Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2465 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7219-2019 proposto da:

D.K., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO ESPOSITO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e PROCURATORE GENERALE CORTE APPPELLO MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3353/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO RITA,

la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 30.5.2017 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da J.K. (alias D.K.) contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 3353/2018, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione della decisione reiettiva di primo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione lo J. affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 13.2.2020, è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 8171/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso occorre affrontare la questione portata all’attenzione del Collegio con l’ordinanza interlocutoria, relativa all’applicabilità, o meno, dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi in materia di protezione internazionale.

In particolare, nell’ordinanza interlocutoria si evidenzia che il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata il 12.7.2018, è stato proposto il 12.2.2019, ovverosia sette mesi dopo la pubblicazione. Ne deriva che il ricorso può essere considerato tempestivo soltanto nel caso in cui sia applicabile alla presente controversia l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

L’art. 3 legge da ultimo richiamata esclude l’applicabilità dell’istituto della sospensione “alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 ordinamento giudiziario30 gennaio 1941, n. 12, nonchè alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.”.

L’art. 92 ordinamento giudiziario, a sua volta, prevede che “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile”.

L’ordinanza interlocutoria muove dalla considerazione che questa Corte ha affermato che, nell’ambito delle controversie urgenti, rientrano non soltanto quelle espressamente previste dalla norma o dichiarate tali dal capo dell’ufficio giudiziario, ma anche le cause che sono tali “per natura”, in quanto “intrinsecamente caratterizzate dal requisito dell’urgenza” (ad esempio, relativamente alla fase sommaria delle cause di sfratto e dei giudizi possessori). Da tale premessa, si afferma che, in materia di protezione internazionale, sia stato “… lo stesso legislatore a dichiarare urgenti, con clausola generale ed astratta, le controversie…”con una “… norma che, inserita nel contesto della disciplina del processo e delle impugnazioni, appare difficilmente interpretabile in senso riduttivo, quale norma rivolta unicamente all’organizzazione interna degli uffici giudiziari”.

L’ordinanza interlocutoria dà poi atto che questa Corte ha ritenuto “L’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789), ma dubita che detto precedente si confronti con la giurisprudenza dianzi menzionata in tema di sospensione feriale dei termini processuali.

Il Collegio condivide il principio affermato da quest’ultima pronuncia, peraltro conforme a precedente decisione, con la quale si era affermato che “In tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1 citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017;

conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pubblicate anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18295 del 11/07/2018, Rv. 649649; in seguito confermata da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789, cit. e da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019, Rv. 655323).

Non appaiono, invece, condivisibili gli argomenti spesi, a contrario, nell’ordinanza interlocutoria.

In particolare, occorre in primo luogo evidenziare che la giurisprudenza formatasi in relazione alle fasi sommarie dei giudizi di sfratto e possessori appare giustificata dalla natura sostanzialmente cautelare dei predetti, nonchè dal fatto che -in materia possessoria – sia espressamente prevista la decisione “senza dilazione” (art. 1168 c.c., u.c.).

Sotto altro profilo, non è secondario rilevare che nessuno dei diversi interventi legislativi che nel tempo hanno riguardato la disciplina dei giudizi di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (ed in particolare, nè il D.Lgs. n. 251 del 2007, nè il D.Lgs. n. 25 del 2008, nè il D.Lgs. n. 150 del 2011, nè il D.Lgs. n. 142 del 2015) ha mai previsto un richiamo all’art. 92 ordinamento giudiziario, nè derogare alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali, avente -tra l’altro – la non trascurabile funzione di tutelare il diritto alle ferie, tanto dei giudici che degli avvocati. Solo con il D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017, è stata introdotta una disposizione che espressamente esclude l’applicazione della sospensione feriale alle controversie in tema di protezione internazionali: il che costituisce un argomento a contrario di sicura rilevanza.

Neppure è condivisibile l’argomento, anch’esso speso nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui il legislatore avrebbe previsto con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 nel testo anteriore all’abrogazione operata dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017, una clausola generale che affermava la natura urgente delle controversie in materia di protezione internazionale.

