Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2465 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. III, 04/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 04/02/2020), n.2465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1070/2018 proposto da:

FUTURA ENTERPRISE SRL, in persona del proprio legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA, 39,

presso lo studio dell’avvocato ALDO MONTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA BONASIA;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA, in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

52, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GRASSETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO MARIO GUFFANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2275/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 25/5/2017, la Corte d’appello di Milano, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazione SA (già Società Nazionale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazione s.p.a.), ha condannato la Futura Enterprise s.r.l. al pagamento, in favore della compagnia convenuta, di quanto dovuto in forza dell’appendice di regolazione del premio in relazione alla “polizza a libro matricola” stipulata dalle parti in relazione alla flotta di semirimorchi di proprietà della Futura Enterprise s.r.l..

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato, tanto l’avvenuta rituale presentazione, da parte della compagnia assicuratrice, della scheda di appendice di regolazione del premio (destinata ad attestare l’adeguamento dell’importo del premio definitivamente dovuto all’effettiva entità dei veicoli assicurati nel periodo contrattuale convenuto), quanto la tempestiva comunicazione, da parte della stessa compagnia, degli atti di interruzione della prescrizione relativa al credito vantato nei confronti della controparte, con la conseguente correttezza della condanna pronunciata nei confronti della Futura Enterprise s.r.l. per il pagamento di quanto dovuto.

3. Avverso la sentenza d’appello, la Futura Enterprise s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.

4. La Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazione SA Rappresentanza generale direzione per l’Italia, resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la scheda di regolazione del premio fosse stata presentata dalla compagnia assicuratrice alla società assicurata in data 28/5/2013 (assumendone il carattere incontestato, in conformità a quanto erroneamente affermato dal giudice di primo grado), non avendo la società assicuratrice mai fornito la prova di tale comunicazione e nonostante la società assicurata avesse ritualmente contestato di aver mai ricevuto detto documento.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2952 c.c., comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il termine di prescrizione entro il quale l’assicuratore possa emettere l’appendice di regolazione del premio variabile è quello decennale di cui all’art. 2946 c.c., con decorrenza della prescrizione del credito relativo al premio, ex art. 2935 c.c., dal giorno successivo allo scadere dei trenta giorni dalla ricezione dell’appendice di regolazione da parte dell’assicurato, in contrasto con quanto contrattualmente stabilito dal art. 4.C1 delle condizioni generali di contratto, secondo cui il dies a quo per la decorrenza di detta prescrizione è quello a partire dal termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto.

3. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati, benchè sulla base di considerazioni in diritto parzialmente difformi da quelle fatte proprie dal giudice a quo, la cui argomentazione in iure dovrà pertanto correggersi, nei termini di seguito indicati.

4. Osserva, preliminarmente, il Collegio come il tema critico posto dall’odierna società ricorrente (con specifico riferimento al secondo motivo di doglianza) attenga all’esatta individuazione della decorrenza (oltre che della durata) del termine di prescrizione del credito della compagnia assicuratrice con riguardo al pagamento della parte di premio dovuta a seguito della c.d. regolazione convenzionale contrattualmente prevista.

5. Sul punto, varrà evidenziare come le clausole contrattuali stipulate tra le parti prevedessero, in primo luogo, l’impegno dei contraenti a raggiungere un accordo sulla regolazione del premio aggiuntivo, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della polizza, dalla data di tale accordo decorrendo (ove positivamente raggiunto) il termine di prescrizione del diritto al pagamento del premio aggiuntivo, da individuare, ai sensi dell’art. 2952 c.c., comma 1, nel periodo di un anno.

6. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, peraltro, non prevedendosi a carico dell’assicuratore alcun termine per l’eventuale regolazione unilaterale del premio, il diritto di questo al conseguimento del premio sarebbe in ogni caso sorto a partire dalla scadenza dei trenta giorni previsti per l’attività di regolazione convenzionale; con la conseguenza che da detta scadenza (nel caso di specie, dal 30 gennaio 2013) doveva ritenersi senz’altro avviata la decorrenza del termine prescrizionale ex art. 2952 c.c., a nulla rilevando la mancata liquidazione unilaterale della debenza.

7. Ciò posto, è agevole constatare come assuma carattere decisivo, ai fini della controversia, la determinazione dell’efficacia della scheda di regolazione del premio, alla quale non può essere in ogni caso negata la natura di atto interruttivo della prescrizione del diritto al pagamento del premio, trattandosi di atto contenente (anche alla luce delle incontestate pattuizioni contrattuali) l’esplicitazione della specifica pretesa creditoria della compagnia assicuratrice, di per sè idonea a manifestare l’inequivocabile volontà della stessa di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006, Rv. 588267-01).

8. Poste tali premesse, la doglianza sollevata dalla società odierna ricorrente con il primo motivo di ricorso deve ritenersi del tutto destituita di fondamento, atteso che, dinanzi alla produzione dell’appendice di regolazione del premio da parte della compagnia assicuratrice, incombeva alla società assicurata (odierna ricorrente) l’onere di contestarne l’efficacia di atto interruttivo della prescrizione dell’altrui credito, deducendone l’omessa ricezione.

9. Di tale contestazione di ricezione, tuttavia (pur a fronte della contraria attestazione del giudice d’appello), l’odierna società ricorrente non risulta aver fornito alcuna dimostrazione, tanto emergendo dallo stesso testo del ricorso (cfr. pag. 11), là dove, riprodotti i brani meramente reiterativi dell’eccezione di prescrizione sollevata, trova conferma l’avvenuto affidamento, ai giudici di merito, del compito di giudicare (iuxta alligata e probata) se l’appendice (in quanto incontestatamente ricevuta) aveva effettivamente interrotto il termine di prescrizione del diritto al pagamento del premio decorso dal 31 gennaio 2013 (data di scadenza dei trenta giorni dal 1 gennaio 2013).

10. Così inquadrato il thema decidendum, conferito il dovuto rilievo alla circostanza costituita dalla mancata contestazione della ricezione, da parte della società assicurata, alla data del 28 maggio 2013, dell’appendice di regolazione del premio, è agevole osservare il mancato decorso del termine di prescrizione annuale (avviato a partire dal 31 gennaio 2013) del diritto al conseguimento della parte di premio aggiuntivo, avendo la compagnia creditrice ritualmente provveduto a interromperla, con la conseguente mancata consumazione del termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c., alla data della costituzione in giudizio della compagnia creditrice nell’ottobre del 2014 (avuto riguardo alle ulteriori costituzioni in mora del febbraio e del marzo 2014).

11. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle doglianze sollevate dalla ricorrente (pur corretta la motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati), dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA