Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24649 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 22/11/2011), n.24649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20368-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 362/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/05/08,

depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 362/40/08, depositata il 26 giugno 2008, che, pronunciando in ordine ad un avviso di accertamento per l’Irpef 1999 con il quale era stato accertato una plusvalenza patrimoniale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, rigettava l’appello proposto da essa Agenzia delle Entrate, ritenendo legittime le spese incrementative documentate dalla contribuente D.M.M.C. con fatture di una ditta.

L’intimata non ha controdedotto.

2, Con l’unico motivo viene denunciato il vizio di insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il giudice dell’appello tenuto conto dei rilievi specifici mossi dall’Agenzia sull’attendibilità delle fatture esibite.

2.1 Sembra che, nel caso, le doglianze della ricorrente Agenzia, dotate della necessaria autosufficienza per essere stato riportato il testo dell’atto di appello, siano fondate, dovendo trovare applicazione il seguente consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui: – “Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciarle con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

(Cass. n. 584 del 16/01/2004).

2.2 Nel caso di specie la decisione non appare in linea con il richiamato principio, avendo giustificato il decisum con affermazioni generiche che non danno conto dei punti specificamente prospettati dall’appellante per dimostrare la scarsa attendibilità delle fatture esibite.

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata dalla ricorrente memoria con la quale si richiama e comunque nuovamente si deposita la cartolina attestante l’avvenuto ricevimento della notifica effettuato alla contribuente presso la sua residenza (con l’avvenuto ritiro del plico già depositato essendo stata la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.);

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati su di una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, pertanto, il ricorso va accolto e va quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale competente che provvedere ad applicare il principio sopra enunciato ed a regolamentare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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