Da un lato, infatti, occorre tener conto che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale attengono ai diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente al riconoscimento di uno status della persona. Di fronte alla rilevanza dell’esigenza di assicurare adeguata protezione a detti diritti fondamentali dell’individuo, le eventuali esigenze organizzative degli uffici non possono che risultare recessive.

Occorre peraltro una norma esplicita che preveda l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, norma che – in concreto – è stata introdotta soltanto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, norma -quest’ultima – introdotta nell’ordinamento per effetto del già richiamato D.L. n. 13 del 2017, art. 6 che ha previsto espressamente, all’art. 21, comma 1, l’applicabilità della nuova disposizione “… alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Dall’altro lato, occorre considerare che, nel sistema delineato dal richiamato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 oggi abrogato, l’esigenza di celerità riconosciuta alla trattazione dei giudizi in materia di protezione internazionale era assicurata dall’espressa previsione, al comma nove, di un termine massimo di durata del giudizio, tanto in relazione alla fase di merito che a quella di legittimità. In questo senso, a fronte del termine suindicato era stata prevista, al comma 4, la generale efficacia sospensiva del ricorso, salvi i casi indicati dalla disposizione in esame.

In tale contesto, la disposizione di chiusura, contenuta nell’art. 19, comma 10 secondo cui “La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza” dev’essere interpretata come norma a carattere organizzativo, rivolta ai capi degli uffici giudiziari ed ai singoli giudici incaricati della decisione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, nell’ambito della pianificazione dei ruoli. Non a caso, il suo tenore letterale differisce in modo sostanziale dall’art. 92 ordinamento giudiziario, posto che essa non fa alcun riferimento al “grave pregiudizio alle parti” che la ritardata trattazione del giudizio potrebbe causare; concetto, quest’ultimo, su cui si impernia, invece, la clausola finale dell’art. 92, comma 1 ordinamento giudiziario.

Dalle considerazioni che precedono discende che, nel sistema anteriore alla scadenza del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, l’istituto della sospensione feriale dei termini non era stato espressamente escluso dal legislatore. Di conseguenza, si deve confermare la sua applicabilità alle controversie in materia di protezione internazionale introdotte con domanda giudiziale presentata sino alla data del 18 agosto 2017.

Dal che deriva che, nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Passando all’esame dell’unico motivo proposto dal ricorrente, con esso si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè il vizio della motivazione, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato al D. il riconoscimento dello status di rifugiato, o comunque della protezione sussidiaria, o ancora di quella umanitaria, senza considerare la sua condizione di vulnerabilità, legata anche alla situazione delle carceri ed alla corruzione del sistema giudiziario esistente in (OMISSIS), Paese di origine del richiedente. Inoltre, mancherebbe nella sentenza impugnata il giudizio comparativo tra l’integrazione raggiunta in Italia e la condizione di vita nel Paese di origine richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

La censura è inammissibile, perchè formulata in termini assolutamente generici.

La Corte di Appello ha invero dato atto che il D. aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perchè aveva accidentalmente causato un incendio del fondo agricolo adiacente al proprio ed era stato minacciato di morte dai proprietari del medesimo. Temeva, quindi, di subire ritorsioni o di venire arrestato in conseguenza del fatto di cui anzidetto. Il giudice di merito ha ritenuto che la storia non fosse idonea ai fini del riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale, ed ha condiviso il giudizio di non credibilità del racconto già formulato dalla Commissione territoriale e dal Tribunale. La duplice valutazione -di non attendibilità e di non idoneità – non viene adeguatamente attinta dalla censura proposta dal ricorrente, che si risolve nella pura e semplice invocazione di un riesame del fatto, certamente estraneo alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Del pari inammissibile è la censura relativa al rigetto della domanda di protezione umanitaria. La Corte distrettuale ha ritenuto, in proposito, che il D. non avesse fornito alcuna prova a sostegno della propria integrazione, e questa statuizione non viene neppure attinta dalla censura proposta in questa sede.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, il difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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