Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24649 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33529-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIANNICOLA SCARCIOLLA, SONIA LUCIANI;

– ricorrente –

contro

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO CIABATTONI, LUIGINA GIANSANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel marzo del 2003 D.D. ha convenuto avanti al Tribunale di Teramo D.P.E., chiedendo l’accertamento dell’esistenza inter partes di un contratto di associazione in partecipazione (relativo a una rivendita di giornali e tabacchi nel Comune di Tossiccia), con condanna al pagamento degli utili maturati nel periodo, nonchè la dichiarazione di risoluzione di questo contratto per inadempimento dell’associante, con connessa condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale ha accolto le domande attoree fuor che quella risarcitoria, “in quanto non fornita di riscontro probatorio”.

2.- D.P.E. ha impugnato la pronuncia avanti alla Corte di L’Aquila, assumendo in particolare che in realtà D. era a suo tempo receduto dall’associazione e al riguardo producendo, in specie, due assegni bancari emessi a favore del medesimo e da questi incassati.

La Corte di Appello ha integralmente rigettato l’impugnazione, con sentenza depositata in data 11 aprile 2018.

3.- La pronuncia ha osservato che la tesi del recesso da parte di D. risultava “poco credibile”, perchè, in tale caso, “non avrebbe alcuna giustificazione la seconda dazione di danaro avvenuta il 16 agosto 1997 in favore della venditrice dell’attività commerciale”; e pure in ragione della documentazione depositata al riguardo da D. (tra cui una lettera del marito della signora D.P. in cui veniva proposta una transazione).

La Corte territoriale ha altresì aggiunto che “priva di pregio risulta anche la censura sul valore di “pena prova legale” che l’appellante pretende di attribuire ai due assegni ricevuti dal D.”: la “natura di titolo astratto propria degli assegni ha come conseguenza che non possa ritenersi automaticamente dimostrata, con la loro dazione, la causale del rapporto sottostante”. E ancora ha precisato che “nessuno dei testi escussi ha fornito la prova dell’avvenuta risoluzione dell’associazione in partecipazione prima della formalizzazione della cessione dell’attività commerciale avvenuta nel novembre 1997”.

4.- Avverso questo provvedimento D.P.E. propone riscorso, svolgendo due motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, D.D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo assume la violazione della norma dell’art. 2697 c.c..

Secondo il ricorrente, dunque, il “provvedimento impugnato risulta viziato laddove, facendo mal governo dei principi in termini di onere probatorio e a fronte della prova offerta dalla D.P. del pagamento da ella effettuato in favore del D., non ha riconosciuto l’onere probatorio a carico della controparte D., il quale ha esclusivamente dedotto, ma non dimostrato, il supposto impiego del denaro ricevuto dalla scrivente nell’acquisto di un immobile per lo svolgimento dell’attività commerciale, così come non risulta dimostrato che il detto immobile fosse mai stato effettivamente acquistato per l’esercizio di quelle attività”.

Ciò posto, il ricorrente, per meglio avvalorare la propria tesi, viene a “portare all’attenzione… alcuni passi dei termini della vicenda”, che in concreto assume si sia verificata.

6.- Il motivo è inammissibile.

Pur intestato in vizi relativi alla distribuzione dell’onere probatorio, il motivo intende in realtà sindacare la valutazione che del materiale probatorio prodotto ha in concreto compiuto la Corte abruzzese. In effetti, il motivo viene nella sostanza a risolversi in una sorta di controesame fattuale, con distinta disamina di talune circostanze di prova e indicazione del loro specifico peso (così per i due assegni bancari, comunque destinati a possedere “valore decisivo”; così per una scrittura privata di acquisto di un’unita immobiliare, da stimare senz’altro “inconferente”).

La valutazione del materiale probatorio prodotto è, tuttavia, attività propriamente rimessa alla valutazione dei giudici del merito. Nè, per vero, risultano – in quella posta in essere dalla Corte territoriale – profili di irragionevolezza o implausibilità.

7.- Il secondo motivo assume la violazione della norma dell’art. 2729 c.c..

Ad avviso del ricorrente, “appare all’evidenza come il Collegio abruzzese, cadendo in grave infortunio, abbia erroneamente omesso di riformare la sentenza di primo grado, attraverso la valorizzazione di presunzioni su cui la Corte ha imperniato il decisum, che non rispondono ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., anche alla luce degli ulteriori elementi, rectius presunzioni contrarie, a cui invece può attribuirsi il valore di “presunzioni gravi, precise e concordanti” e che demoliscono la validità presuntiva dei primi”. Nei fatti – così si specifica – la sentenza “si limita laconicamente a riportare che la D.P., con la produzione di copia di due assegni bancari emessi in favore del D., pretenderebbe di dimostrare la volontà di quest’ultimo di recedere dall’associazione in partecipazione, affermando poi come detta tesi “non fosse convincente””.

8.- Il motivo è inammissibile.

Non diversamente dal primo motivo, anche il secondo si risolve in una mera richiesta di riesame degli elementi materiali della fattispecie. Richiesta che, tra l’altro, nella specie non tiene neppure conto dell’intero quadro delle risultanze probatorie esposto dalla Corte territoriale (che inter alla considera pure le risultanze delle prove testimoniali escusse; la documentazione portata dal “compromesso sottoscritto tra le parti” circa l’acquisto dell’immobile in (OMISSIS); a proposta transattiva formulata dal marito di D.P.E.).

9. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

10.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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