Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24649 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24649

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9305/2016 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO SPADARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 5181/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

a) F.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, ha rigettato l’appello del contribuente contro la pronunzia di primo grado che aveva annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni a carico del contribuente F.D. per l’omesso o tardivo invio di dichiarazioni fiscali;

b) la parte intimata si è costituita con controricorso;

c) il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Considerato che:

a) il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, è manifestamente fondato, poichè l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico ammesso dalla menzionata disposizione – cfr. da ultimo, Cass. 9 febbraio 2016 n. 2597;

b) la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR Lombardia.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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