorio e compresso il diritto di difesa della Sasol, in assenza della concessione di un congruo termine necessario al fine di prendevi compiutamente posizione”.

2. Con il secondo mezzo ci si duole dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, avendo il tribunale omesso di considerare che con il contratto di cessione Sasol e (OMISSIS) avevano espressamente convenuto il trasferimento in capo a quest’ultima della totalità dei debiti contratti da Sasol “risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2009”, appositamente allegata al contratto.

3. Il terzo motivo prospetta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., comma 2”, ove si ritenga che il tribunale abbia tenuto conto del fatto decisivo sopra indicato, in tal caso però errando nel considerare la pattuizione di accollo dei debiti da parte della cessionaria inidonea a fondare il diritto di regresso della cedente.

4. Con il quarto mezzo si denuncia un ulteriore “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con riguardo alla circostanza che una parte del credito insinuato (Euro 429.391,93) era fondato su decreto ingiuntivo definitivo ottenuto dal creditore ceduto PM Chemical S.r.l., in solido, nei confronti di (OMISSIS) e Sasol, nonchè su successivo decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultima a titolo di regresso nei confronti della cessionaria, notificato in data 02/07/2010 e da essa non opposto, prima della dichiarazione di fallimento del 19/05/2011.

5. Con il quinto motivo si lamenta infine la “violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c., L. Fall., artt. 93 e 95”, ove si ritenga che il tribunale abbia tenuto conto del fatto decisivo sopra indicato, in tal caso errando nel ritenere inidoneo l’autonomo titolo di insinuazione al passivo costituito dal “decreto ingiuntivo coperto dal giudicato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, per mancata tempestiva opposizione o perchè l’opponente non si è costituito”.

6. Il ricorso va accolto, nei limiti che si vanno a precisare.

7. La prima censura è infondata, corretta essendo la statuizione del Tribunale secondo cui l’opponente avrebbe potuto esercitare in sede di opposizione le facoltà difensive precluse dal giudice delegato. La legge non contempla, infatti, l’eventualità di un regresso alla fase della verifica dei crediti davanti al giudice delegato per effetto dell’accoglimento di censure avverso lo stato passivo nel giudizio di opposizione, essendo al tribunale riservato, in tale sede, sia il profilo rescindente che il profilo rescissorio del giudizio stesso.

8. Fondato è invece il secondo motivo, con assorbimento del terzo formulato in via subordinata.

8.1. Dalla stessa lettura del decreto impugnato risulta infatti evidente come il giudice a quo abbia del tutto trascurato lo specifico contenuto del contratto di cessione di ramo d’azienda inter partes, e segnatamente la situazione patrimoniale al 30 settembre 2009 ad esso allegata, contenente l’indicazione di “tutti i crediti e debiti esistenti a quel momento” che venivano “trasferiti in capo alla Società acquirente” (v. estratto dell’accordo trascritto a pag. 4 del ricorso), sicchè a ben vedere non era in questione il presupposto dell’annotazione dei debiti anteriori al trasferimento nelle scritture contabili dell’azienda ceduta, ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente prevista dall’art. 2560 c.c., comma 2, trattandosi invece, secondo la tesi dell’opponente, di assunzione diretta dei debiti, da parte della cessionaria, per effetto di specifica previsione contrattuale.

9. Il quarto e quinto motivo, connessi, vanno esaminati congiuntamente. Il quarto motivo è parzialmente fondato, essendo evidente la mancata considerazione e valutazione, da parte del giudice a quo – in relazione al credito insinuato al passivo riferibile al debito maturato nei confronti della PM Chemical S.r.l. – del decreto ingiuntivo definitivo ottenuto da quest’ultima nei confronti sia della Sasol che della (OMISSIS). La sicura esistenza del corrispondente debito relativo al ramo d’azienda ceduto, documentata appunto dal decreto ingiuntivo, considerata in unione alla circostanza (di cui al secondo motivo di ricorso) dell’accollo da parte della cessionaria, è, infatti, anch’essa circostanza decisiva ai fini dell’accertamento del credito di regresso dell’opponente. Privo di decisività è, invece, il riferimento al decreto ingiuntivo emesso sull’azione di regresso esercitata da Sasol nei confronti di (OMISSIS), dato che, per ammissione della stessa ricorrente, esso è privo della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e dunque è in opponibile alla massa (cfr., ex plurimis, Cass. 9576/18, 18733/17, 23392/16, 16215/15, 2112/14, 1650/14). Tale inopponibilità determina altresì l’infondatezza del quinto motivo di ricorso.

10. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, per la compiuta valutazione dei fatti decisivi, il cui esame risulta omesso, sopra indicati nell’esame dei motivi secondo e quarto, oltre che per la statuizione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il primo e il quinto motivo, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo, nonchè il quarto motivo nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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