Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2465 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2465 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 29132-2010 proposto da:
MESSITO EMILIO C.F. MSSMLE54S01L213A, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo
LIBERAL

S.R.L.,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato ORLANDINI ALESSANDRO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
contro

3586

REGIONE PUGLIA, GALASSO CATERINA;
– intimati

Nonché da:

Data pubblicazione: 04/02/2014

REGIONE PUGLIA, in persona del Ilegal-el irappresentantQ
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALDREDO
PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
BALDUCCI PIERLUIGI, giusta delega in atti;

contro

MESSITO EMILIO C.F. MSSMLE54S01L213A, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo

Riffing

LIBERAL

S.R.L.,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato ORLANDINI ALESSANDRO, giusta delega in
atti;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

GALASSO CATERINA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2169/2010 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2010 R.G.N.
386/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato MARIANI ALESSANDRO per delega
ORLANDINI ALESSANDRO;
udito l’Avvocato BALDUCCI PIERLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibilità

dell’incidentale.

Ragioni della decisione

pubblicata il 24 settembre 2010.
La Corte si è pronunciata sull’appello proposto dalla Regione Puglia contro la
sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi che, decidendo la controversia
promossa dal Messito nei confronti della Regione, aveva dichiarato l’illegittimità
della deliberazione con la quale era stata nominata responsabile della posizione
organizzativa “Tutela del territorio ed uso del demanio portuale regionale” Caterina
Galasso (in luogo del Messito) e condannato la Regione a ripetere la procedura
finalizzata alla nomina del predetto responsabile.
La pronuncia della Corte d’appello è di cessazione della materia del contendere,
perché, nelle more del giudizio, la Regione Puglia ha espletato una nuova procedura
per l’assegnazione della posizione lavorativa “Tutela del territorio ed uso del
demanio portuale regionale”.
Il ricorso del Messito è articolato in due motivi.
La Regione ha depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale contro la
sentenza nella parte relativa alla conferma delle spese di primo grado e nella parte in
cui ha condannato la Regione al pagamento delle spese di appello.
Il Messito ha depositato controricorso a ricorso incidentale.
Con il primo motivo del ricorso principale il Messito denunzia violazione degli artt.
112 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. Egli assume che la Corte
d’appello avrebbe posto in essere una forma di ultrapetizione perché non ha valutato
la legittimità della determinazione in parola e avrebbe errato nel ritenere che il
Ricorso n. 29132.10
Udienza 10 dicembre 2013

Emilio Messito chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Lecce

Messito non avesse interesse alla causa in quanto egli conservava un preciso interesse
alla conferma della declaratoria di illegittimità della determina 773 del 2005.
Entrambe le affermazioni sono infondate. La Corte ha ritenuto cessata la materia del
contendere non solo perché è stata rinnovata la procedura selettiva, ma anche perché

ottemperanza al `dictum’ della sentenza del Tribunale, riconoscendone quindi
l’illegittimità. Anche su questo punto, pertanto, la materia del contendere è cessata.
La Corte di merito in proposito così si esprime: “nelle more del giudizio di appello la
Regione ha espletato una nuova procedura di assegnazione della posizione
organizzativa ‘Tutela del territorio ed uso del demanio portuale regionale’, procedura
culminata nella determinazione dirigenziale n. 430 del 6 giugno 2009 all’esito di
implicito annullamento del precedente provvedimento amministrativo oggetto di
impugnazione (determinazione dirigenziale n. 773 dell’ 11 dicembre 2005) in
ottemperanza al `dictum’ della sentenza impugnata”.
Connessa e corretta è anche la valutazione della Corte in ordine all’interesse tutelato
con la controversia promossa dinanzi al Tribunale di Brindisi, perché, come la
sentenza rileva, non sussisteva più “un interesse del ricorrente alla conferma della
decisione di primo grado (se non nella parte relativa alle spese), considerato che
l’appellato ha ottenuto, con l’annullamento in sede amministrativa della
deliberazione impugnata, quanto richiesto con il ricorso introduttivo del primo grado,
non essendo state formulate domande diverse da quella concernente l’annullamento
predetto”.
In conclusione, deve convenirsi con la Corte di merito sul fatto che la decisione di
cessazione della materia del contendere è simmetrica all’estensione della materia del
contendere e l’interesse alla causa del ricorrente è stato integralmente soddisfatto.

Ricorso n. 29132.10
Udienza 10 dicembre 2013

la nuova delibera ha implicitamente annullato la delibera n. 773 del 2005 in

Con il secondo motivo si denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse del sig. Messito alla conferma
della sentenza di primo grado”.
11 motivo è inammissibile perché, come si è visto, la motivazione sussiste e non

la ragione della decisione. Quella che il ricorrente per cassazione propone, dietro lo
schermo di un preteso vizio di motivazione, è, in realtà, una valutazione diversa
rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito, ma ciò esula dall’ambito del giudizio
di legittimità.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia la sentenza della Corte di
Lecce in ordine alla decisione sulle spese del giudizio “per difetto assoluto di
motivazione”. Il ricorso è inammissibile perché è stato notificato tardivamente (non
potendosi tener conto della prima notifica e dovendosi far riferimento alla seconda,
effettuata all’indirizzo corretto), ma anche perché difetto assoluto significa che la
sentenza sarebbe del tutto priva di motivazione sul punto in questione, mentre dalla
lettura del provvedimento si evince che la motivazione c’è, non è tautologica e, per
quanto breve, permette di comprendere le ragioni della decisione, anche mediante il
rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, il che è legittimo alla stregua della
consolidata giurisprudenza di questa Corte. In realtà, anche in questo caso, dietro lo
schermo del vizio di motivazione si propone una diversa valutazione del merito della
decisione, il che, come si è detto, è inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
L’esito negativo di entrambi i ricorsi impone l’integrale compensazione delle spese
del giudizio di cassazione.

PQM

Ricorso n. 29132.10
Udienza 10 dicembre 2013

presenta contraddizioni. Essa è inoltre sufficiente nel senso che spiega adeguatamente

Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2013.

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